di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12-9-2025 è stata publicata l’ordinanza 8 agosto del Ministero della Salute recante Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
Il provvedimento che ha efficacia fino al 27 agosto 2026 adottata per garantire la tutela della salute pubblica, e la salvaguardia l’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente e per contrastare il fenomeno degli avvelenamenti degli animali purtroppo sempre più diffuso sia in ambito urbano che rurale.
Ecco le misure principali contenute dall’ordinanza
Divieti
Divieto di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossico/nocive o materiali nocivi come metalli, vetro plastica o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni, lesioni o la morte degli animali.
E’ altresì vietata la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di sostanze tossiche o nocive e degli alimenti che se ingerito da animali possono causare intossicazioni, lesioni o morte.
La violazione di tali divieti comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.
Segnalazioni e diagnosi sugli animali.
Chiunque rinviene esche o bocconi sospetti può segnalare l’evento all’Asl competente o alle Forze dell’ordine.
Il proprietario dell’animale deceduto o che abbia manifestato una sintomatologia che fa supporre una presunta ingestione di esche o bocconi, deve segnalare l’accaduto a un veterinario che a sua volta emette la relativa diagnosi corredata da referto anamnestico.
La diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale deve essere redatta esclusivamente tramite la compilazione del modulo elettronico «Segnalazione di sospetto avvelenamento» presente sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali https://avvelenamenti.izslt.it
Per l’identificazione della sostanza tossica o nociva che ha provocato l’evento, l’Asl o veterinario invia le carcasse di animali deceduti o i campioni biologici da essi prelevati, O DI esche o bocconi sospetti all’istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio inserendo sul portale il modulo elettronico «Scheda di accompagnamento carcassa/campioni – Sospetto avvelenamento» o il modulo elettronico «Scheda di accompagnamento boccone/esca» allegando ai i campioni o le carcasse con una copia cartacea del modulo compilato o l’identificativo univoco generato dal portale.
La consegna delle carcasse o dei campioni può essere fatta direttamente dal proprietario dell’animale previa compilazione e l’inserimento a sistema dei relativi moduli da parte dell’Asl o del veterinario.
Accertamenti di laboratorio.
Gli istituti zooprofilattici sottopongono a necroscopia l’animale morto ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni prelevati per verificare la presenza di sostanze o materiali tossiche o nocive
Tali esami vanno eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal conferimento comunicando l’esito immediatamente alle autorità competenti.
L’esame ispettivo delle esche o dei bocconi va eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e, in caso di riscontro positivo, gli esiti sono comunicati tempestivamente alle autorità competenti.
Sulla base degli esami condotti il responsabile della necroscopia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.
Anche tali esiti vanno tempestivamente comunicati agli enti coinvolti mediante l’invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Conferma/non conferma del sospetto avvelenamento su base necroscopica».
I servizi veterinari trasmettono direttamente la notizia di reato all’autorità giudiziaria, esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR).
Per le esche e i bocconi sospetti deve essere eseguito un esame ispettivo atto a evidenziare la presenza di sostanze o materiali tossico nocivi.
In caso di riscontro positivo zooprofilattico dà immediata comunicazione agli enti interessati attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo «Comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone».
Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.
Obblighi del Sindaco a seguito di conferma del sospetto di avvelenamento.
Il sindaco, a seguito delle segnalazioni positive pone in essere ogni utile iniziativa ed in particolare entro quarantotto ore:
Individua le modalità di bonifica del luogo anche con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria.
Segnalare con apposita cartellonistica la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati-
Comunicare alle autorità preposte la necessità di intensificare i controlli nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.
Operazioni di derattizzazione e disinfestazione,
Al fine di non provocare danni e avvelenamenti agli altri animali e alle persone devono eseguite da imprese specializzate cui spetta:
impiegare di prodotti autorizzati e modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali.
Dare avviso tramite cartelli esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo riportando l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.
Al termine delle operazioni il responsabile della ditta provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate, dei contenitori e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e l’istituto zooprofilattico sperimentale in caso di recupero di specie non infestanti.
Di seguito il link per leggere il testo integrale dell’ordinanza.