Anche la manutenzione può far scattare un nuovo reato edilizio.
Di Michele Mavino
Un immobile abusivo non diventa legittimo per il semplice trascorrere del tempo e neppure per effetto della prescrizione del reato commesso al momento della sua realizzazione. Da questa premessa, apparentemente scontata ma dalle conseguenze operative tutt’altro che marginali, prende le mosse la sentenza n. 19253 del 27 maggio 2026 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, che torna sul delicato tema degli interventi successivamente eseguiti su manufatti originariamente abusivi.
La vicenda riguardava un manufatto di circa 90 metri quadrati realizzato sul lastrico solare di un edificio nel territorio di Pozzuoli, in zona sismica e sottoposta anche a vincolo paesaggistico. All’imputato erano state contestate, tra le altre, le violazioni previste dagli artt. 44, comma 1, lett. c), 83, 93 e 95 del d.P.R. 380/2001, oltre al reato paesaggistico di cui all’art. 181 del d.lgs. 42/2004.
Uno dei principali argomenti difensivi riguardava l’epoca di realizzazione del manufatto. Secondo la difesa, infatti, l’opera non sarebbe stata realizzata ex novo in epoca recente, ma sarebbe stata sostanzialmente riconducibile ad un organismo edilizio già esistente e interessato addirittura da un provvedimento di dissequestro risalente al 2004. Gli accertamenti eseguiti avevano tuttavia evidenziato alcuni elementi incompatibili con la semplice permanenza dell’opera nella configurazione originaria. In particolare, la diversa altezza del manufatto e la presenza sul posto di attrezzature e materiali da costruzione dimostravano, secondo i giudici, che sull’edificio erano stati successivamente eseguiti nuovi lavori, quantomeno di ristrutturazione, che ne avevano modificato la sagoma.
Ed è proprio su questo punto che la Cassazione formula il principio di maggiore interesse. Secondo la Suprema Corte, infatti, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, anche quando l’abuso originario non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria e può integrare un nuovo reato edilizio.
Il principio viene portato alle sue conseguenze più rigorose: ciò vale anche quando le nuove opere, considerate isolatamente, potrebbero essere qualificate come interventi di manutenzione ordinaria. La ragione risiede nella stessa struttura della disciplina edilizia. La possibilità di effettuare un intervento manutentivo presuppone infatti che l’organismo edilizio sul quale si interviene sia stato legittimamente realizzato. Non è quindi possibile considerare separatamente il nuovo intervento ignorando la condizione urbanistico-edilizia del manufatto che ne costituisce il presupposto. La Cassazione conferma così un orientamento già espresso, tra le altre, nelle sentenze n. 48026/2019 e n. 30673/2021: l’abusività originaria dell’immobile continua a produrre conseguenze anche sulle opere successive fino a quando il manufatto non venga effettivamente regolarizzato.
Il decorso del termine di prescrizione relativo alla costruzione originaria non attribuisce inoltre alcuna patente di legittimità urbanistica all’edificio. La prescrizione riguarda il reato e impedisce, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della relativa sanzione penale. Non produce invece una sanatoria urbanistico-edilizia dell’opera. Ne consegue che un edificio realizzato abusivamente molti anni prima rimane tale anche quando il relativo illecito penale non sia più perseguibile. Se su quell’edificio vengono successivamente effettuati nuovi lavori, questi ultimi devono essere autonomamente valutati e possono determinare una nuova rilevanza penale. In altre parole, il proprietario non può invocare l’antichità dell’abuso originario per sostenere l’irrilevanza delle opere successivamente realizzate.










