Podcast – Sequestro preventivo art. 321 c.p.p.

La non applicabilità agli enti pubblici.

Di Michele Giuliano Perrone

Con la recentissima sentenza n. 19717 del 27 maggio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione VI, afferma un principio importante, in materia penale, quello con cui il sequestro preventivo impeditivo (ex art. 321 c.p.p. c. 1) non può essere applicato nei confronti di un ente pubblico, di cui e qualora sia acclarata una responsabilità penale.

Normativa di riferimento

Le normative prese in esame dalla Suprema Corte, trovano riscontro nell’articolo 53 del d.lgs. 231/2001.

Che cosa prevede il d.lgs. 231/2001?

Il predetto decreto, noto anche come Decreto sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti, prevede la responsabilità penale per gli enti pubblici nonché società a partecipazione pubblica, stabilendo una persecuzione penale per i reati commessi dai propri amministratori o dipendenti. Con il decreto si supera il principio giuridico del “societas delinquere non potest”, brocardo latino che sta a significare che la società non può delinquere.

Cosa disciplina l’art. 53 del d.lgs. 231/2001?

 Il presente articolo disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, stabilendo che, il giudice, nelle sue more, può disporre il sequestro delle cose suscettibili di confisca di cui all’ art. 19 del summenzionato decreto (si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 commi 3 e 3 bis e 3 ter – 322- 322 bis e 323 c.p.p.) per i beni di proprietà o in possesso dell’ente responsabile o di altri beni collegati all’illecito.

Per le società a partecipazione pubblica, invece, il giudice può nominare un custode ovvero un amministratore per garantire una continuità aziendale.

La sentenza adottata

Secondo i giudici, la dottrina ha da sempre sancito che il “sequestro preventivo”, applicabile ai sensi dell’art. 53 del d. lgs., sia assolutamente lontano e diverso per ambiti di applicazione, disciplina e finalità dalla succitata misura, regolamentata dal codice di procedura penale. Asseriscono gli “ermellini”  la circostanza secondo la quale  l’art. 53 non prevede “espressamente” il caso in cui nel procedimento a carico di un ente collettivo possano essere sequestrate cose pertinenti al reato perpetrato, la cui eventuale disponibilità possa portare ad un aggravamento o un protrarsi dell’illecito penale. Inoltre non vi è richiamo nel già citato art. 53, della disposizione di cui al c. 1 ex art. 321 c.p.p.. Questo ha portato ad intendere che il sequestro “impeditivo” non possa essere disposto nei confronti di una società ai sensi del d. lgs n. 231 del 2001.

Che cos’è il sequestro impeditivo?

Il sequestro impeditivo o preventivo impeditivo, è una misura cautelare penale disciplinata dall’ex art. 321 c.p.p..

Si applica quando c’è il rischio che, la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato stesso o agevolare la commissione di altri illeciti penali. Si differenzia con il sequestro probatorio e quello conservativo.

Il sequestro probatorio serve a raccogliere e assicurare fonti di prova per dimostrare il reato mentre, con il sequestro conservativo si ha la “cristallizzazione” di un bene che mira a soddisfare interessi risarcitori di un reato o pagare delle sanzioni ad esso ricollegato.

Conclusioni

Dalla sentenza, si evince che non pare agevole il ricorso alla misura cautelare 321 c.p.p. comma 1, essendoci un accavallarsi tra il sequestro impeditivo e l’interdizione dell’attività dell’ente. Il legislatore, adottando il decreto legge del 2001, ha ben operato, non lasciando dubbi ad interpretazioni giuridiche, salvaguardando i beni collettivi.

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