Cosa chiede di cambiare (e perché riguarda anche i Comuni).
Di Gianluca Sivieri
A poco più di un mese dalla notizia dello schema di decreto attuativo sull’IA nelle attività di polizia, il Garante privacy ha reso il proprio parere. Parere favorevole, con condizioni: alcune di queste toccano proprio i punti che già erano stati segnalati come i più delicati anche per la Polizia Locale.
Dove eravamo rimasti
Circa un mese fa nell’articolo “AI e attività di polizia: lo schema di decreto attuativo italiano” (Clicca qui per leggerlo), avevo ricostruito l’impianto dello schema approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026: sistemi vietati con eccezioni tassative, riconoscimento facciale real-time riservato a due finalità preventive più un canale processuale distinto (il futuro art. 359-ter c.p.p.), riconoscimento facciale ex post come sistema ad alto rischio, obbligo di sorveglianza umana e – punto che più interessa chi legge questa rivista – l’esclusione esplicita della Polizia Locale dal decreto, richiamando la definizione di «Forze di polizia» contenuta nella Legge 121/1981, con la beffa di restare comunque pienamente soggetta all’AI Act come «autorità di contrasto».
Il 14 luglio 2026, con il Provvedimenti n. 531, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il proprio parere sullo schema. Un parere favorevole, con condizioni – la stessa formula usata lo stesso giorno per il decreto gemello su Autorità nazionali e formazione IA (Atto del Governo n. 421), di cui ci si occuperà separatamente.
Vale la pena vedere dove il Garante ha messo le mani, perché diversi rilievi toccano esattamente i nodi già segnalati come irrisolti.
Sorveglianza umana: due obblighi distinti, e il Garante chiede di rafforzarne il coordinamento
Nell’impianto dello schema di decreto, sono individuati due presidi distinti: l’art. 3, comma 4, impone la “revisione umana qualificata” dei risultati algoritmici prima del loro impiego in atti che incidono sulla sfera giuridica degli interessati; l’art. 3, comma 5, impone separatamente la “sorveglianza umana” effettiva ex art. 14 del regolamento IA per tutti i sistemi ad alto rischio, indipendentemente dal singolo atto. Sono due garanzie che operano in momenti diversi: la prima puntuale, a valle di un output specifico; la seconda continua, sull’intero ciclo di funzionamento del sistema. Il Garante segnala che questa distinzione, per come è scritta, rischia di far percepire la revisione umana qualificata come garanzia sufficiente di per sé, quando invece dovrebbe essere sempre letta come un’applicazione puntuale del più ampio obbligo di sorveglianza umana dell’art. 14, mai un sostituto.
Per chi, come la Polizia Locale, si troverà comunque a doversi misurare con questo principio attraverso l’AI Act – anche al di fuori dei casi d’uso per i quali lo schema di decreto la esclude esplicitamente – è un chiarimento operativo da tenere a mente: il controllo su un singolo output non esaurisce l’obbligo di sorveglianza umana sul sistema nel suo complesso.
Riconoscimento facciale ex post
È qui che il parere si fa più interessante. Ed è anche il punto in cui il testo dello schema, letto per intero, chiarisce meglio la posta in gioco. L’art. 10, comma 3, prevede che l’accesso a luoghi o eventi con esigenze di ordine pubblico comporti il trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che vi accedono, memorizzati localmente in una base dati di riferimento. Solo se viene commesso un reato, però, si procede al confronto biometrico a posteriori con quella base dati già costituita.
Il Garante contesta esattamente questo meccanismo: l’estrazione biometrica generalizzata di chiunque acceda a uno stadio, un concerto o un evento – a prescindere dal fatto che si verifichi poi un reato – non è coerente con l’art. 26, par. 10 dell’AI Act, che ammette il riconoscimento ex post solo per ricerche mirate di persone già sospettate. La sequenza corretta, secondo il Garante, dovrebbe essere invertita: prima la registrazione ordinaria delle immagini, e solo in presenza di un reato e di un’esigenza investigativa concreta, l’applicazione mirata del riconoscimento biometrico alle sole immagini pertinenti: non l’estrazione preventiva e massiva dei dati biometrici di chi non è indiziato di nulla.
Per un Comune che gestisce o valuta sistemi di videosorveglianza con componenti biometriche in contesti analoghi, il messaggio pratico è netto: la distinzione tra “raccogliere i dati biometrici di tutti all’ingresso” e “applicare il riconoscimento solo dopo un reato, sulle immagini necessarie” non è un dettaglio di implementazione tecnica, è la linea su cui il testo definitivo dell’art. 10 potrebbe cambiare, e su cui si gioca la conformità del sistema.
Banche dati: lo scraping e il divieto di incrementalità dei set di confronto
Un punto che il confronto diretto tra il testo e il parere rende ancora più preciso.
L’art. 8, comma 3 – canale preventivo – vieta espressamente l’uso di banche dati biometriche alimentate tramite scraping non mirato.
Il futuro art. 359-ter c.p.p. – canale investigativo, che l’art. 15 dello schema introduce – disciplina la banca dati di riferimento al comma 3 richiamando le banche dati in uso alla polizia giudiziaria o acquisite legalmente nell’ambito delle indagini, ma senza ripetere il divieto esplicito di scraping non mirato presente nell’art. 8.
È esattamente questo il rilievo del Garante: chiede che il medesimo divieto, già scritto per il canale preventivo, sia esteso testualmente anche al canale investigativo del 359-ter, insieme a un requisito di non incrementalità del set di confronto specifico per ciascuna autorizzazione, non una base dati che si arricchisce progressivamente nel tempo.
Il 359-ter c.p.p. sarà impiegabile dalla Polizia Locale? Quello che il testo dice davvero
Veniamo quindi alla domanda che interessa la Polizia Locale e alla quale una lettura più attenta del testo può fornire la risposta.
L’art. 8 (canale preventivo) riserva la richiesta al procuratore della Repubblica, al comma 4, a un elenco chiuso: questore, comandante provinciale di Carabinieri e Guardia di finanza, responsabili dei Servizi centrali. La Polizia Locale non compare, e non potrebbe comparire: è un elenco tassativo.
L’art. 359-ter c.p.p. è costruito diversamente. Nella procedura ordinaria (comma 5) è il pubblico ministero a richiedere l’autorizzazione al GIP, nell’esercizio della direzione delle indagini, non è espressamente previsto un soggetto di polizia che sollecita il PM per attivare la procedura. Nei casi di urgenza (comma 7), quando non si può attendere nemmeno il decreto del PM, il testo affida l’attivazione agli ufficiali di polizia giudiziaria, una categoria funzionale generale, non l’elenco chiuso dell’art. 8. Anche il comma 3, sulla banca dati di riferimento, richiama le banche dati «in uso alla polizia giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni», non alle «Forze di polizia» nel senso ristretto del Titolo I.
Sul piano testuale, quindi, il 359-ter non contiene un’esclusione esplicita della Polizia Locale paragonabile a quella dell’art. 8. Ma la qualifica di polizia giudiziaria degli agenti di Polizia Locale resta, ancora oggi, circoscritta all’ambito territoriale dell’ente (art. 5 L. 65/1986), mentre il 359-ter si applica ai delitti dell’Allegato II del regolamento IA – una lista di reati gravi, sostanzialmente analoga a quella del mandato d’arresto europeo – che generalmente esula dalla competenza ordinaria dei Comandi di Polizia Locale. A ciò si aggiunge l’accesso alle banche dati di riferimento, normalmente riservato ai corpi che gestiscono i sistemi centralizzati. Né lo schema, né il parere del Garante affrontano esplicitamente questo scenario: un silenzio che, più che un’esclusione, segnala che l’ipotesi non è stata considerata un caso reale in sede di redazione.
Ma questo conduce ad un’ulteriore domanda, anzi due. Quanto le Forze di polizia richiederanno di accedere a “banche dati comunali”? E quanto sarà consentito alle Polizie locali di accedere alle banche dati «tenute da altre pubbliche amministrazioni»?
Sandbox: lo stesso nodo visto nel decreto gemello
Come nel parere sullo schema di decreto gemello – quello relativo alle Autorità nazionali IA e sulla formazione – anche qui il Garante chiede un ruolo più strutturato. Lo schema, all’art. 5, costruisce la base giuridica per la partecipazione delle Forze di polizia agli spazi di sperimentazione normativa in raccordo con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale – AgID e ACN – senza però prevedere un coinvolgimento formale del Garante quando la sperimentazione comporta trattamento di dati personali, né la possibilità per il Garante di istituire spazi di sperimentazione nelle materie di propria competenza (art. 74, par. 8, Regolamento UE 2024/1689). Sull’art. 4 dello schema, che disciplina le collaborazioni di ricerca con università ed enti terzi, il Garante chiede inoltre di rafforzare la clausola già presente al comma 2 – che oggi esclude condivisione e utilizzo dei dati operativi sensibili per finalità estranee alla collaborazione – estendendo il divieto al mero utilizzo di dati operativi sensibili reali, a favore di dati sintetici o pseudonimizzati. È un rilievo che si ripete pressoché identico sui due decreti attuativi: segno che, nella costruzione delle sandbox italiane per l’IA, il ruolo del Garante era stato disegnato in modo più defilato di quanto il regolamento europeo consenta.
Cosa cambia, per ora, per i Comuni
Nulla di formale: la Polizia Locale resta fuori dal perimetro soggettivo del decreto e il parere del Garante non modifica (e del resto non potrebbe farlo) questo dato che, come avevo scritto, resta la lacuna (non una dimenticanza) più significativa dell’intero impianto.
Ma il parere è comunque una lettura utile, per due ragioni pratiche. La prima: definisce con maggiore precisione lo standard che l’AI Act già impone anche alla Polizia Locale in via diretta, sulla sorveglianza umana e sul riconoscimento facciale ex post, gli ambiti in cui i Comandi operano davvero. La seconda: se il decreto recepirà le condizioni poste, il testo definitivo offrirà un parametro interpretativo più solido a cui anche i Comuni, e i loro consulenti e DPO, potranno ancorare le proprie valutazioni, anche in assenza di una disciplina espressamente rivolta alla Polizia Locale.
Il testo torna ora all’esame parlamentare: al termine dell’iter, dal quale non ci si aspettano grandi sorprese, affronteremo il passaggio più importante: dove la teoria normativa incontra la pratica operativa.










