Covertito il Decreto Legge Terra dei fuochi

di Stefano MANINA

E’ finalmente terminato l’iter parlamentare di conversione del decreto legge n. 116/2025 e si attende ormai solo più la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Conversione e del relativo Testo Coordinato

In attesa dell’ufficialità della pubblicazione del provvedimento si segnalano di seguito le principali novità apportate al provvedimento durante l’iter legislativo di conversione.

Nuovo illecito amministrativo per l’abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti.

Sicuramente la novità più rilevante riguarda l’inserimento all’interno dell’articolo 255 del Codice Ambiente di una nuova fattispecie di illecito amministrativo rappresentata dall’abbandono di rifiuti nei pressi dei cassonetti posti sulla pubblica via

L’illecito viene sanzionato in via amministrativa di fatto assorbendo e richiamando i regolamenti comunali e prevedendo per chi, in violazione delle disposizioni locali abbandona o deposita rifiuti accanto ai cassonetti la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 Euro cui farà seguito se l’illecito è commesso mediante l’uso di veicoli la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un mese secondo la procedura dell’art 214 CdS.

Gestione dei rifiuti

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, all’articolo 256 del Codice Ambiente la condotta base di gestione non autorizzata di rifiuti torna ad essere punita a titolo di contravvenzione con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Diversamente qualora l’abbandono riguardi rifiuti pericolosi, la condotta viene qualificata dalla disposizione in commento come delitto cui si applica la reclusione da 1 a 5 anni.

Inosservanza delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

Viene sostituita la previsione ex art. 256, comma 4, del Codice Ambiente in materia di inosservanza delle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti.

Nel dettaglio, la norma sanziona con la pena dell’ammenda da euro 6.000 a 52.000 o dell’arresto fino a tre anni colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizione o comunicazione ai sensi di specifiche disposizioni del Codice dell’ambiente, operi in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ovvero in carenza dei requisiti dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o per le comunicazioni.

Viene modificato anche il regime sanzionatorio applicabile a colui che effettua attività in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 187 del Codice dell’ambiente.

In tali casi, l’autore della contravvenzione è punito con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Trasporto rifiuti.

In materia di violazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico nelle operazioni concernenti la gestione dei rifiuti, nonché in materia di trasporto di rifiuti in violazione delle disposizioni concernenti il formulario di identificazione degli stessi e il certificato di analisi di rifiuti a seguito di una modifica apportata al Senato intervenuta sull’articolo 258 del Codice dell’Ambiente  viene prevista la sanzione penale della reclusione da 1 a 3 anni per chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi essendo privo del formulario di identificazione ex art. 193 o dei documenti sostitutivi.

Responsabilità e attività di impresa.

Con le modifiche apportate in Senato, il legislatore da un lato, prevede un aumento del trattamento sanzionatorio allorquando determinate fattispecie concernenti la gestione illecita dei rifiuti siano compiute nell’ambito di un’attività di impresa e dall’altro lato, introduce la punibilità anche a titolo di colpa di specifiche fattispecie delittuose in materia di rifiuti, introducendo, a tal fine, una circostanza attenuante.

In particolare, il nuovo art. 259-bis, del Codice dell’Ambiente stabilisce un aumento sanzionatorio di un terzo delle pene stabilite per i reati di

 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256),

“Combustione illecita di rifiuti” (art. 256-bis)

 “Spedizione illegale di rifiuti” (art. 259)

se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.

Invece sono stati soppressi il secondo ed il terzo periodo del suddetto art. 259-bis che preveevano che il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata erano responsabili anche nel caso di condotta di omessa vigilanza dell’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa.

RAEE.

Con le modifiche apportate in sede di conversione il legislatore interviene sulla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti.

In particolare apportando modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, si prevede in particolare che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso l’acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Inoltre viene integrato l’articolo 38 del D.Lgs.49/2014, recante sanzioni per il mancato rispetto della normativa introducendo la sanzione amministrativa da 2.000 a10.000 euro sia per la mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento, dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta, sia per la violazione, da parte del distributore, degli obblighi di trasmissione al Centro di coordinamento dei dati inerenti i RAEE. La sanzione è pari alla metà (da 2.000 a 10.000 euro) per inesatta o erronea comunicazione.

Pene accessorie conseguenti ai reati ambientali.

Con le modifiche apportate il legislatore stabilisce l’interdizione da talune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, elencate dal medesimo articolo, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per i seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

L’interdizione si applica per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e determina la decadenza dalle medesime licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni.

Si prevede, altresì, nei confronti dei medesimi soggetti condannati, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.

In allegato il dossier parlamentare sulla conversione del provvedimento.

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