La nuova procedura di immatricolazione dei veicoli importati da costruttori extra Ue.

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di Stefano MANINA

Con la circolare nr. 0022074 del 17 luglio il Mit ha fornito importanti indicazioni sulle modalità di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE attraverso i canali ufficiali di importazione in risposta a diverse richieste di implementazione della procedura stessa.

In particolare è stata posta all’attenzione della Direzione Generale per la Motorizzazione la possibilità di implementare ulteriormente la procedura semplificata di immatricolazione, prevedendo la possibilità di concedere il CAF ad un costruttore UE o EXTRA UE che non disponga di un proprio canale ufficiale e che intenda nominare, ai fini commerciali, come rappresentante unico ed esclusivo un altro costruttore, avente una sede in Italia, ma NON per tutte le categorie di veicoli ma SOLO per singola “marca”, a condizione che la marca sia presente nel fascicolo di omologazione del costruttore delegante

Sulla questione il Mit richiamata la disciplina fino ad oggi vigente, Interpellata l’Agenzia delle Entrate e l’ADM visto che:

ai fini della procedura semplificata finalizzata all’immatricolazione, tramite l’impiego di “NPI e trasposizione”, non sussistono motivi ostativi sulla piattaforma informatica,

la questione è prettamente di natura amministrativa fiscale,

concedere di nominare rappresentante un altro costruttore, sia pur unico ed esclusivo per marca, dovrebbe essere sinonimo di solidità e garanzia sul piano fiscale,

ha ritenuto possibile, a far data dalla pubblicazione della circolare, procedere al rilascio del codice antifalsificazione non solo ai soggetti aventi i requisiti definiti come (A e B), ma anche ai costruttori nominati rappresentanti unici ed esclusivi per marca di cui le case costruttrici stesse si avvalgano ai fini commerciali, (caso C come di seguito evidenziato).

Vengono così sintetizzate le le tre condizioni alternative:

A. Il costruttore UE ed EXTRA UE individua in Italia un proprio canale ufficiale, intendendo per tale:

1. le sedi secondarie, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE;

2. le unità locali, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE, in tal caso, nell’unità locale devono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;

3. le società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, controllate dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

B. non disponendo di filiali in Italia, il Costruttore UE ed EXTRA UE nomina ai fini commerciali un mandatario (imprese o società costituite in Italia) con mandato unico ed esclusivo in tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di veicoli;

C. il Costruttore UE ed EXTRA UE nomina ai fini commerciali un costruttore suo mandatario unico ed esclusivo per singola marca a condizione che la stessa sia presente nel fascicolo di omologazione del costruttore delegante.

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL MIT IN COMMENTO

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