In assenza di regolamentazione, no alle registrazioni fai da te.
Di Michele Mavino
Il parere ministeriale affronta una questione sempre più attuale per gli enti locali, ossia la possibilità per i singoli consiglieri comunali di filmare, con il proprio dispositivo personale, i propri interventi durante le sedute del consiglio per poi diffonderli sui social network.
La posizione assunta dal Ministero dell’Interno è chiara: in assenza di una specifica disciplina regolamentare adottata dal consiglio comunale, tale facoltà non può essere esercitata. Il ragionamento si fonda sul principio di autonomia organizzativa e funzionale riconosciuto al consiglio comunale dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché sull’art. 7 del medesimo testo unico, che attribuisce al consiglio il potere di adottare regolamenti per disciplinare il proprio funzionamento.
Il parere richiama anche la giurisprudenza amministrativa, in particolare la sentenza n. 826/2010 del TAR Veneto, la quale ha evidenziato che, senza un’apposita regolamentazione, non possono essere garantiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche). Ne consegue che il presidente del consiglio comunale non può autorizzare “estemporaneamente” videoriprese personali da parte dei consiglieri durante le sedute, trattandosi di attività che incidono sulla gestione dei dati personali e sull’ordinato svolgimento dei lavori consiliari.
L’atto ministeriale evidenzia inoltre come, anche per le riunioni in videoconferenza o miste, sia stata già sottolineata la necessità di adottare regolamenti specifici, come indicato dalla Ministero dell’Interno con la circolare n. 33 del 19 aprile 2022. Questo rafforza l’idea che la regolamentazione preventiva sia strumento essenziale per garantire trasparenza, certezza dei partecipanti, tutela dei dati personali e regolare svolgimento delle sedute.
In conclusione, il parere ribadisce un principio di rilievo per gli enti locali: la possibilità di effettuare videoriprese personali in consiglio comunale non può essere lasciata all’iniziativa individuale dei singoli consiglieri, ma deve essere disciplinata da un apposito regolamento adottato dall’organo consiliare, che individui modalità, limiti, garanzie di sicurezza e tutele per tutti i soggetti coinvolti. Ciò consente di contemperare l’esigenza di pubblicità e comunicazione politica con il rispetto delle regole istituzionali e della normativa in materia di protezione dei dati.
Territorio e autonomie locali 10 Settembre, 2025
Categoria 05.02.01 Composizione, competenze, durata in carica
Sintesi/Massima
Si ritiene che, in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, filmare con il cellulare il proprio intervento.
Testo
(Parere n.15329 del 15.5.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso una richiesta di parere formulata da un consigliere comunale concernente la possibilità di filmare con il cellulare il proprio intervento in consiglio per poterlo pubblicare sui social. Il presidente del consiglio comunale ha riscontrato negativamente la richiesta del consigliere. In merito si evidenzia, come già osservato con un precedente parere di quest’Ufficio del 28 giugno 2018, che il vigente ordinamento conferisce al consiglio comunale autonomia funzionale ed organizzativa (art.38, comma 3, T.U.O.E.L.) entro la quale si riconduce la potestà di regolare, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell’assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all’attività di verbalizzazione del segretario comunale che da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alla sedute pubbliche. In merito, si è espresso il TAR Veneto che, con sentenza n.826 del 16.3.2010, ha affermato che, in assenza di un’apposita disciplina regolamentare adottata dall’ente, non possono essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche, non essendo consentito al sindaco-presidente del consiglio comunale, nel corso delle sedute del consiglio medesimo, estemporanei assensi alla videoregistrazione. Nel caso in esame risulta che il comune abbia adottato il regolamento per l’utilizzo della pagina facebook e non abbia adottato, come ha riferito la Prefettura, il regolamento del funzionamento del consiglio comunale. In merito, si osserva che l’articolo 7 del d.lgs. n.267/2000, rubricato “Regolamenti”, prevede che i comuni e le province, attraverso la deliberazione dei rispettivi consigli, adottano dei regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. È lasciato, quindi, agli enti locali un ampio spazio alla deliberazione di questi regolamenti. Relativamente al caso prospettato, per le considerazioni sopra esposte, si ritiene che, in assenza di uno specifico atto regolamentare, il consigliere non possa, durante la seduta consiliare, filmare con il cellulare il proprio intervento per poterlo pubblicare sui social, in quanto tale ipotesi andrebbe normata nel relativo atto concernente il funzionamento delle sedute del consiglio, anche per dare certezza del contesto istituzionale nel quale si procede a realizzare la videoregistrazione. Questa Amministrazione, anche per le riunioni in modalità in videoconferenza o in modalità mista, ha precisato, con circolare n.33 del 19 aprile 2022, la necessità dell’adozione, da parte degli enti locali, di un apposito regolamento recante la disciplina delle sedute in videoconferenza nel rispetto della legge, dello statuto e dei criteri di trasparenza, al fine di assicurare la tracciabilità, identificabilità e certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse.