Altolà del Garante per la concorrenza per la stesura di bandi e regolamenti.
Di Michele Mavino
Il parere reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vuole porre un freno a fenomeni di “localismo regolatorio” nel settore dei servizi pubblici non di linea, con particolare riferimento al noleggio con conducente (NCC), e si caratterizza per una ricostruzione particolarmente rigorosa dei limiti entro cui Regioni ed enti locali possono esercitare la propria potestà regolatoria.
Sin dalle premesse, l’Autorità richiama il quadro normativo di riferimento, rappresentato dalla legge n. 21/1992, evidenziando come la disciplina dell’accesso al mercato debba mantenersi coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In questo contesto, la funzione delle amministrazioni territoriali non è quella di restringere l’accesso, bensì di regolarlo nel rispetto dei principi concorrenziali, evitando di introdurre vincoli ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dal legislatore statale.
Il nucleo centrale della segnalazione riguarda infatti l’illegittimità sostanziale dei requisiti di carattere territoriale, quali la residenza, la sede operativa o l’iscrizione a ruoli provinciali, utilizzati sia come condizioni di accesso ai bandi sia come criteri premiali. Secondo l’Autorità, tali previsioni determinano una vera e propria “compartimentazione territoriale” del mercato, con effetti distorsivi sulla concorrenza e una riduzione ingiustificata dell’offerta del servizio.
Sul piano giuridico, la critica è significativa perché non si limita a una valutazione economica, ma si fonda su parametri di rango costituzionale e di rispetto delle direttive europee. L’Autorità richiama espressamente l’articolo 41 della Costituzione e l’articolo 49 del TFUE, evidenziando come tali requisiti territoriali si traducano in restrizioni alla libertà di iniziativa economica e alla libertà di stabilimento, oltre che in discriminazioni indirette basate sulla localizzazione geografica degli operatori.
Per chiarire ulteriormente il concetto, l’Autorità richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare la sentenza n. 183/2024, che ribadisce la necessità di eliminare ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione.
L’Autorità osserva come le finalità tipicamente addotte a giustificazione dei vincoli territoriali – quali la conoscenza del territorio o la tempestività del servizio, possono oggi essere perseguite con strumenti meno restrittivi, anche grazie all’evoluzione tecnologica (sistemi di navigazione, piattaforme digitali di intermediazione). Ne deriva una lettura “dinamica” del principio di proporzionalità, che tiene conto dell’innovazione tecnologica nel valutare la legittimità delle regolazioni amministrative.
Particolarmente incisiva è, inoltre, la censura relativa ai requisiti anticipati di disponibilità della rimessa nel territorio comunale, considerati come barriere all’ingresso “ex ante”, in quanto impongono costi e oneri prima ancora dell’eventuale aggiudicazione dell’autorizzazione.
Infine, la segnalazione affronta anche il tema delle limitazioni operative (ad esempio accesso a ZTL o corsie preferenziali per operatori di altri Comuni), qualificandole come ulteriori forme di discriminazione territoriale. In questo passaggio emerge chiaramente la volontà dell’Autorità di promuovere un modello di mercato aperto e integrato, nel quale l’elemento territoriale non possa costituire un fattore di esclusione.










