Trasporto pubblico di linea e non

Giustificato e legittimo un trattamento differenziato da parte del Comune.

Di Michele Mavino

La sentenza del Consiglio di Stato nr 6779/2025 affronta una questione di forte impatto pratico per le amministrazioni locali e per le categorie professionali interessate: la legittimità della scelta di Roma Capitale di escludere i taxi dalle esenzioni al divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti nella ZTL “Fascia Verde”, previste dal nuovo Piano di Intervento Operativo contro l’inquinamento atmosferico.

Gli appellanti — un’associazione di categoria e alcuni tassisti — avevano impugnato la deliberazione capitolina lamentando una disparità di trattamento rispetto al trasporto pubblico di linea, che gode invece di deroga. A loro avviso, il servizio taxi, pur con modalità operative differenti, svolge una funzione complementare e integrativa del trasporto pubblico locale, e dunque avrebbe dovuto beneficiare dello stesso regime agevolato. La doglianza si fondava anche sulla presunta violazione di principi costituzionali (artt. 3, 4, 41 e 97 Cost.), eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, e lesione del diritto al lavoro.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado del TAR Lazio, respingendo l’appello. Il cuore della motivazione risiede nel riconoscimento della discrezionalità amministrativa del Comune nella pianificazione della mobilità e nella lotta all’inquinamento atmosferico. La differenziazione tra trasporto pubblico di linea e non di linea, secondo il Collegio, ha solide basi sia ontologiche (capacità di carico e quindi impatto ambientale molto diverso) sia giuridiche (distinte normative di riferimento: legge n. 21/1992 per il non di linea, legge regionale n. 30/1998 per il di linea).

Sotto il profilo ambientale, la maggiore capacità di trasporto degli autobus giustifica la loro priorità nella concessione di deroghe: un singolo mezzo di linea può sostituire numerosi veicoli privati o taxi, riducendo così le emissioni per passeggero trasportato. Quanto agli aspetti finanziari, la sentenza riconosce come sostenere la sostituzione immediata dell’intero parco autobus inquinante sarebbe economicamente insostenibile per l’azienda di trasporto pubblico e per la collettività, mentre per i taxi sono comunque previsti incentivi regionali alla sostituzione con veicoli meno impattanti.

Il Consiglio di Stato respinge anche l’argomento della violazione del diritto al lavoro e della libertà di impresa: il divieto non è totale, ma limitato alla ZTL “Fascia Verde”, e rientra nelle prerogative comunali di regolamentare la circolazione in funzione della tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.). Inoltre, il fatto che in passato i taxi fossero esentati non vincola l’amministrazione a mantenere lo stesso regime, potendo quest’ultima adottare misure più restrittive in presenza di aggravate condizioni ambientali.

Infine, viene rigettata anche la censura relativa alla presunta integrazione postuma della motivazione: le relazioni e le memorie depositate in giudizio da Roma Capitale sono state qualificate come parte dell’attività difensiva e non come illegittimo completamento ex post dell’atto.

Di seguito la sentenza,

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