All’intersezione non basta fermarsi allo Stop

Incrocio stop

La Cassazione fa chiarezza sugli obblighi di prudenza previsti dall’art. 145 CdS.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, n. 27424 del 2026 affronta il contenuto concreto dell’obbligo di prudenza imposto dall’art. 145 del Codice della strada nell’attraversamento di un’intersezione regolata dal segnale di “Stop”. La pronuncia, pur inserendosi nell’ambito di un procedimento per omicidio stradale, contiene principi che travalicano il singolo caso e diventano un interessante spunto di riflessione.

Il caso trae origine da un incidente mortale verificatosi all’intersezione tra due strade, nel quale il conducente di un veicolo commerciale, dopo avere impegnato un incrocio preceduto dal segnale di arresto obbligatorio, entrava in collisione con un ciclomotore avente diritto di precedenza. In primo grado il GUP aveva assolto l’imputato, ritenendo che la dinamica dell’incidente rendesse inesigibile una diversa condotta di guida e che l’evento fosse sostanzialmente imprevedibile. La Corte d’appello, invece, ribaltava integralmente la decisione, riconoscendo la responsabilità del conducente per violazione dell’art. 145 del Codice della strada e affermando che l’evento era concretamente prevedibile ed evitabile. La Cassazione ha confermato tale ricostruzione, dichiarando inammissibile il ricorso.

L’aspetto più significativo della decisione riguarda l’interpretazione dell’obbligo di prudenza imposto ai conducenti in prossimità delle intersezioni. La Corte ricorda come il rispetto del segnale di “Stop” non possa essere ridotto ad un mero arresto materiale del veicolo. Fermarsi rappresenta soltanto il primo adempimento imposto dalla norma. Il conducente è infatti tenuto ad effettuare una verifica effettiva delle condizioni di sicurezza prima di impegnare l’intersezione, assicurandosi che la manovra possa essere completata senza interferire con la circolazione degli altri utenti della strada.

È proprio questo il principio che emerge con forza dalla motivazione. Secondo i giudici di legittimità, la condotta diligente non consiste semplicemente nel procedere lentamente o nell’arrestarsi per pochi istanti, ma nell’astenersi dall’occupare la carreggiata finché non si disponga di una visuale completa e della ragionevole certezza di poter liberare rapidamente l’area di manovra. In altre parole, l’obbligo di prudenza previsto dai commi 4 e 7 dell’art. 145 CdS impone un comportamento attivo di verifica e di prevenzione del rischio, che permane fino al completamento dell’attraversamento dell’incrocio.

La Corte sottolinea inoltre che la velocità particolarmente ridotta del veicolo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente ad escludere la colpa. Anzi, nel caso concreto viene affermato espressamente che è irrilevante il fatto che il conducente avanzasse molto lentamente, poiché la condotta realmente esigibile consisteva nel non impegnare l’intersezione fino a quando non fosse stata verificata l’assenza di veicoli sopraggiungenti. La prudenza richiesta dalla norma riguarda quindi il momento decisionale che precede l’ingresso nell’incrocio e non semplicemente la modalità con cui esso viene attraversato.

Di particolare interesse è anche il ragionamento svolto in tema di prevedibilità dell’evento. La difesa aveva sostenuto che il ciclomotore fosse sopraggiunto in maniera improvvisa, rendendo inevitabile l’urto. La Cassazione respinge tale impostazione osservando che il conducente aveva dichiarato di avere visto il motociclista e di avere persino azionato il clacson per segnalare la propria presenza. Proprio tale circostanza dimostra che il pericolo era stato percepito e che, pertanto, la condotta realmente diligente sarebbe stata quella di attendere il completo transito del ciclomotore prima di iniziare l’attraversamento. Anche qualora il conducente non avesse visto il motociclo, ciò avrebbe comunque confermato la violazione dell’obbligo di assicurarsi una visuale sufficiente prima di impegnare l’incrocio.

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