Omicidio stradale

L’efficacia probatoria delle risultanze della scatola nera installata a fini assicurativi.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, n. 28578 del 28 luglio 2026 offre interessanti spunti di riflessione sul valore probatorio dei dati registrati dalla cosiddetta “scatola nera” installata sui veicoli. La decisione riveste particolare interesse non soltanto per gli operatori del diritto, ma anche per le forze di polizia chiamate a ricostruire la dinamica dei sinistri, perché contribuisce a delineare i limiti e le potenzialità di uno strumento tecnologico sempre più diffuso.

Il caso trae origine da un investimento mortale di un pedone che stava attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali. In primo grado l’imputata era stata assolta, ritenendosi che i dati relativi alla velocità del veicolo, ricavati esclusivamente dalla scatola nera, non fossero sufficientemente affidabili per fondare un giudizio di responsabilità e che il comportamento del pedone fosse stato tale da rendere imprevedibile l’evento. La Corte d’appello ha invece ribaltato la decisione, valorizzando i dati registrati dal dispositivo elettronico unitamente agli altri elementi istruttori, giungendo ad affermare la responsabilità della conducente per omicidio stradale. La Cassazione conferma integralmente questa impostazione.

L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda proprio la qualificazione probatoria della scatola nera. La Corte sottolinea che la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 145-bis del Codice delle assicurazioni private impedisce di attribuire ai dati della scatola nera un valore di prova legale, ma non ne preclude affatto l’utilizzabilità nel processo penale.

La distinzione è fondamentale. La Corte chiarisce infatti che nel processo penale opera il principio del libero convincimento del giudice e quello della non tassatività dei mezzi di prova. I dati informatici registrati dal dispositivo costituiscono prove documentali acquisibili ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale e possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, purché siano sottoposti ad un’adeguata verifica critica e siano corroborati dagli altri elementi probatori raccolti nel procedimento. Non si tratta, dunque, di attribuire alla scatola nera una sorta di “verità tecnologica” incontestabile, ma di riconoscerle il ruolo di fonte di prova che deve essere valutata nel complesso del materiale istruttorio.

Da questo punto di vista, la Corte sottolinea come il giudice di merito non abbia fondato la condanna esclusivamente sulle registrazioni elettroniche, ma abbia verificato la loro coerenza con i danni riportati dal veicolo, con la posizione finale dell’autovettura e del corpo della vittima, con gli accertamenti tecnici eseguiti sul luogo del sinistro e con le dichiarazioni testimoniali. È proprio questa convergenza di elementi a rendere attendibili i dati registrati dalla scatola nera e a consentirne la valorizzazione probatoria.

D’altro canto, sempre a detta della Corte, spetta alla difesa fornire concreti elementi idonei a mettere in discussione l’affidabilità tecnica del dispositivo. Nel caso esaminato, la Cassazione rileva come non fossero stati formulati specifici rilievi circa eventuali malfunzionamenti della scatola nera o errori nella registrazione dei dati. In assenza di contestazioni tecnicamente fondate, il giudice può quindi legittimamente considerare attendibili le informazioni registrate, sempre nell’ambito di una valutazione complessiva del quadro probatorio.

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