Guida in stato di ebbrezza e monopattini elettrici

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Di Giuseppe Vecchio

La sentenza della Corte di Cassazione n. 37391/2025 interviene nuovamente su un tema che continua a generare perplessità: l’applicabilità dell’art. 186 del Codice della strada alla conduzione dei monopattini elettrici. Il caso riguardava un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza mentre circolava su un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica e reo peraltro di avere provocato anche un sinistro stradale. Nel ricorso l’imputato sosteneva che tale mezzo non potesse essere qualificato come “veicolo” e, pertanto, non fosse soggetto alla disciplina prevista dall’art. 186 C.d.S.

La Corte respinge il ricorso ricostruendo sistematicamente il quadro normativo partendo dall’art. 46 C.d.S. che ricomprende nella nozione di veicolo tutte le macchine che circolano sulle strade guidate dall’uomo e l’art. 47 che annovera tra i veicoli anche i velocipedi. Rileva anche l’art. 1, comma 75-quinquies, della L. 160/2019 equipara espressamente i monopattini elettrici ai velocipedi, stabilendo l’estensione ad essi dell’intera disciplina codicistica relativa ai velocipedi. Ne deriva che anche ai monopattini si applicano tutte le norme del Codice della strada, comprese quelle in materia di guida in stato di ebbrezza.

La Corte richiama inoltre il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato di cui all’art. 186 C.d.S. è configurabile anche mediante la guida di una bicicletta, essendo sufficiente che il mezzo conduca su strada pubblica e sia idoneo a interferire con la sicurezza della circolazione. Tale principio, affermato più volte in relazione ai velocipedi tradizionali, trova applicazione diretta ai monopattini elettrici proprio in virtù dell’equiparazione legislativa introdotta nel 2019.

Nel confermare la decisione impugnata, la Cassazione sottolinea dunque che la micromobilità elettrica non costituisce un’area esente da responsabilità penali. Al contrario, l’aumento della diffusione dei monopattini in contesti urbani, unito alla loro capacità di incidere sul traffico veicolare e pedonale, rafforza l’esigenza di applicare senza deroghe le regole fondamentali poste a tutela della sicurezza stradale.

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