Polizia locale ed obiezione di coscienza

320776 140308 sfollagente

Riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale nr 42/2026

Di Michele Mavino

La Sentenza della Corte Costituzionale nr 42 pubblicata il 1 aprile 2026 affronta un tema in cui i magistrati sono chiamati a bilanciare due interessi di rango costituzionale. Da un lato c’è la libertà di coscienza, dall’altro il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché l’effettività dei servizi pubblici.

Nel caso di specie, la Corte chiarisce un principio di grande rilievo, e cioè che l’obiezione di coscienza, pur non essendo un diritto assoluto, rappresenta un valore costituzionale primario, radicato negli artt. 2, 19 e 21 Cost., e come tale non può essere compressa attraverso meccanismi indiretti di selezione del personale. In particolare, viene esclusa la possibilità di introdurre, anche solo implicitamente, forme di “selezione concorsuale riservata” fondate su convinzioni personali o morali, in quanto ciò determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e del principio meritocratico (art. 97 Cost.).

La soluzione interpretativa adottata dalla Corte è significativa. La norma regionale viene salvata solo attraverso una lettura costituzionalmente orientata, che esclude qualsiasi automatismo tra requisito soggettivo (essere non obiettore) e accesso al pubblico impiego, relegando tale elemento alla sola fase organizzativa interna. In questo modo, si evita che la pubblica amministrazione possa utilizzare le convinzioni etiche individuali come criterio selettivo.

Tale impostazione assume particolare rilievo se traslata, in chiave prospettica, al tema dell’accesso alla professione della polizia locale in un eventuale scenario di reintroduzione della leva obbligatoria. In quel contesto, infatti, potrebbe riemergere la figura dell’obiettore di coscienza rispetto all’uso delle armi o all’esercizio di funzioni coercitive. Applicando i principi espressi dalla Corte, deve ritenersi che l’obiezione di coscienza non potrebbe mai costituire un fattore automaticamente escludente dall’accesso ai ruoli della polizia locale, qualora ciò si traducesse in una discriminazione basata su convinzioni personali.

Diversamente, eventuali limitazioni dovrebbero essere ricondotte non alla sfera etica del candidato, ma alla verifica oggettiva dell’idoneità funzionale rispetto alle mansioni da svolgere. In altri termini, il discrimine non può essere l’obiezione in sé, bensì la concreta incompatibilità tra le funzioni proprie del ruolo (ad esempio, l’impiego di armi o l’esercizio di poteri coercitivi) e la disponibilità del soggetto a svolgerle.

Ne deriva un principio di equilibrio. La pubblica amministrazione non può selezionare “per coscienza”, ma può legittimamente valutare l’idoneità professionale in relazione alle funzioni tipiche del servizio. Questo implica, in concreto, che l’accesso alla polizia locale dovrebbe restare formalmente aperto anche agli obiettori, ma che la piena operatività in determinati servizi potrebbe richiedere requisiti funzionali specifici, da accertare in modo oggettivo e non discriminatorio.

Condividi questo articolo!