Permessi retribuiti per grave infermità del congiunto – modalità di fruizione e documentazione da produrre.

di Stefano MANINA

Relativamente alla possibilità per i dipendenti pubblici di fruire dei 3 giorni all’anno di permesso retribuito per grave infermità di un familiare il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che il diritto è riconoscibile anche in assenza di ricovero ospedaliera purché venga documentata la sussistenza di una grave infermità del familiare da assistere.

Ciò vale quindi ad esempio in caso in cui il lavoratore necessiti del congedo per assistere il familiare anche per visite o esami clinici e specialistici.

Questo è quanto sancito dalla Funzione Pubblica con un recente indirizzato a un ente locale che si è interrogato sulla corretta fruizione dei 3 giorni di permesso di cui all’articolo 4 della legge 53/2000 come modificato dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 105/2022.

In particolare l’ente interrogante richiedeva:

per prima cosa se per il godimento del permesso in questione fosse sufficiente il certificato di ricovero ospedaliero attestante la necessità di assistenza da parte del familiare;

e in secondo luogo se fosse ammissibile l’assistenza anche per visite ed esami che non comportino il ricovero.

Relativamente alla prima questione il parere ricorda come il relativo DM 21 luglio 2000 nr. 278 all’articolo 1 c. 1 preveda che;

alla lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Mentre il successivo comma 2 recita;

Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Il Dipartimento ne deduce che la fruizione del permesso debba quindi riferirsi ad una grave infermità documentata mediante idonea certificazione medica attestante la sussistenza di una malattia non obbligatoriamente rientrante tra quelle elencate dall’art 2 del DM 278/2000.

Ritenendo, in considerazione della natura eccezionale dell’istituto, che quanto sopra possa essere esteso anche ai permessi di cui all’articolo 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000. nr. 53 la Funzione Pubblica ha precisato che non è necessario che l’Amministrazione richiedere al lavoratore un certificato che attesti una diagnosi , ma che è sufficiente avere contezza della riconducibilità del caso alla fattispecie descritta dalla norma.

Relativamente al secondo quesito sollevato il parere in esame precisa che l’articolo 3 comma 1 del D.M. 278/2000 prevede che laa lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità ddevono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Ne deriva quindi che i permessi in questione possono essere utilizzati anche in mancanza di ricovero ospedaliero e dietro presentazione di documentazione medica attestante la grave infermità.

iN ALLEGATO IL PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN COMMENTO

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