Sfilata gonfaloni

Nessun obbligo di riconoscimento in capo ai Comuni.

Di Michele Mavino

La circolare del Viminale, pubblicata il 3 marzo 2026, interviene su una questione che, negli ultimi tempi, ha generato un’interpretazione non del tutto corretta da parte di diversi enti locali: la presunta obbligatorietà della procedura di riconoscimento degli stemmi e dei gonfaloni comunali mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – chiarisce, in modo netto, che non esiste alcun “obbligo di riconoscimento” in capo ai Comuni. L’atto ministeriale prende le mosse dalla segnalazione di un numero crescente di deliberazioni consiliari con le quali le amministrazioni locali hanno avviato la procedura di riconoscimento ritenendola una sorta di adempimento doveroso di regolarizzazione.

Tale convinzione, come evidenziato nella circolare, sembrerebbe derivare da una errata interpretazione di presunte “verifiche” attribuite all’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo stesso Ufficio, tuttavia, ha formalmente precisato di non aver disposto alcuna verifica in materia e di non aver mai invitato le amministrazioni locali ad attivare la procedura di concessione del riconoscimento con D.P.R.

Il passaggio centrale della circolare risiede proprio in questo chiarimento: il riconoscimento dello stemma o del gonfalone costituisce una facoltà e non un obbligo. Si tratta di un procedimento amministrativo eventuale, che può essere attivato dall’ente qualora ritenga opportuno formalizzare e ottenere la concessione ufficiale del simbolo civico, ma non rappresenta un adempimento imposto dalla normativa vigente.

Sotto il profilo procedimentale, la circolare richiama il D.P.C.M. 28 gennaio 2011, che disciplina l’istruttoria finalizzata alla concessione del riconoscimento. È altresì precisato che l’iter non comporta costi se non quelli relativi al pagamento dell’imposta di bollo.

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