Sosta in area privata senza assicurazione: la Cassazione chiarisce l’obbligo assicurativo

Di Carmine Soldano

La recente pronuncia della Suprema Corte, Sezione II – Civile, n. 26712 del 3 ottobre 2025, si pone come un faro interpretativo su un tema apparentemente semplice, ma di grande rilievo operativo per la Polizia Locale: l’obbligo di assicurazione dei veicoli anche quando sostano in aree private.

  1. UN EPISODIO APPARENTEMENTE ORDINARIO…

I fatti risalgono al dicembre 2016, quando la Sottosezione Polizia Stradale di Bellano accertava la violazione dell’art. 193, comma 2, del Codice della Strada. Il proprietario del veicolo aveva parcheggiato la propria auto, priva di assicurazione, in un’area privata adiacente a un ristorante, delimitata da catene e strisce gialle.

Inizialmente, il Giudice di Pace annullava il provvedimento, decisione confermata dal Tribunale di Como, il quale riteneva che l’area, essendo di natura privata, non fosse assimilabile a una strada di uso pubblico. Inoltre, il Tribunale evidenziava che il proprietario agiva in buona fede, convinto della liceità della condotta. Tuttavia, la Prefettura di Como proponeva ricorso in Cassazione, contestando l’errata interpretazione della nozione di “area equiparata” e l’applicazione della presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981.

  1. LE QUESTIONI GIURIDICHE AFFRONTATE DAGLI ERMELLINI

La Seconda Sezione Civile è stata chiamata a pronunciarsi su tre questioni centrali:

  1. Estensione dell’obbligo assicurativo 🡪 se l’assicurazione RCA sia dovuta anche per veicoli in sosta o fermi su aree private;
  2. Buona fede ed errore di diritto 🡪 se la convinzione del trasgressore circa la non obbligatorietà possa integrare buona fede scusabile ex art. 3 L. 689/1981;
  3. Valore probatorio del verbale di accertamento 🡪 se le dichiarazioni testimoniali possano prevalere sulle risultanze dell’atto pubblico redatto dagli agenti.
  1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli Ermellini hanno operato un ragionamento giuridico saldamente ancorato al diritto interno ed eurounitario, richiamando:

  • Art. 122 D.lgs. 209/2005 (CAP) 🡪 obbligo di assicurazione per i veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate;
  • Art. 2 D.P.R. 973/1970 🡪 sono considerati “in circolazione” anche i veicoli in sosta;
  • Direttiva 2009/103/CE e Direttiva (UE) 2021/2118, attuata con D.lgs. 184/2023 🡪 obbligo assicurativo esteso a tutti i veicoli idonei alla circolazione, anche se fermi su suolo privato;
  • Art. 3 L. 689/1981 🡪 presunzione di colpa nelle violazioni amministrative, superabile solo con prova rigorosa di errore inevitabile;
  • Art. 193 Codice della Strada 🡪 sanzione amministrativa per mancata copertura assicurativa.
  1. LA SUPREMA CORTE PARLA CHIARO

Con una decisione netta, gli Ermellini ribaltano le pronunce dei giudici di merito e chiariscono un principio fondamentale: la distinzione tra area pubblica e privata è secondaria ai fini assicurativi. Ciò che conta è la concreta accessibilità del luogo. Se chiunque può potenzialmente entrare o parcheggiare, quell’area va considerata “equiparata” a una strada di uso pubblico.

I Giudici di Piazza Cavour ribadiscono: ogni veicolo immatricolato e idoneo alla circolazione deve essere assicurato, anche se in sosta e indipendentemente dall’intenzione del proprietario di utilizzarlo. La nozione di “circolazione”, come ricordato anche dalla Corte di Giustizia UE, è ampia, oggettiva e non ammette interpretazioni restrittive.

  1. BUONA FEDE? NON BASTA

Un punto di grande rilevanza riguarda l’elemento soggettivo. Il fatto che il proprietario abbia agito in buona fede non lo esime automaticamente. La presunzione di colpa ex art. 3 L. 689/1981 si supera solo con elementi concreti che dimostrino un convincimento ragionevole della liceità della condotta. Cartelli di “proprietà privata” o “convinzioni personali” non sono sufficienti.

  1. IMPLICAZIONI OPERATIVE: DALLA TEORIA ALLA STRADA

Per gli operatori sul campo, il messaggio è chiaro e senza sfumature: ogni veicolo immatricolato, se privo di RCA, è sanzionabile, anche in sosta su aree private accessibili. Il verbale di accertamento mantiene piena efficacia probatoria, il sequestro amministrativo è legittimo e la tutela della collettività resta prioritaria.

In definitiva, gli Ermellini non si limitano a risolvere un contenzioso: tracciano una linea guida operativa per tutti gli organi di polizia stradale, ricordando che sicurezza, prevenzione e responsabilità civile viaggiano sempre insieme, anche quando il veicolo sembra fermo e innocuo.

  1. REPETITA IUVANT. SINTESI OPERATIVA PER LE POLIZIE LOCALI
ASPETTO OPERATIVOINDICAZIONI PRATICHE
VERIFICA AREA DI SOSTAL’obbligo RCA sussiste anche su aree private aperte a una cerchia indeterminata di soggetti (clienti, dipendenti, utenti).
CONDIZIONE DEL VEICOLOSe il mezzo è immatricolato e funzionante, anche se fermo, deve essere assicurato.
VERBALIZZAZIONESpecificare nel verbale se l’area è accessibile a terzi e se il veicolo è idoneo alla circolazione.
DIFESE DELL’INTERESSATOL’invocazione della natura privata dell’area non è sufficiente a escludere la violazione.
BUONA FEDEÈ ammessa solo in presenza di errore inevitabile causato da fattori esterni qualificati.
RIFERIMENTI NORMATIVIArt. 122 D. Lgs. 209/2005; art. 193 C.d.S.; Dir. UE 2009/103 e 2021/2118; Cass. civ. Sez. U. 21983/2021; Cass. civ. Sez. II, n. 26712/2025.
  1. CONCLUSIONI

Questa decisione, benché riferita a fatti del 2016, assume oggi un rilievo particolare alla luce del nuovo impianto normativo introdotto dal D. Lgs. 184/2023 e dalla L. 177/2024, che hanno esteso e rafforzato la disciplina RCA, anche sotto il profilo dei controlli automatizzati e della responsabilità del proprietario.

In conclusione, la pronuncia dei giudici di Piazza Cavour consolida un orientamento estensivo, perfettamente coerente con il diritto europeo, che amplia i poteri di accertamento delle Polizie Locali anche in ambiti tradizionalmente considerati “privati”, rafforzando così la tutela della collettività contro i rischi derivanti dalla circolazione (anche potenziale) di veicoli non assicurati.

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