Di Michele Mavino
La recente decisione del Consiglio di Stato nr 7286/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di accertamento dell’idoneità psico-fisica alla guida, ribadendo i confini tra competenze tecniche della pubblica amministrazione e potere di controllo del giudice amministrativo.
Il caso prende le mosse dal diniego di rinnovo della patente di guida speciale B a un soggetto affetto da dolore cronico e in trattamento con buprenorfina, pregabalin e duloxetina. La Commissione Medica Locale di Firenze aveva ritenuto il soggetto non idoneo alla guida in quanto i farmaci assunti rientrano tra le sostanze psicotrope e stupefacenti di cui all’allegato III, punto F.1, del d.lgs. 59/2011. Il TAR Toscana, ritenendo carente la motivazione del verbale medico, aveva annullato il provvedimento, richiedendo un più approfondito accertamento circa la natura analgesica o stupefacente della terapia e l’effettiva incidenza sulla capacità di guida.
Il Consiglio di Stato ha invece accolto gli appelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Azienda USL Toscana Centro, censurando la sentenza del TAR per sconfinamento nel merito tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’attività di valutazione delle Commissioni Mediche Locali è fondata su cognizioni scientifiche e su apprezzamenti tecnico-discrezionali che non possono essere sostituiti dal giudice, salvo che risultino manifestamente irragionevoli, travisati nei presupposti di fatto o carenti sotto il profilo motivazionale.
In questo caso – osserva il Collegio – la Commissione aveva fatto applicazione coerente della normativa vigente. L’art. 119 del Codice della Strada, integrato dall’allegato III del d.lgs. 59/2011, impone un divieto espresso di rilascio o rinnovo della patente a chi faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, senza distinguere tra effetto analgesico o stupefacente del principio attivo. La valutazione di non idoneità, quindi, non appare illogica né viziata, essendo giustificata dall’assunzione contemporanea di farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale e che, anche secondo le schede tecniche dell’AIFA, possono compromettere le capacità psicomotorie necessarie alla guida.
Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato il principio di precauzione, evidenziando come la tutela della sicurezza stradale imponga un approccio prudenziale: l’interesse individuale al conseguimento o al mantenimento della patente deve essere bilanciato con la sicurezza collettiva degli utenti della strada.









