Revenge porn: il servizio di segnalazione messo a disposizione dal Garante Privacy

di Stefano MANINA

Sul sito istituzionale del Garante per la Protezione dei Dati Personali è stato attivato il servizio di segnalazione di episodi di Revenge Porn.

E’ il fenomeno che consiste nell’invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Come ricordato nella scheda di presentazione la diffusione di tali dati avviene solitamente allo scopo vendicativo (ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di porre fine ad un rapporto amoroso), per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare.

Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime anche in considerazione del fatto che oggi la tecnologia e l’utilizzo dei social ha ulteriormente facilitato la commissione di reati di questo tipo, ed pertanto è necessario prestare molta attenzione al materiale che si invia tramite i propri dispositivi.

Ricordiamo che l’espressione di lingua inglese è composta dai termini revenge(vendetta) e porn (porno).
e che il revenge porn è un reato previsto dall’art 612 ter cp rubricato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” la cui condotta consiste appunto nella diffusione nella rete di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso della persona raffigurata.

Il delitto in esame rientra nella categoria dei reati contro la persona ed in particolare dei delitti contro la libertà individuale e il bene giuridico tutelato è la libertà personale e morale della persona.

Attenzione però che costante giurisprudenza anche di Cassazione ha precisato che per configurare il reato in questione, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità.

La norma punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffondeimmagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000. e si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro un danno.

Costituiscono aggravanti specifiche con aumento della pena le seguenti circostanze:

se i fatti sono commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa

se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il reato previsto dall’art 612 ter è punito a querela della persona offesa il termine per la proposizione della querela non è però quello ordinario ma bensì quello di sei mesi e la remissione della querela può essere soltanto processuale.

La procedibilità è invece d’ufficio quando i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza nonché quando il fatto è connesso con un altro reato (nello specifico un delitto) per il quale si deve procedere d’ufficio.

Fatta questa doverosa premessa e ricordati i profili penali, del fenomeno che non possono che essere di competenza degli organi di polizia giudiziaria, torniamo al servizio di segnalazione messo a disposizione dal Garante Privacy il quale ricorda che la prima e più importante forma di difesa sono sempre la consapevolezza e la prudenza.

Infatti spesso accade che i dati personali vengano immessi dagli stessi interessati nel circuito di messaggistica e social network, sfuggendo così ogni controllo e rendendone impossibile la cancellazione una volta diffusi.

La scheda suggerisce:

di proteggere i dati personali eventualmente presenti nei dispositivi (smartphone, pc o tablet),

di utilizzare sempre adeguate misure di sicurezza quali ad esempio, password che proteggono i dispositivi e/o le cartelle in cui conservi i file, sistemi di crittografia per rendere illeggibili i file agli altri, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi.

in caso di ricezione di foto o immagini a contenuto sessualmente esplicito che riguardano altre persone, di evitare di essere complice di comportamenti illeciti nei confronti delle stesse e per questo di  non diffonderle, m di cancellarle e eventualmente anche di fare una segnalazione alla Polizia postale.

Il Garante sottolinea anche come sia possibile che fenomeni pericolosi che riguardano la diffusione di immagini esplicitamente sessuali coinvolgano anche i minori, come vittime o come destinatari di contenuti ricordando ai genitori di:

evitare di far utilizzare dispositivi digitali ai tuoi figli piccoli se sono da soli;

monitorare il loro comportamento online;

spiegare loro con chiarezza perché è bene evitare di interagire con sconosciuti e diffondere informazioni personali, soprattutto foto e filmati, tramite messaggi e social network;

Al fine di prevenire la diffusione da parte di terzi di proprie immagini a contenuto sessualmente esplicito il Garante suggerisce, in caso di fondato timore che le stesse possano essere diffuse senza consenso è possibile presentare una segnalazione al Garante ai sensi degli art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali e 33-bis del regolamento n. 1/2019 del Garante.

Per farlo è possibile utilizzare l’apposito form reso disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità, in cui dovranno essere indicate le piattaforme di condivisione di contenuti (social network, messaggistica, ecc.) attraverso le quali si teme la diffusione, nonché le ragioni che fondano il timore che la condotta pregiudizievole possa essere posta in essere.

La segnalazione può essere fatta non solo dagli adulti, ma anche dai minori.

Successivamente andranno trasmesse tramite un link che sarà comunicato dopo la presentazione della segnalazione, le immagini o i contenuti sessualmente espliciti dalla cui divulgazione ci si intenda tutelare.

Il Garante, in presenza dei presupposti indicati dalle norme di riferimento, adotterà un provvedimento, che sarà notificato alle piattaforme coinvolte nel tentativo di contrastare la temuta diffusione.

La scheda ricorda che alla tutela che accorda il Garante può sempre aggiungersi quella prestata dalla Polizia Postale alla quale è possibile rivolgersi per denunciare situazioni in cui siano ravvisabili gli estremi di una condotta penalmente rilevante (come nel caso in cui si subiscano minacce o richieste estorsive).

Infine il Garante ribadisce che il più importante accorgimento è tenere alto il livello di prudenza nel condividere materiale a contenuto sessualmente esplicito, in quanto l’intervento del Garante non è in grado di assicurare, in termini assoluti, che l’evento temuto non si verificherà: la persona malintenzionata, ad esempio, potrebbe detenere immagini anche solo parzialmente diverse da quelle comunicate alla piattaforma vanificando così la misura adottata.

Di seguito il link per accedere alla scheda di presentazione del servizio del Garante per la protezione dei dati personali.

https://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn

e il link per inviare le segnalazioni al Garante per la protezione dei dati personali.

https://servizi.gpdp.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth

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