di Stefano MANINA
n data 5 giugno 2026 il Ministero dell’istruzione e del merito in concerto con il Ministero dell’interno e quello delle Infrastrutture e dei trasporti ha emesso il decreto attuativo con il quale sono stato individuati i soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati nelle scuole secondarie di secondo grado.
Il provvedimento inoltre disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi al fine dell’ottenimento della certificazione, prevista dall’art. 230, CdS come da ultimo modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
Si ricorda infatti che a seguito della riforma del Codice della Strada la partecipazione ai corsi extracurricolari di educazione stradale, determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti supplementari
I corsi extracurricolari di educazione stradale sono fruibili da decorrere dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.
I soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale)individuati dalal norma in quanto competenti in materia di sicurezza stradale:
a) gli enti di formazione professionale e le scuole per l’educazione stradale ivi inclusi i soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) gli organi di polizia stradale e quindi anche la POLIZIA LOCALE;
c) gli enti pubblici con competenze specifiche in materia di educazione alla sicurezza stradale;
d) gli enti e le associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale iscritti nell’elenco istituito e aggiornato ogni due anni dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
I corsi extracurricolari di educazione stradale hanno una durata di 15 ore e sono organizzati attraverso la costituzione di gruppi per la partecipazione contestuale di non oltre 20 studenti.
Essi sono articolati nei seguenti moduli tematici:
a) principi generali in tema di educazione alla sicurezza stradale finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti di comportamenti responsabili in quanto pedoni e conduttori di veicoli, incluse nozioni relative alla conoscenza della segnaletica stradale e al rispetto delle norme della circolazione stradale (5 ore);
b) nozioni e attività pratiche volte alla formazione in materia di percezione e prevenzione del rischio e alla conoscenza degli effetti derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche o altre sostanze incompatibili con la guida, delle conseguenze dell’utilizzo improprio dei dispositivi elettronici e digitali e di comportamenti non corretti (4 ore);
c) nozioni e attività pratiche volte all’acquisizione dei comportamenti da adottare per la gestione delle situazioni di emergenza e di pericolo e per l’uso efficace dei dispositivi di sicurezza (4 ore);
d) formazione sui temi della mobilità dolce e sostenibile, (2 ore).
Tali corsi saranno attivati dagli istituti scolastici mediante la stipula di apposite convenzioni con gli enti erogatori e potranno essere svolti anche presso i locali scolastici.
Saranno poi le singole scuole sulla base di attestazione di frequenza con profitto da parte dell’ente erogatore, l’istituzione scolastica a rilasciare allo studente la certificazione finale in formato digitale, con marca temporale qualificata, e validità di cinque anni che potrà essere utilizzata dall’allievo una sola volta ai fini dell’attribuzione dei punti patenti supplementari.
A tal fine l’interessato dovrà presentare, unitamente alla pratica di conseguimento della patente di guida, tale certificazione, mediante un apposito portale web realizzato dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I corsi di educazione stradali saranno riconosciuti anche per la definizione del credito scolastico con riferimento alla disciplina trasversale dell’educazione civica e saranno annotati nel curriculum dello studente.
IN ALLEGATO IL DM INTERMINISTERIALE IN COMMENTO










