Il ritardo della PA non dà diritto automaticamente ad un indennizzo

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Di Michele Mavino

Di particolare interesse per gli operatori della pubblica amministrazione è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4258 del 26 maggio 2026, che affronta il tema dell’indennizzo da mero ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, chiarendo ancora una volta quanto sia limitato il campo applicativo di questo istituto e quali siano le condizioni indispensabili per poterne beneficiare.

La vicenda trae origine da una procedura di conferimento di un incarico dirigenziale presso il Ministero della Salute. A seguito dell’annullamento giudiziale della procedura selettiva, l’interessata lamentava che l’amministrazione avesse impiegato oltre un anno per riesaminare la propria posizione, chiedendo quindi il riconoscimento dell’indennizzo previsto per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. Il TAR Lazio aveva già respinto la domanda e il Consiglio di Stato ha confermato integralmente tale decisione.

La pronuncia offre l’occasione per ribadire una distinzione fondamentale, spesso trascurata nella pratica amministrativa: il semplice superamento del termine procedimentale non determina automaticamente il diritto all’indennizzo. Il legislatore, infatti, ha previsto una serie di presupposti rigorosi che il privato deve rispettare affinché possa sorgere tale diritto.

Il primo aspetto evidenziato dal Consiglio di Stato riguarda il cosiddetto potere sostitutivo disciplinato dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, richiamato dalla sentenza, il cittadino che ritenga di aver subito un ritardo deve attivare tempestivamente tale rimedio, chiedendo all’autorità sostitutiva di concludere il procedimento. La mancata attivazione del potere sostitutivo entro il termine previsto costituisce un ostacolo insuperabile per il riconoscimento dell’indennizzo. In altri termini, l’ordinamento pretende che il privato collabori attivamente alla rimozione dell’inerzia amministrativa prima di poter avanzare pretese economiche.

Ma la parte più significativa della decisione riguarda probabilmente l’ambito applicativo dell’istituto. Il Consiglio di Stato ricorda che l’art. 28 del D.L. n. 69/2013, che ha introdotto l’indennizzo da mero ritardo, ne ha limitato in via sperimentale l’applicazione ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio di attività d’impresa. Tale limitazione, che avrebbe dovuto essere successivamente superata o rimodulata attraverso un regolamento governativo, è rimasta sostanzialmente invariata a causa della mancata adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla legge. Di conseguenza, ancora oggi l’indennizzo non può essere richiesto in tutti i procedimenti amministrativi, ma soltanto in quelli espressamente riconducibili all’attività imprenditoriale.

Si tratta di un chiarimento di grande rilievo pratico. Molto spesso si tende a ritenere che ogni ritardo della pubblica amministrazione possa generare automaticamente un diritto all’indennizzo di 30 euro al giorno fino al limite massimo di 2.000 euro. La sentenza dimostra invece che questa convinzione non trova riscontro nell’attuale quadro normativo. L’indennizzo da mero ritardo resta uno strumento eccezionale, applicabile soltanto in ipotesi ben delimitate e subordinate a precisi adempimenti procedurali da parte dell’interessato.

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