Di Marco D’Antuoni
La sentenza della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione n. 1883 del 19 gennaio offre un chiarimento di particolare rilievo in materia di responsabilità penale per l’abbandono incontrollato di rifiuti. Il caso riguarda la possibilità di imputare al proprietario di un terreno il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 quando l’abbandono sia stato materialmente compiuto da terzi. La Corte ribadisce un principio fondamentale: la mera qualità di proprietario non è sufficiente a fondare responsabilità penale, né a giustificare l’adozione di misure cautelari reali come il sequestro preventivo dell’area.
Il reato previsto dall’art. 256, comma 2, è strutturato come fattispecie commissiva, che richiede una condotta attiva di abbandono, deposito incontrollato o gestione non autorizzata di rifiuti.
La giurisprudenza ha più volte affrontato il tema della sua possibile configurazione in forma omissiva impropria, ipotizzando che il proprietario possa essere chiamato a rispondere per non aver impedito l’abbandono da parte di terzi. La sentenza in commento esclude in modo netto questa interpretazione estensiva.
La responsabilità penale del proprietario può sorgere solo in presenza di specifici presupposti:
- l’aver posto in essere atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, anche minimi;
- l’aver agevolato o concorso nella condotta illecita, ad esempio consentendo consapevolmente l’accesso al fondo o tollerando l’abbandono;
- l’essere titolare di uno specifico obbligo giuridico di garanzia derivante da contratto, autorizzazione amministrativa o attività imprenditoriale svolta sul terreno.
In assenza di tali elementi, la mera inerzia non assume rilevanza penale. L’omessa rimozione dei rifiuti, pur potendo costituire inadempimento di obblighi amministrativi, non integra la fattispecie di gestione illecita e non può essere qualificata come concorso nel reato.
La distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità penale rappresenta uno dei passaggi più significativi della decisione. Il proprietario può essere destinatario di ordinanze di rimozione, obblighi di ripristino o misure di bonifica, anche quando sia estraneo all’abbandono. Si tratta di obblighi che discendono dal principio “chi inquina paga”, ma che, nella logica del legislatore, possono gravare anche sul proprietario incolpevole per ragioni di tutela ambientale.
La conseguenza immediata del principio affermato dalla Cassazione riguarda la legittimità del sequestro preventivo.
Poiché il reato non è configurabile in capo al proprietario estraneo ai fatti, viene meno il fumus commissi delicti richiesto dall’art. 321 c.p.p. e il sequestro dell’area risulta privo di fondamento. La Corte dispone quindi la restituzione del terreno all’avente diritto, sottolineando che le misure cautelari reali non possono essere utilizzate come strumenti surrogatori dell’azione amministrativa di ripristino ambientale.
La sentenza n. 1883/2026 si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che mira a evitare indebite estensioni della responsabilità penale e a preservare la coerenza del sistema. Il proprietario non può essere trasformato in un garante universale contro l’abbandono di rifiuti, né può essere chiamato a rispondere penalmente per il solo fatto di non aver rimosso tempestivamente i rifiuti abbandonati da altri.
La decisione contribuisce a delimitare correttamente l’ambito applicativo dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, rafforzando la distinzione tra obblighi amministrativi e responsabilità penale e prevenendo impropri utilizzi del sequestro preventivo.










