CdS: importante il rispetto anche delle norme di carattere generale

Di Giacomo Pellegrini

Con sentenza n°26494/2025, di recente pubblicazione, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi definitivamente su una condanna per omicidio stradale, ribadisce ancora una volta l’importanza di rispettare tutte le norme, anche quelle di carattere generale, inserite nel Codice della Strada, visto che anche le stesse sono oggetto di prudente valutazione del giudice in sede giudiziaria. Nella decisione in esame, gli ermellini si sono occupati della condanna di un conducente di autobus il quale, nell’immettersi all’interno di una rotatoria nel centro di Roma, si era spostato nella parte sinistra della stessa, senza premurarsi di controllare se sulla sua sinistra vi fossero veicoli in transito e senza segnalare il cambio di direzione, in tal modo ostruendo la viabilità ad un ciclomotorista il quale, pur avendo tentato di effettuare manovre atte ad impedire l’impatto con l’autobus, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a terra, finendo con la testa sotto una delle ruote dell’autobus, morendo, di conseguenza, sul colpo. Pur senza entrare nel merito della vicenda, gli ermellini hanno confermato la bontà delle argomentazioni del giudice di appello sottese alla condanna dell’imputato, sottolineando come il comportamento del conducente dell’autobus durante la manovra di cambio di corsia, ancorché dovuta dalla parziale occupazione della carreggiata da parte di due autovetture in sosta vietata, doveva essere eseguita rispettando alla lettera le disposizioni di cui all’art.154 del Codice della Strada, il quale prescrive, oltre alla necessità di presegnalare in anticipo tale intenzione, quella di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio per altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e direzione di essi. Nel caso di specie, proseguono i giudici della Suprema Corte, l’imputato non ha osservato le regole di condotta che il codice della strada e la normale prudenza gli imponevano, eventualmente anche arrestando la marcia, in caso di impossibilità di darvi attuazione per la presenza di auto in sosta sulla propria corsia di percorrenza.

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