Il background professionale nel pubblico impiego

Di Giuseppe Vecchio

La recente sentenza della Cassazione n.r.g. 26140/2025 offre l’ennesima conferma di una linea interpretativa ormai consolidata: nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. 165/2001 prevale sull’art. 2103 c.c., con la conseguenza che la nozione di “equivalenza” delle mansioni non si misura sulla professionalità concretamente acquisita, ma esclusivamente sulla classificazione “astratta” prevista dalla contrattazione collettiva.

Il caso apparentemente marginale, riguarda un dipendente regionale, inquadrato in categoria “C – Istruttori”, che svolgeva funzioni di coordinamento in un ufficio dedicato alla “produzione oleica”. Trasferito presso un Comune, è stato adibito a mansioni di mero “addetto allo sportello”. Una “parabola professionale” che, tutti definiremmo senza esitazioni “demansionamento”.

Non così per la Cassazione. Il ragionamento è lineare: se le mansioni...

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