Autovelox: va bene il censimento, ma l’omologazione?

Mentre parte l'”operazione trasparenza” sui velox, la Cassazione continua a dire che sono tutti illegittimi.

Di Michele Mavino

Proprio nelle giornate in cui il Governo ha messo i ferri in acqua con la piattaforma destinata a raccogliere i dati dei misuratori di velocità, con il dichiarato intento di discriminare tra gli strumenti legittimi e quelli che non lo sono, con l’ordinanza n. 26521/2025, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della distinzione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate per l’accertamento.

La vicenda trae origine da una sanzione elevata con dispositivo Velocar Red & Speed, installato in postazione fissa nel Comune di Bussi sul Tirino. Il ricorrente aveva contestato la legittimità dell’accertamento, sostenendo che l’apparecchio fosse soltanto approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non omologato dal Ministero competente, come invece richiesto dal Codice della strada.
Sia il Giudice di pace che il Tribunale di Pescara avevano ritenuto sufficiente l’approvazione ministeriale, ma la Cassazione ha ribaltato l’impostazione.

La Corte riafferma e consolida un orientamento ormai costante, inaugurato con l’ordinanza n. 10505/2024 e poi confermato dalle pronunce n. 20913/2024, n. 2857/2025, n. 12924/2025 e n. 13966/2025:

l’accertamento della velocità è illegittimo se effettuato con apparecchiatura approvata ma non omologata ai sensi dell’art. 142, comma 6, C.d.S. e dell’art. 192 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).

In base a tali disposizioni, infatti, solo le “apparecchiature debitamente omologate” forniscono dati che costituiscono fonte di prova dell’infrazione. L’omologazione non è un adempimento meramente formale, ma un procedimento tecnico-amministrativo distinto e più rigoroso rispetto alla semplice approvazione, volto ad accertare – anche mediante prove – la rispondenza del prototipo alle prescrizioni regolamentari e la sua efficacia ai fini del controllo stradale.

L’approvazione, al contrario, è prevista solo per dispositivi non disciplinati dal regolamento o per i quali non siano stabilite caratteristiche fondamentali. Nel caso degli autovelox, tali caratteristiche sono invece espressamente definite, per cui la mancanza di omologazione comporta l’inidoneità del dispositivo a fondare un accertamento sanzionatorio.

La palla ora passa al legislatore, che dovrà porre fine alla diatriba, decidendo una volta per tutte se porre rimedio ad una questione di lana caprina o se continuare a strizzare l’occhio ai detrattori dei controlli.

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