Il Garante richiama i Comuni sull’uso dei social istituzionali

Garante privacy

Di Michele Mavino

Il provvedimento del Garante dell’11 settembre scorso richiama con forza le amministrazioni pubbliche al rigoroso rispetto dei principi del GDPR quando utilizzano i social network istituzionali come strumenti di comunicazione verso la collettività. L’Autorità affronta infatti due profili distinti ma strettamente connessi: da un lato, la diffusione illecita di immagini riferibili a minori e a soggetti affetti da disabilità, dall’altro, l’omessa pubblicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Sotto il primo aspetto, il Garante ribadisce un principio cardine: per i soggetti pubblici la diffusione di dati personali online costituisce un’operazione di trattamento particolarmente invasiva, ammessa solo in presenza di una specifica base giuridica normativa ai sensi dell’art. 2-ter del Codice privacy. La pubblicazione su Facebook di immagini di minori e di persone in condizioni di fragilità – ancorché inserite nel contesto di eventi pubblici – viene correttamente qualificata come “diffusione”, con conseguente necessità di una previsione di legge o di regolamento che la consenta espressamente. In assenza di tale presupposto, il trattamento risulta intrinsecamente illecito.

Di particolare rilievo è il passaggio in cui l’Autorità smonta la tesi difensiva del Comune circa la presunta irrilevanza delle immagini perché “non lesive” o “pixelate”. Il Garante richiama infatti il concetto sostanziale di identificabilità, già affermato dal Gruppo Articolo 29 e costantemente ribadito nella propria prassi: anche immagini parzialmente oscurate possono consentire l’identificazione dell’interessato attraverso elementi di contesto, soprattutto in realtà territoriali di dimensioni ridotte. Tale impostazione è coerente con precedenti provvedimenti dell’Autorità e con l’orientamento europeo che privilegia una valutazione concreta del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare quando sono coinvolti minori o soggetti vulnerabili (considerando 75 GDPR).

Ancora più netta è la posizione in relazione ai dati relativi alla salute: il Garante ribadisce che tali informazioni, anche quando veicolate indirettamente tramite immagini, non possono mai essere oggetto di diffusione, ai sensi dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice. Si tratta di un divieto assoluto, che prescinde dalle finalità perseguite dall’amministrazione e che trova conferma in numerosi precedenti sanzionatori dell’Autorità.

Di grande interesse pratico per gli enti locali è poi il chiarimento sul ruolo del consenso: il provvedimento conferma che, quando il trattamento è riconducibile a compiti di interesse pubblico, il consenso non solo non è necessario, ma spesso non è neppure idoneo a costituire una valida base giuridica, in ragione dello squilibrio strutturale tra amministrazione e cittadino. Questo passaggio assume un valore didattico rilevante, poiché contrasta una prassi ancora diffusa nelle amministrazioni, che tendono a “coprirsi” mediante liberatorie o autorizzazioni informali.

Il secondo profilo censurato – l’omessa pubblicazione dei dati di contatto del RPD – evidenzia come il Garante attribuisca un peso significativo anche agli adempimenti organizzativi e di trasparenza. La mancata indicazione dei recapiti del RPD sul sito istituzionale viene considerata una violazione autonoma e tutt’altro che formale, in quanto incide direttamente sulla possibilità per gli interessati di esercitare i propri diritti. Anche su questo punto l’Autorità si pone in linea con precedenti recenti, sottolineando che la pubblicazione dei dati del RPD deve essere immediata, facilmente accessibile e chiaramente visibile.

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