Prorgata l’ordinanza sui cani pericolosi.

di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 192 del 20 agosto 2025 è stata pubblicata l’ordinanza 10 luglio 2025 del Ministero della Salute con il quale è stata prorogata di ulteriori 12 meso ovvero fino al 4 settembre 2026 l’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela la dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.

La stessa ordinanza era già stataprorogata una prima volta dall’ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2014, n. 208 e successivamente con alcune modifiche dall’ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2015, n. 209, e da ultimo dall’ordinanza ministeriale 6 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2024, n. 199.

L’ulteriore proroga si è resa necessaria al fine di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari.

Inoltre il Ministero della Salute nelle more dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, ha inteso rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali.

Infine il provvedimento mira a diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009.

Per completezza di esposizione e comodità di lettura si allega il testo originario dell’ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2013.

e il testo dell’ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015 che ha modificato l’articolo 1 della precedente giungendo alla versione del provvedimento ad oggi in vigore.

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