Clausole sociali e affidamento diretto: obblighi applicativi alla luce del D.Lgs. 36/2023

Di Luca Leccisotti

Il presente articolo analizza l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole sociali anche nell’ambito degli affidamenti diretti di contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, così come riformulato dal D.Lgs. 209/2024, nonché in considerazione delle più recenti interpretazioni fornite sia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che da soggetti istituzionali territoriali, tra cui la Provincia autonoma di Trento.


1. Premessa normativa e inquadramento sistematico

L’articolo 57, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nel disciplinare l’obbligo di inserimento delle clausole sociali, dispone che per gli affidamenti di appalti di lavori e servizi (esclusi quelli a carattere intellettuale) e per le concessioni, le stazioni appaltanti sono tenute a includere nei bandi, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole sociali. La disposizione, così come riformulata dal decreto correttivo, è stata interpretata in senso restrittivo dal MIT, ma in senso estensivo dalla Provincia autonoma di Trento.

2. Il nodo interpretativo: atti di gara e affidamenti diretti

Secondo il parere MIT n. 2083/2023, l’obbligo scaturisce unicamente dalla presenza di bandi e inviti, ossia di atti tipici delle procedure comparate. Ne deriverebbe una esclusione automatica per l’affidamento diretto, che è privo per natura di tali atti. Tuttavia, questa lettura rischia di creare una disomogeneità applicativa incompatibile con i principi generali di tutela dei lavoratori e coerenza dell’azione amministrativa.

3. Il parere n. 480/2025 della Provincia autonoma di Trento: un’interpretazione costituzionalmente orientata

Il servizio di consulenza provinciale ha chiarito che l’obbligo di inserimento delle clausole sociali non deriva dal tipo di atto formale (bando, invito), bensì dalla natura della prestazione oggetto dell’affidamento. Se si tratta di un servizio ad alta intensità di manodopera, l’amministrazione ha l’onere di considerare le esigenze di tutela occupazionale, indipendentemente dalla procedura scelta.

4. La clausola di riassorbimento nel dialogo negoziale dell’affidamento diretto

L’affidamento diretto non esclude l’esistenza di un processo amministrativo, sia pure semplificato. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di condurre una fase negoziale nella quale la questione del riassorbimento del personale del precedente gestore deve essere affrontata e valorizzata, ove pertinente. Questo è particolarmente rilevante in settori come i servizi sociali, culturali, scolastici o di pulizia.

5. L’obbligo di buona fede e le clausole sociali come elemento essenziale della trattativa

In forza dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione, l’inserimento delle clausole sociali va inteso come adempimento doveroso anche nella fase precontrattuale degli affidamenti diretti. Esse incidono sulla determinazione del contenuto del contratto e condizionano l’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

6. Clausole sociali e limite al principio di auto-organizzazione dell’operatore economico

Pur non potendo imporre un obbligo generalizzato e assoluto di riassunzione integrale del personale, la clausola sociale si configura come misura proporzionata, idonea a contemperare l’interesse pubblico alla continuità occupazionale con il diritto dell’operatore di organizzare liberamente la propria struttura. Questo equilibrio è ben delineato nella giurisprudenza comunitaria e nazionale.

7. La giurisprudenza: il riassorbimento come condizione legittima e non automatica

La Corte di Giustizia (causa C-298/18, “Casertana”) e il Consiglio di Stato (sent. n. 8399/2020) confermano che la clausola sociale è legittima se calibrata, motivata e inserita in funzione della prestazione. L’amministrazione è chiamata a valutare caso per caso l’effettiva necessità di tutela occupazionale.

8. Conclusioni: l’obbligo delle clausole sociali negli affidamenti diretti come applicazione sistemica del Codice

L’estensione dell’obbligo anche agli affidamenti diretti appare coerente con il principio di massima tutela del lavoro e con la ratio solidaristica dell’art. 57. Le amministrazioni, nell’ambito della motivazione della decisione a contrarre e della documentazione negoziale, devono dare conto dell’applicazione (o della motivata esclusione) delle clausole sociali, contribuendo così alla piena attuazione dei principi del nuovo Codice.

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