Acura di Francesco De Santis
Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n.267/2000 i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Il personale dei Comuni convenzionati opera in comando presso il “servizio convenzionato di Polizia Locale” e il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori, è disciplinato e assicurato dalle Amministrazioni di appartenenza.
Il Sindaco del Comune Capo-convenzione di concerto con i Sindaci degli altri Comuni, nominerà il Comandante/Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale e allo stesso sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell’orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi e comunque di organizzazione della funzione ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n.65.
Secondo il CCNL, l’Ente presso il quale il dipendente è distaccato a operare, attribuisce la propria retribuzione di posizione, secondo le proprie regole in materia, e “al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, (…) possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa”.
Si ricorda, peraltro, che l’incremento del valore delle posizioni organizzative a discapito del fondo integrativo, per rimanere nei vincoli di crescita del salario accessorio, deve essere oggetto di contrattazione, mentre la riduzione del valore delle posizioni organizzative deve confluire quale incremento del fondo anche in via temporanea in caso di decisione da parte dell’Ente.
La possibilità di dare corso ad aumenti delle risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative, sulle base della previsione della legge di conversione del D.L. n. 135/2018, è utilizzabile unicamente per aumentare la misura della indennità di posizione in applicazione della opportunità prevista dal CCNL. Le risorse destinate alle posizioni organizzative entrano nel tetto del fondo per il salario accessorio e possono, nell’importo complessivo, essere bilanciate da variazioni in misura corrispondente del fondo per la incentivazione del personale.
Le amministrazioni possono, nel rispetto del tetto di spesa per il personale, superare il tetto delle risorse destinate nel 2016 al salario accessorio delle posizioni organizzative “limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore dell’ultimo CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti”.
In caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate.
Infine, il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato, per quanto distinti, risultano tra loro strettamente collegati, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro. Si è in presenza, in altri termini, di un sistema di “vasi comunicanti”, che trova un limite invalicabile nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
In conclusione sono gli enti che definiscono, autonomamente, in sede di contrattazione integrativa, i criteri generali per la determinazione della retribuzione delle diverse posizioni organizzative, nell’ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili.










