Violenza di genere: la proposta di legge in tema di “introduzione della figura dello psicologo forense” e “accertamento sanitario temporaneo obbligatorio”.

di Stefano MANINA

Al fine di contrastare i reati relativi alla violenza nei confronti delle donne e di garantire una maggiore efficacia del sistema giudiziario accompagnato da un ampliamento della tutela delle vittime in data 25 giugno 2025 ben 38 senatori hanno presentato in Senato il disegno di legge  n. 1517 AS, rubricato “Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere“.

Il Disegno di Legge, composto da 8 articoli mira proprio a rafforzare in modo strutturale ed efficace la prevenzione ed il contrasto dei reati riconducibili alla violenza contro le donne, in continuità con le disposizioni e le finalità del « Codice Rosso apportando modifiche al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione, finalizzate all’introduzione di misure pre cautelari nel contrasto alla violenza contro le donne e alla tempestiva attivazione di strumenti di tutela della persona offesa, a partire dalle prime fasi del procedimento penale.

Come riportato dalla relazione illustrativa la proposta di legge avrebbe lo scopo di tutelare la vittima intervenendo preventivamente sull’aggressore, nella convinzione che non tutte le devianze possono essere rilevate come patologia ma possono anche avere esito omicidiario“.

Le novità principali del Disegno di Lrgge sono:  

L’introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense, nella primissima fase del procedi-mento penale relativo ai casi di violenza di genere

L’inserimento della figura dello psicologo forense nell’albo dei periti presso il tribunale.

L’introduzione del nuovo articolo 384-ter c.p.p. secondo il quale nei casi di fondato pericolo di reiterazione delle condotte criminose che pongono in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero, o gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria su autorizzazione dello stesso P.M. possono sottoporre il soggetto denunciato ad un accertamento sanitario temporaneo ed obbligatorio, a seguito del quale il giudice delle indagini preliminari può imporre nei confronti dell’indagato percorsi psicoterapici finalizzati al contenimento delle condotte violente.

L’obbligo per la polizia giudiziaria e il P.M. che assume informazioni dalla persona offesa da chi ha presentato denuncia, querela, istanza di avvalersi dell’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense e procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. Se nel corso dell’assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l’interrogatorio del soggetto denunciato, con l’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette.

La possibilità di effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche.

L’istituzione presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto « codice rosso.

L’obbligo dell’inserimento della notizia di reato e della qualificazione giuridica dello stesso, nelle banche dati riservate alle forze dell’ordine quali S.D.I. (Sistema di Indagine) e C.E.D (Centro Elaborazione Dati).

In allegato il testo completo del DISEGNO DI LEGGE in commento.

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