La Cassazione torna sugli accertamenti per stupefacenti con un interessante proninciamento.
Di Michele Mavino
La disciplina degli accertamenti sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti continua a rappresentare uno dei settori più delicati dell’attività di polizia stradale, soprattutto per la necessità di individuare correttamente i presupposti che consentono agli operatori di avviare la procedura prevista dall’art. 187 del Codice della strada. Sul tema interviene la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 26453, depositata il 15 luglio 2026, che offre indicazioni interessanti soprattutto in relazione alla configurabilità del reato di rifiuto degli accertamenti.
La vicenda trae origine da un controllo avvenuto nel novembre 2021. Il conducente di un veicolo era stato trovato dai Carabinieri in evidente stato di agitazione, circostanza che aveva indotto gli operanti ad approfondire il controllo. A seguito della perquisizione erano state rinvenute, sotto il sedile, due confezioni contenenti sostanza stupefacente.
Gli agenti avevano quindi ritenuto sussistente un “ragionevole motivo” per ipotizzare che il conducente si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e gli avevano richiesto di sottoporsi al prelievo di campioni biologici. L’interessato aveva però opposto il proprio rifiuto. Da qui la contestazione del reato previsto dall’art. 187, comma 8, del Codice della strada e la successiva condanna, confermata in appello.
La difesa contestava proprio il presupposto iniziale dell’intera procedura. Secondo il ricorrente, infatti, non vi sarebbero stati elementi sufficienti per ritenere che egli si trovasse in stato di alterazione: lo stupefacente non era stato trovato direttamente sulla sua persona ma sotto il sedile di un veicolo intestato a un terzo, mentre lo stato di agitazione avrebbe potuto trovare una spiegazione alternativa nel fatto che il soggetto stesse guidando senza patente.
La Cassazione non condivide questa ricostruzione e dichiara inammissibile il ricorso.
La parte maggiormente interessante della decisione riguarda proprio la valutazione degli elementi che possono legittimare la richiesta degli accertamenti. La Corte richiama un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di rifiuto degli accertamenti sanitari può configurarsi quando sussista un ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e gli operatori abbiano acquisito elementi concretamente utilizzabili per motivare la richiesta di sottoporsi agli ulteriori accertamenti. Non è dunque richiesta, in questa fase, la prova già acquisita dell’alterazione psicofisica. Pretenderla produrrebbe del resto un evidente cortocircuito logico, perchè gli accertamenti servono precisamente a verificare una situazione che, al momento dell’intervento della pattuglia, può essere soltanto sospettata sulla base di elementi concreti. Ciò che deve esistere è invece un sospetto qualificato, vale a dire fondato su circostanze oggettivamente apprezzabili e successivamente documentabili.
Nel caso esaminato, tali elementi erano rappresentati non soltanto dal rinvenimento dello stupefacente, ma anche dalle condizioni nelle quali il conducente era apparso agli operanti al momento del controllo. La combinazione dei due fattori è stata ritenuta sufficiente per qualificare come ragionevole il sospetto e, conseguentemente, legittima la richiesta degli ulteriori accertamenti.
È un passaggio importante dal punto di vista operativo.
E’ importante quindi la qualità della verbalizzazione dell’attività svolta su strada. Formule generiche come “appariva alterato”, “sembrava aver assunto sostanze” o “presentava un comportamento sospetto” rischiano di essere assai meno efficaci della puntuale descrizione di ciò che l’operatore ha concretamente osservato. Agitazione, difficoltà di coordinamento, comportamento incoerente, alterazioni nella comunicazione, condizioni degli occhi, reazioni anomale, presenza di sostanze o strumenti riconducibili al loro consumo e ogni altra circostanza concretamente rilevata dovrebbero essere descritte nell’atto nella maniera più oggettiva possibile.
La Cassazione sottolinea comunque che il fatto risale al 16 novembre 2021 e che deve quindi essere valutato secondo la disciplina vigente all’epoca. Non trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 187 introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha profondamente modificato la fattispecie eliminando dal comma 1 il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
La precedente formulazione dell’art. 187 era costruita attorno alla guida “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. La riforma del 2024 ha invece modificato radicalmente la struttura della fattispecie, riferendola alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La stessa Cassazione, nella sentenza n. 26453/2026, qualifica espressamente tale modifica come intervenuta “in senso peggiorativo”, ragione per cui non poteva naturalmente essere applicata retroattivamente al fatto del 2021.
Un ulteriore profilo operativo merita attenzione. Il reato previsto dal comma 8 dell’art. 187 non può essere valutato considerando soltanto il “no” pronunciato dal conducente. Prima ancora occorre verificare che la richiesta alla quale il soggetto si è rifiutato di aderire fosse legittimamente formulata. È un principio di particolare importanza per la polizia stradale.
La solidità dell’eventuale contestazione del rifiuto dipende quindi anche dalla corretta ricostruzione della sequenza procedimentale: perché è nato il sospetto, quali elementi sono stati rilevati, quale accertamento è stato richiesto, in quali circostanze è stato formulato l’invito e quale comportamento ha concretamente tenuto il conducente. In altre parole, il rifiuto costituisce certamente una fattispecie autonoma, ma presuppone comunque che l’accertamento richiesto trovi fondamento nella disciplina dell’art. 187.
La difesa aveva sollevato anche un secondo problema, sostenendo il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall’art. 187 e lamentando, tra l’altro, la mancata effettuazione delle prove mediante strumentazione portatile e l’assenza di indicazioni circa l’impossibilità di procedere al prelievo di campioni della mucosa orale. La Cassazione dichiara anche questa censura inammissibile, rilevando innanzitutto la genericità con cui la questione era stata proposta in appello. La decisione, pertanto, non deve essere forzata attribuendole l’affermazione di un principio generale secondo il quale ogni passaggio procedimentale previsto dall’art. 187 sarebbe sempre fungibile o liberamente omettibile. La Corte non costruisce comunque una generale “sanatoria” delle modalità operative adottate dagli agenti, ma rileva essenzialmente che le specifiche contestazioni processuali formulate dalla difesa non erano state introdotte in maniera tale da poter essere utilmente esaminate in Cassazione.
Le indicazioni per la Polizia Locale
La pronuncia offre comunque un’indicazione molto chiara agli operatori: negli accertamenti relativi alle sostanze stupefacenti la fase iniziale del controllo non deve essere considerata un momento meramente informale.
È proprio in quei minuti che si costruiscono i presupposti dell’attività successiva.
Per questo motivo assume particolare importanza documentare non una generica impressione soggettiva dell’agente, ma gli elementi di fatto che hanno generato il sospetto.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, lo stato di agitazione, isolatamente considerato, avrebbe potuto effettivamente prestarsi a spiegazioni alternative. Anche il semplice rinvenimento di stupefacente all’interno di un’autovettura intestata a un’altra persona avrebbe potuto non essere decisivo. È stata invece la valutazione complessiva delle circostanze a rendere ragionevole l’iniziativa degli operanti.
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 26453 del 15/07/2026
RITENUTO IN FATTO
- Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza dell’8 settembre 2023, con cui il Tribunale di (Omissis) ha ritenuto (Soggetto 1) responsabile del reato previsto dall’art. 187, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro mille di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità.
La difesa lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto la legittimità della richiesta di sottoporsi al prelievo di campioni biologici valorizzando esclusivamente il rinvenimento della sostanza stupefacente (peraltro non sulla persona del ricorrente, ma sotto il sedile del veicolo intestato ad un terzo soggetto), ed un imprecisato “stato di agitazione”, che poteva essere spiegato anche in ragione della consapevolezza di essersi posto alla guida del veicolo senza la prescritta patente.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al mancato rispetto della procedura richiesta dall’art. 187 del cod. strada.
Si sottolinea in ricorso che la Corte territoriale non ha offerto risposta allo specifico motivo con il quale si contestava la legittimità della richiesta di accertamenti, poiché non rispettosa delle scansioni procedurali previste dal citato articolo 187: dall’esame degli atti, infatti, “nulla emerge in merito all’impossibilità, nel caso concreto, di effettuare prelievi di campioni di mucosa dal cavo orale” (p. 7 ricorso).
- Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hanno formulato per iscritto le conclusioni di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è inammissibile.
- Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 16 novembre 2021 l’imputato fu colto alla guida di un veicolo in “evidente stato di agitazione”, che indusse i Carabinieri ad avviare una perquisizione in esito alla quale furono rinvenute due confezioni di sostanza stupefacente.
Ritenuto quindi che vi fosse “ragionevole motivo” per ipotizzare che il ricorrente si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, venne richiesto il prelievo di campioni di liquidi biologici, al quale il ricorrente rifiutò di sottoporsi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l’insussistenza di fondati motivi per sospettare che il ricorrente si trovasse in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Osserva innanzitutto il Collegio che al fatto per cui è processo, consumato in data 16 novembre 2021, non può ritenersi applicabile l’art. 187 del cod. strada nella versione incisa, in senso peggiorativo – ovvero attraverso l’eliminazione del riferimento allo “stato dì alterazione psico-fisica” – dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
Ciò posto, come emerge dalla lettura delle conformi decisioni di merito, il personale intervenuto ritenne che il conducente potesse trovarsi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non soltanto perché tali sostanze furono rinvenute sotto il suo sedile, ma anche perché furono rilevati, all’atto del controllo, dati sintomatici della pregressa assunzione dello stupefacente.
In ragione di tali contingenze, l’affermazione secondo la quale, nel caso di specie, v’era ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è certo manifestamente illogica, non essendo illogico aver considerato l’iniziativa adottata dagli operanti come espressione di un sospetto “ragionevole”, quale è quello richiesto dalla legge perché la polizia giudiziaria possa procedere a ulteriori controlli.
I giudici di merito hanno quindi fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 del cod. strada, è configurabile nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 dell’11/01/2017, T., Rv. 269394 – 01).
Neppure è ipotizzabile un vizio di motivazione, nella specie ritenuta valorizzazione di taluni elementi in fatto, anziché di altri (ad es., l’essersi posto alla guida senza patente, quale possibile causa dello stato di agitazione: p. 3 ricorso): la censura, quindi, è rivolta non tanto nei confronti della motivazione – che pure esiste e come detto non è manifestamente illogica – quanto piuttosto nei confronti della sottesa valutazione delle prove, ovvero verso un profilo riservato al giudice di merito, la cui cognizione è estranea al controllo di legittimità.
Costituisce ius receptum il principio per cui il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolve il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15943 del 16/01/2025, S., non mass.; Sez. 5, n. 47295 del 26/09/2024, N., non mass.; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, B., non mass, sul punto).
Al giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Lungi dal costituire l’ennesimo giudice del fatto, questa Corte di legittimità, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
Non sono quindi deducibili, con il ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che lamentano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 1794 del 17/12/2024, dep. 2025, D. R., non mass.; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, C., Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01).
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Con l’atto di appello (pp. 5 – 7) il ricorrente si è limitato genericamente a richiamare la procedura prevista dalla disposizione normativa (di cui si è riportato il testo), nell’ambito della doglianza relativa alla valutazione circa il “ragionevole motivo” per ipotizzare l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Inoltre, ha segnalato che non erano state effettuate prove attraverso la strumentazione portatile, in tal modo riferendosi peraltro alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 187 del cod. strada, e non invece a quella di cui al successivo comma 2-bis, cui invece si riferisce il prelievo di campioni della mucosa orale.
Osserva quindi il Collegio che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 2, n. 44810 del 08/10/2024, F., non mass.; Sez. 4, n. 26550 del 06/06/2024, S., non mass.; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, T., Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262700 – 01).
Dalla genericità dell’atto di appello è infatti discesa l’interruzione della catena devolutiva, e l’invocato annullamento per omessa motivazione non potrebbe che dar luogo, nel conseguente giudizio di rinvio, ad una declaratoria di inammissibilità (per analoghe considerazioni, in motivazione, Sez. 2, n. 43111 del 31/10/2024, P., non mass.).
- Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2026.










