Valutazione della performance e concorsi interni per dirigenti.
Di Francesco De Santis
Il Tar Marche, sezione II, nella sentenza 23 marzo 2026, n. 357 afferma che è legittima la modifica, da parte dell’amministrazione, dei criteri di valutazione previsti in una procedura per progressione verticale quando (contestualmente) venga apportata modifica all’avviso di selezione con la specifica dell’ufficio di destinazione e, pertanto, la valorizzazione (ai fini dell’attribuzione del punteggio) differenziata del servizio espletato in detto ufficio e non nella più ampia struttura organizzativa (come inizialmente previsto).
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6109 , ha evidenziato che alla politica (nella fattispecie, al Sindaco) deve essere correttamente consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in una visione strategica e performante dell’attività della pubblica amministrazione, ma certamente non quello di poter sindacare gli aspetti tecnici delle “competenze professionali” dei propri organi tecnici, e ciò anche al fine, non secondario, di garantirne il non asservimento o lo sviamento delle funzioni.
Rientra nelle attribuzioni dell’organismo indipendente di valutazione (Oiv) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione (con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dell’utilizzo dei premi) nonché proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi.
L’attività di misurazione e valutazione della performance del segretario è effettuata da parte del sindaco che può operare singolarmente, ovvero collegialmente in seno all’Oiv o nucleo di valutazione, quale componente pro tempore di detto organismo, secondo i criteri deliberati dalla giunta, su proposta dell’Oiv/nucleo di valutazione.
Per quanto concerne i concorsi interni per dirigenti, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 24 marzo 2026, n. 2468, conferma della pronuncia di primo grado, in una procedura espletata da Roma Capitale per la copertura di posti di dirigente, ha rammentato che «L’esperimento di procedure concorsuali riservate al personale interno costituisce una deroga ai principi costituzionali espressi dall’articolo 97 della Costituzione, circa l’obbligo di accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici (aperti all’esterno); ne consegue che l’utilizzazione delle relative graduatorie, se non adeguatamente giustificata, si pone al di fuori del perimetro dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego. La straordinarietà di tale forma di reclutamento (in deroga al concorso pubblico) implica che la sua ammissibilità è limitata ai casi espressamente previsti dall’ordinamento giuridico e quindi nei limiti dei posti messi a concorso, con la conseguenza che non è possibile l’utilizzo della graduatoria di un concorso riservato agli interni per la copertura di ulteriori posti resi eventualmente vacanti successivamente (Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953)».
È, pertanto, corretto quanto affermato dal Tar nella sentenza impugnata: «Neppure risulta utile il richiamo delle ricorrenti alla giurisprudenza amministrativa per cui l’istituto dello scorrimento delle graduatorie sarebbe applicabile alle ipotesi di graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, se tale possibilità è prevista fin dall’origine nel relativo bando.
Ciò, in considerazione del fatto che la norma che ha introdotto la nuova modalità di accesso alla dirigenza di cui all’articolo 28, comma 1-ter, del Dlgs 165/2001, costituisce una deroga al regime ordinario ed è, dunque, una norma di stretta interpretazione, non essendo possibile estendere a tale eccezionale fattispecie la disciplina prevista per i concorsi ordinari.
Verona, 11/04/2026
Dott. Francesco De Santis










