Fuga dopo l’incidente: la Cassazione sull’art. 189 C.d.S

Di Giuseppe Vecchio

Con la sentenza n. 34599/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione con cui i giudici di merito avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., nei confronti dell’autore di un reato di omissione di assistenza ex art. 189, comma 6, del Codice della strada.

Il caso riguardava un conducente che, dopo aver provocato un incidente con feriti, si era allontanato dal luogo del sinistro, presentandosi solo in un secondo momento presso una stazione dei Carabinieri. L’imputato aveva giustificato il proprio comportamento sostenendo di essersi allontanato per timore della propria incolumità personale, poiché circondato da persone in stato di agitazione.

La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto corretta l’esclusione della particolare tenuità del fatto, sottolineando la gravità intrinseca della condotta omissiva e la mancata verifica delle condizioni dei feriti.

L’art. 189 C.d.S. impone infatti a chiunque sia coinvolto in un incidente l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite. Il comma 6 prevede una specifica sanzione penale per la violazione di tali obblighi, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro. La norma tutela un bene giuridico di primario rilievo: la solidarietà sociale e la salvaguardia dell’incolumità delle persone, imponendo un comportamento attivo e immediato di soccorso.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta nel 2015 richiede tra l’altro che, la condotta sia di minima offensività e/o il danno o il pericolo arrecato siano di modesta entità e le modalità dell’azione e l’intensità del dolo risultino di scarsa gravità.

Tale istituto è applicabile solo quando l’interesse giuridico tutelato non risulti significativamente compromesso e la condotta non riveli un disvalore sociale o morale tale da escludere la minima offensività. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nei reati di omissione di soccorso o assistenza, la gravità è insita nella condotta stessa, in quanto essa rappresenta una diretta violazione del dovere di solidarietà umana e civile che costituisce fondamento dell’art. 189 C.d.S.

La Corte in diverse precedenti sentenze, ha sempre ribadito l’istituto della particolare tenuità del fatto non può essere utilizzato come strumento di attenuazione generalizzata della responsabilità penale, soprattutto quando la condotta contrasta con valori fondamentali dell’ordinamento, quali la tutela della vita e il principio di solidarietà sociale.

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