Guida in stato di ebbrezza

L’errata indicazione della data sullo scontrino dell’etilometro non inficia l’accertamento.

Di Giacomo Pellegrini

Con ordinanza n°33317/2025 la VII Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta la linea in base alla quale l’errata indicazione della data riportata sullo scontrino rilasciato dall’etilometro in sede di verifica dell’alcolemia nel sangue, non inficia la validità del rilievo svolto. Nel caso in esame, lo scontrino rilasciato dallo strumento di controllo riportava la data del 7 dicembre 2020 a fronte di un accertamento svolto un anno prima (7 dicembre 2019), e per tale motivo l’imputato si era rivolto ai giudici della Suprema Corte, dopo precedenti condanne nei primi due gradi di giudizio, per veder ribaltato il risultato, basando la propria richiesta su un asserito malfunzionamento dello strumento impiegato dall’organo di polizia stradale accertatore.

Gli ermellini, seguendo il costante indirizzo giurisprudenziale sulla irrilevanza della errata indicazione della data o orario di effettuazione della prova, hanno infatti ribadito, confermando in tal senso la bontà della decisione del giudice di appello, che la “…discrasia tra gli orari indicati negli scontrini e quelli indicati a verbale costituivano mero errore in relazione al solo aggiornamento della data, che evidentemente di per sé non influisce sulla idoneità dello strumento nella rilevazione del tasso alcolemico”. Il tutto, ovviamente, a condizione che lo strumento impiegato sia debitamente omologato e che sia stato sottoposto alle periodiche revisioni.

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