di Stefano MANINA
Nella riunione del 4 agosto scorso su proposta del Ministro della PA Zangrillo il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di un nuovo decreto Legge recante Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile e di politiche del mare (decreto-legge)
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri contiene numerose novità, alcune delle quali destinate ad impattare in maniera significativa sul versante della gestione delle risorse umane e del reclutamento
Infatti nella bozza del decreto legge presentata a Palazzo Chigi prendono forma una serie di interventi per la funzionalità della pubblica amministrazione, ma anche per gli enti territoriali.
Tra le principali novità del nuovo decreto PA di cui questa redazione ha già dato un primo rendiconto rientrano importanti provvedimenti in materia di ferie indennità buoni pasto e spesa del personale.
E le notizie non sono certo buone per i lavoratori infatti con questa norma arriva lo stop al pagamento delle indennità come i buoni pasto durante le ferie,
Come unica contropartita positiva invece e presente una seppur limitata apertura alla monetizzazione dei periodi di vacanza non fruiti accompagnato da una puntualizzazione del concetto di ferie retribuite.
Secondo la bozza del provvedimento ed in particolare dell’articolo 1 rubricato disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria.
Ma tale procedura non è attivabile sempre ma solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e in particolari condizioni
Infatti il datore di lavoro dovrà formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria.
La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre allineare la normativa italiana ai principi UE, e per stoppare le numerosissime cause in corso evitando un enorme esborso per le casse delle Stato in caso di ormai probabilissima soccombenza il provvedimento prevede, per i dipendenti pubblici in ferie, un intervento sul riconoscimento delle indennità che non sono strettamente collegate all’effettivo svolgimento delle mansioni che si traduce sostanzialmente con lo stop al pagamento delle indennità, come ad esempio i buoni pasto, durante le ferie.
Infatti la bozza chiarisce che l’espressione “ferie retribuite” di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, si deve intendere nel senso che durante i periodi di vacanza al dipendente spetta la normale retribuzione con l’esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità.
Tale disposizione avrà una portata retroattiva fatte però salve le situazioni già cristallizzate attraverso il giudicato già formatosi a seguito di sentenze definitive.
Tuttavia il provvedimento non chiude completamente il discorso rimandando alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di derogare a tale norma e riconoscere ai lavoratori parte delle indenntità anche durante il periodo di ferie.
Viene quindi preservata l’indennità di ferie già sancita dall’articolo 30 bozza del nuovo CCNL funzioni Locali costituita dall’indennità di turno di servizio esterno e di condizioni di lavora parametrata sulle presenze in servizio dell’anno precedente secondo quanto di seguito riportato.
Durante il periodo di ferie spetta anche una indennità giornaliera – commisurata, per ciascun dipendente, all’indennità di turno di cui all’art. 25 del CCNL 23.02.2026, all’indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL 23.02.2026 e all’indennità condizioni lavoro di cui all’art. 84 bis del CCNL 16.11.2022 complessivamente percepite nel corso dell’anno solare che precede la fruizione delle ferie – calcolata come segue: indennità complessivamente percepite dal dipendente nell’anno solare diviso per 12 e diviso per 26. L’indennità è corrisposta solo nel caso in cui il valore calcolato ai sensi del precedente periodo risulti almeno pari ad euro 3.










