di Stefano MANINA
Facendo seguito agli approfondimenti fin qui pubblicati, relativi al Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 recante Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecitein materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi si propone allo studio l’interessante Direttiva 10/2025 della Procura della Repubblica di Parma che ben riassume le tante novità introdotte dal provvedimento accompagnandole da chiare indicazioni operative per la Polizia Giudiziaria raggruppate in specifiche Linee Guida allegata alla direttiva stessa.
La circolare infatti prende in esame tutte le modifiche attuate dal Decreto Terra dei Fuochi procedendo in modo sistematico secondo la numerazione degli articoli del testo normativo.
Si sottolinea in particolare il chiaro riepilogo fatto dalla direttiva rispetto alla fattispecie di abbandono di rifiuti che con l’entrata in vigore del Decreto 116/2025 viene così riassunta:
• abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255), viene ora prevista una pena pecuniaria più severa rispetto alla precedente formulazione, sia nel minimo che nel massimo (ammenda da 1.500 a 18.000 euro);
• abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (nuovo art. 255-bis) viene prevista la reclusione
da sei mesi a cinque anni;
• abbandono di rifiuti pericolosi (nuovo art. 255-ter) viene prevista la reclusione da sei mesi a cinque
anni, con un ulteriore incremento di pena (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) laddove si verifichino quelle condizioni di pericolo previste nell’art. 255-bis;
Inoltre ciascuno degli articoli appena esaminati prevede poi un incremento di pena nel caso in cui l’attività di abbandono sia svolta non dal soggetto privato (“Chiunque…”), ma nell’esercizio di un’attività di impresa (“I titolari di imprese e i responsabili di enti…”), sanzionando dunque quella condotta che, sino a questo momento, era prevista dall’art. 256, comma 2 ora abrogato.
Per la polizia locale è poi di grande interesse il paragrafo dedicato agli illeciti di natura amministrativa e al rapporto tra Testo unico ambiente e il Codice della Strada, con particolare riferimento all’art. 15 del CdS.
La Direttiva sottolinea infatti come, ferme restando le sanzioni, che restano invariate, con il decreto legge n. 116/2025 è intervenuta una profonda modifica delle due norme che cosi viene sintetizzata:
l’art. 15, lettera “f” prevede che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato “fuori dai casi di cui all’articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi
specie diversi dai rifiuti”;
l’art. 15, lettera “f-bis” prevede che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato “fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255 bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento”.
Pertanto a oggi:
a mente dell’art. 15, lett. f) CdS, tutto ciò che è rifiuto ricade sotto la previsione del Testo Unico Ambiente, mentre nel Codice della strada rientra solo ciò che non è rifiuto;
ai sensi dell’art. 15, lett. f-bis, è punito con la sanzione amministrativa (da € 216 a € 866) chi deposita o getta da veicoli in sosta o in movimento quei rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 232-bis (ovvero “mozziconi dei prodotti di fumo”) e 232-ter (ovvero “scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare”) del TUA.
La modifica prevede espressamente che gettare un qualcosa dall’auto (ferma o in movimento) costituisce illecito amministrativo punibile a norma del Codice della Strada solo nel caso in cui il qualcosa sia costituito da mozziconi dei prodotti di fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, laddove qualunque altro oggetto che non ricade in tali categorie viene punito secondo le norme del Codice dell’Ambiente.
Inoltre:
a mente dell’art. 255, comma 1-bis, Co dice dell’Ambiente, qualora gli oggetti appena elencati (mozziconi dei prodotti di fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) formino oggetto non già di lancio da auto, bensì di abbandono o deposito per strada, si applica la sanzione amministrativa da 80 a 320 €;
a mente dell’art. 255, comma 1-ter, Codice dell’Ambiente, l’accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis non richiede necessariamente la contestazione immediata, ma può avvenire attraverso le immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati; in tali casi la com1petenza ad irrogare le sanzioni appartiene al Sindaco.
IN ALLEGATO LA DIRETTIVA 10/2025 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA