Quali conseguenze per le false attestazioni inserite nei verbali?
Di Michele Mavino
La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. V, n. 371/2026 fa luce sulla distinzione tra mera irregolarità amministrativa e integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico nell’attività di accertamento delle violazioni al Codice della strada.
Il caso trae origine dalla condotta di un operatore di polizia locale che aveva redatto un numero significativo di atti tra cui inviti a fornire documentazione ex art. 180 C.d.S. e verbali per eccesso di velocità, attestando circostanze non corrispondenti al vero, in particolare la propria presenza sul luogo dell’infrazione e la percezione diretta della stessa, quando invece l’accertamento era avvenuto esclusivamente tramite strumenti elettronici (Targa System, telelaser ecc) e successiva consultazione dei dati .
Il nodo centrale della decisione risiede nella qualificazione giuridica di tale condotta. La difesa aveva sostenuto che si trattasse di una mera violazione delle regole procedimentali, priva di rilevanza penale, anche in considerazione del fatto che le infrazioni erano comunque reali e documentate. La Corte, tuttavia, respinge questa impostazione, chiarendo in modo netto che il falso ideologico non riguarda solo la veridicità del fatto storico (ossia l’effettiva commissione dell’infrazione), ma anche – e soprattutto – la veridicità delle modalità con cui il pubblico ufficiale dichiara di averlo accertato.
In questa prospettiva, assume rilievo determinante il principio secondo cui l’atto redatto dal pubblico ufficiale ha natura fidefacente e certifica non solo il fatto accertato, ma anche l’attività svolta e le circostanze percepite direttamente dall’agente . Pertanto, l’attestazione anche implicita della presenza sul posto e della percezione diretta dell’illecito, quando non corrispondente al vero, integra una falsità rilevante penalmente.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui la falsità può emergere anche da “attestazioni implicite”. La Corte evidenzia infatti che alcune formule tipiche dei verbali a giustificazione della mancata contestazione immediata presuppongono logicamente la presenza dell’agente sul posto. Di conseguenza, inserirle in assenza di tale presupposto equivale a rendere una dichiarazione non veritiera . Si tratta di un passaggio di grande impatto pratico, perché amplia l’ambito del falso ideologico oltre le dichiarazioni espresse a verbale, includendo anche quelle desumibili dal contesto dell’atto.
Sul piano dell’elemento soggettivo, la sentenza ribadisce un principio consolidato ma spesso frainteso nella prassi operativa, e cioè che il falso ideologico è reato a dolo generico. Non è quindi necessario dimostrare un fine di profitto o un intento fraudolento ulteriore, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di attestare circostanze non veritiere . In tal senso, viene espressamente censurata la decisione del giudice di primo grado, che aveva escluso il reato valorizzando l’assenza di un interesse personale dell’agente.
La Corte affronta anche il tema della distinzione tra illegittimità amministrativa e rilevanza penale, chiarendo che non ogni violazione procedurale integra automaticamente un falso, ma che ciò avviene quando la violazione si traduce in una rappresentazione non veritiera di fatti o attività attestati nell’atto pubblico. Nel caso di specie, non si trattava semplicemente di aver utilizzato in modo non conforme gli strumenti tecnologici, bensì di aver descritto falsamente le modalità dell’accertamento, incidendo su un elemento essenziale per la legittimità stessa del verbale.










