Non è necessario sempre coinvolgere il Garante Privacy
Di Michele Mavino
La sentenza del TAR Campania, Sez. VI, 30 gennaio 2026, n. 677 affronta una questione particolarmente interessante nell’ambito della disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, soffermandosi sul rapporto tra accesso documentale ex legge n. 241/1990, accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. n. 33/2013, Privacy.
La vicenda trae origine da un’istanza presentata da alcuni proprietari confinanti con un fondo situato nel Comune di Ischia, volta ad ottenere la documentazione edilizia relativa ad immobili limitrofi, con l’obiettivo dichiarato di verificare la presenza di eventuali titoli edilizi o interventi realizzati successivamente al 2017. L’istanza era formulata richiamando contemporaneamente più basi normative: da un lato la disciplina dell’accesso documentale prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, dall’altro l’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.
In una prima fase l’amministrazione comunale aveva rigettato la richiesta ritenendola sostanzialmente reiterativa rispetto ad istanze precedenti. Successivamente, tuttavia, a seguito di una richiesta di riesame, il Segretario comunale aveva rivalutato la situazione accogliendo l’istanza di accesso e riconoscendo la sussistenza di un interesse concreto e attuale all’ostensione della documentazione richiesta.
Proprio tale decisione è stata oggetto di impugnazione da parte della proprietaria degli immobili interessati, la quale ha sostenuto, in sintesi, che l’accesso fosse stato concesso in violazione della normativa sull’accesso civico generalizzato e senza il necessario coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, ritenuto a suo avviso indispensabile ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.
Il TAR, tuttavia, ha respinto il ricorso sotto un duplice profilo: processuale e sostanziale.
In primo luogo, il giudice amministrativo ha rilevato la tardività del ricorso. Il provvedimento effettivamente lesivo era infatti quello del 5 agosto 2025, con il quale il Segretario comunale aveva accolto l’istanza di accesso in sede di riesame. Tale atto risultava conosciuto dalla ricorrente almeno dal 21 agosto 2025, data in cui la stessa aveva presentato opposizione al rilascio dei documenti e richiesta di revoca in autotutela.
Ne consegue che il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnazione avrebbe dovuto essere calcolato a partire da tale momento. L’atto successivo del 16 settembre 2025, con cui il Segretario comunale aveva semplicemente confermato la precedente decisione, è stato qualificato dal TAR come atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività e dunque inidoneo a riaprire i termini per il ricorso giurisdizionale.
Il TAR ha comunque esaminato anche il merito della vicenda, ritenendo infondate le censure della ricorrente. In particolare, il collegio ha evidenziato come l’istanza presentata dai confinanti fosse in realtà riconducibile principalmente all’accesso documentale ex legge n. 241/1990, poiché finalizzata alla tutela di un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla verifica della regolarità urbanistico-edilizia di immobili limitrofi.
In presenza di tali presupposti, l’amministrazione è legittimata a consentire l’ostensione dei documenti richiesti senza che sia necessario acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tale parere, infatti, assume rilievo soprattutto nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, e in particolare quando l’amministrazione intenda negare o limitare l’accesso per ragioni connesse alla tutela dei dati personali.
Nel caso di specie, invece, il Comune ha ritenuto che l’istanza fosse supportata da un interesse qualificato derivante dalla posizione di proprietari confinanti, circostanza che rende pienamente legittimo l’accesso alla documentazione edilizia relativa ai fondi limitrofi, soprattutto quando l’istanza sia circoscritta a un determinato arco temporale e finalizzata alla verifica di eventuali interventi edilizi recenti.










