Video – La direttiva sul coordinamento delle attività di polizia nelle stazioni ferroviarie

di Stefano MANINA

Con la Circolare N. 11070/110 (5) II Parte del 5 settembre 2025 il Ministero dell’Interno ha diffuso il Decreto ministeriale 15 agosto 2025 contenente la direttiva sugli indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell’ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario

La nuova direttiva adottata ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva in data 15 agosto 2017, formula indicazioni e chiarimenti volti a precisare in dettaglio gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria, partendo dall’analisi aggiornata del contesto particolare rappresentato dalle stazioni ferroviarie che, specie nelle grandi città, hanno acquisito anche il ruolo di punti di aggregazione caratterizzati da un’alta densità di attività commerciali e di servizi

Vediamo dunque i punti salienti della direttiva.

INDICAZIONI SUGLI AMBITI DI COMPETENZA DELLE FORZE DI POLIZIA NEL CONTESTO DEL TRASPORTO FERROVIARIO.

In via preliminare, il nuovo provvedimento richiama la Direttiva del I5 agosto 2017 confermando l’assetto delle competenze da essa già delineato relativamente al “Comparto sicurezza ferroviaria” e richiamando quanto stabilito dall’art. 71 del D.P.R. II luglio 1980, n. 753 che reca disposizioni concernenti la sicurezza e il regolare esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Pertanto:

L’accertamento delle infrazioni di cui al suindicato DPR è riservato esclusivamente agli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza mentre rimane precluso per gli appartenenti alle Polizie locali.

Viene attribuita alla Polizia Ferroviaria la competenza esclusiva relativamente all’espletamento dei servizi di polizia ferroviaria in senso stretto quali la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l’integrità degli utenti e delle merci.

Per quanto riguarda invece la competenza allo svolgimento dei servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno delle diverse infrastrutture del trasporto ferroviario attribuendo  alla Polizia Ferroviaria viene riconosciuta una competenza preminente nell’espletamento di tali attività istituzionali fermo restando l’eventuale concorso di altri Uffici, Reparti o Comandi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in presenza di particolari esigenze.

Negli scali in cui non sono presenti Uffici della Polizia Ferroviaria, i servizi di prevenzione generale e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sono garantiti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri attraverso i propri presidi territorialmente competenti secondo quanto previsto dai piani coordinati di controllo del territorio adottati dai Prefetti.

Resta invece escluso che i compiti in argomento possano essere espletati da altre “componenti” di polizia, statuali o locali,

Tale sistema è tuttavia mitigato dalla clausola di salvaguardia recata dall’art. 2, comma I, del D. Lgs. n. 177/2016, che consente alle “componenti” delle Forze di polizia, diverse dalla Specialità della Polizia Ferroviaria, di poter svolgere anche nell’ambito ferroviario le attività istituzionali loro demandate dalla legge

Ad esempio come a titolo esemplificativo l’applicazione di questo principio consente ai Comandi della Guardia di Finanza di svolgere all’interno delle infrastrutture ferroviarie le iniziative di verifica e controllo di polizia economico finanziaria tra cui anche quelli di natura tributaria e doganale.

Analogamente, i Reparti dell’Anna dei Carabinieri specializzati nella tutela della salute potranno espletare i poteri e le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo anche all’internodegli scali del trasporto su rotaia.

INDICAZIONI RIGUARDANTI I PATTI PER LA SICUREZZA URBANA ED ALTRE INIZIATIVE IN SEDE LOCALE

Relativamente alla sicurezza delle stazioni ferroviarie e delle aree cittadine ad esse circostanti la direttiva riconosce come la stessa sia presa in considerazione nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana che i Prefetti stipulano con i Sindaci, a norma dell’art. 5 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14.

Alla luce di ciò la direttiva fornisce indicazioni cui i Prefetti potranno fare riferimento per calibrare al meglio il contenuto delle previsioni dei predetti Patti, concernenti i termini del coinvolgimento delle Polizie locali nello svolgimento di attività di polizia all’interno delle stazioni e nelle aree ad esse limitrofe.

Queste ultime potranno, dunque, svolgere, anche all’interno delle stazioni ferroviarie, le attività di verifica e di controllo nei settori quali, ad esempio, la polizia commerciale e, più in generale, la polizia amministrativa locale – che la legge rimette alla loro esclusiva competenza.

Pertanto i Patti per la sicurezza urbana ben potranno fare menzione di questa possibilità di intervento delle Polizie locali nell’ambito delle stazioni ferroviarie individuando anche le modalità di raccordo attraverso le quali dovranno essere garantite le esigenze di coordinamento tra le iniziative delle Polizie locali e i servizi di competenza della Polizia Ferroviaria ovvero, negli scali dove quest’ultima non è presente, con quelli di prevenzione generale dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica assolti dalle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e dell’Anna dei Carabinieri.

Invece i Patti per la sicurezza urbana non potranno contemplare, neanche con il consenso degli operatori economici concessionari del trasporto su rotaia, l’intervento in questo campo delle Polizie locali.

Relativamente allo svolgimento dei servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica i Prefetti, nel negoziare le intese con i Sindaci interessati, dovranno tenere conto degli indirizzi recati dalla Direttiva ministeriale del 15 agosto 2017, secondo cui tali servizi – quando espletati all’interno delle infrastrutture ferroviarie – sono riservati in via esclusiva alla Polizia Ferroviaria, titolare di una competenza preminente, e alle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e dell’Anna dei Carabinieri. evitando l’inserimento di clausole, concernenti i possibili contributi delle Polizie municipali,

Andrà invece privilegiata la definizione, di comune intesa con i Sindaci, di pattuizioni che contemplano un coinvolgimento delle predette Polizie nelle iniziative di prevenzione generale e di tutela della sicurezza nelle aree circostanti agli scali ferroviari assicurando così uno spazio continuo di sicurezza all’interno e all’esterno delle stazioni, a tutto vantaggiodella fruibilità dei contesti urbani interessati da parte dei cittadini e degli utenti del trasporto su rotaia.

Rimane preclusa la possibilità per tutti gli organi di polizia, statali o locali, di attivare presidi all’interno del “compendio” delle stazioni, ivi incluse quelli con affacci esterni alle stazioni, ad eccezione di quanto è previsto in favore della Polizia Ferroviaria e, per le esigenze di polizia militare, dell’Anna dei Carabinieri.

ASSOCIAZIONI D’ARMA O DI EX APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA.

Tali associazioni sono legittimate di norma sulla base di atti convenzionali conclusi con vari soggetti istituzionali, unicamente a prestare opera di assistenza e volontariato in favore degli utenti e delle persone in condizione di fragilità.

Queste attività, comunque, non potranno essere svolte con modalità e forme suscettibili di ingenerare l’erroneo convincimento che gli appartenenti ai sodalizi in parola siano legittimati ad esercitare funzioni di polizia o comunque potestà pubblicistiche.

In allegato la Circolare del Ministero dell’Interno con la Direttiva in esame.

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