Il Consiglio di Stato apre una porta che molti fingevano non esistesse.
Di Luca Leccisotti
Per anni le microconcessioni sono state trattate come un territorio amministrativo curiosamente più rigido degli appalti, quasi che la parola “concessione” fosse sufficiente, da sola, a imporre un livello procedimentale aggravato anche quando il valore economico dell’operazione fosse modesto, marginale o comunque inferiore alle soglie che, per gli appalti, consentono senza troppi drammi l’affidamento diretto. È accaduto per le concessioni di distributori automatici, per piccoli servizi di gestione accessoria, per spazi comunali di ridotta rilevanza economica, per servizi a domanda limitata, per concessioni di parcometri, per attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale. In tutti questi casi l’amministrazione si è spesso sentita dire che, trattandosi di concessione, l’affidamento diretto non sarebbe praticabile e che occorrerebbe comunque passare attraverso la procedura negoziata prevista dall’art. 187 del d.lgs. 36/2023, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4185/2026, richiamata nel documento in esame, introduce invece un elemento di frizione molto significativo rispetto a questa lettura tradizionale. Il punto di partenza non è una forzatura creativa, ma una disposizione testuale del Codice: l’Allegato I.1, art. 3, lett. d), definisce l’affidamento diretto come l’affidamento del contratto senza procedura di gara, nel quale, anche in caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal Codice. La presenza dell’espressione “ente concedente” non è un refuso ornamentale. È un dato normativo. E il Consiglio di Stato lo prende sul serio, affermando che tale definizione include, evidentemente, anche le concessioni.
È proprio qui che la questione diventa interessante per chi si occupa di contratti pubblici sul serio e non per slogan. Se la definizione codicistica di affidamento diretto contempla espressamente anche l’ente concedente, diventa difficile continuare a sostenere, in modo assoluto e dogmatico, che l’affidamento diretto sia istituto strutturalmente incompatibile con le concessioni. Si potrà discutere sui limiti, sulle cautele, sulla motivazione, sul carattere residuale, sulla necessità di rispettare i principi di concorrenza, trasparenza, rotazione e risultato. Ma negare in radice la possibilità teorica dell’affidamento diretto nelle microconcessioni significa ormai fare i conti con un dato testuale e giurisprudenziale tutt’altro che irrilevante.
La questione nasce dal rapporto, non semplicissimo, tra la definizione generale dell’Allegato I.1 e la disciplina speciale delle concessioni sotto soglia dettata dall’art. 187 del Codice. Quest’ultimo, al comma 1, stabilisce che per i contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L’orientamento finora prevalente ha letto tale disposizione come una sorta di livello procedurale minimo obbligatorio. In altre parole: sotto soglia europea, l’ente concedente può non fare una gara ordinaria, ma deve comunque fare almeno una procedura negoziata con dieci inviti, salvo inesistenza di operatori in numero sufficiente. Questa interpretazione è stata sostenuta da una parte della giurisprudenza di primo grado e dal MIT, come ricordato dal documento, che cita Tar Sicilia n. 1165/2025, Tar Emilia-Romagna n. 155/2024 e parere MIT n. 3407/2025.
La sentenza del Consiglio di Stato, però, induce a rimettere mano a questa impostazione. La questione ruota attorno al significato del verbo “può” contenuto nell’art. 187. Se esso viene letto come facoltà di scegliere tra procedura negoziata e procedura ordinaria, allora l’affidamento diretto resta fuori dal campo. Se, invece, viene coordinato con la definizione generale di affidamento diretto, che richiama espressamente anche l’ente concedente, si apre uno spazio interpretativo diverso: la procedura negoziata non sarebbe necessariamente l’unico modulo semplificato utilizzabile per tutte le concessioni sotto soglia, potendosi ammettere, per le microconcessioni di importo inferiore a 140.000 euro, anche l’affidamento diretto, nei limiti e con le cautele proprie dell’art. 50.
Naturalmente, questa non è una licenza di disordine. Ed è bene dirlo subito, perché altrimenti qualcuno trasformerà l’apertura giurisprudenziale nell’ennesima scorciatoia amministrativa. L’affidamento diretto non è sinonimo di affidamento arbitrario. Non è una telefonata al gestore preferito. Non è la cristallizzazione del concessionario uscente. Non è l’espulsione silenziosa del mercato. È una modalità di individuazione del contraente senza gara formale, ma pur sempre preceduta da istruttoria, verifica del valore, accertamento dei requisiti, motivazione della scelta, eventuale interpello di più operatori e utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale. La stessa fonte ricorda che il Consiglio di Stato qualifica l’affidamento diretto come modalità di scelta del contraente senza gara e come procedimento informale, istruttorio, che conduce all’individuazione del contraente e al perfezionamento sulla piattaforma.
La vera portata della sentenza, quindi, non consiste nel dire che le concessioni possono essere assegnate “a piacimento”. Consiste nel costringere interpreti, RUP, enti concedenti, MIT, ANAC e giudici amministrativi a interrogarsi su una domanda rimasta troppo a lungo elusa: se il Codice definisce l’affidamento diretto riferendolo anche all’ente concedente, perché mai una microconcessione di valore minimo dovrebbe essere assoggettata sempre e comunque a un modulo procedurale più rigido di quello previsto per un appalto di pari importo?
Il problema emerge con chiarezza se si guarda alle concessioni di parcometri. In molti enti locali la gestione della sosta a pagamento viene configurata come concessione di servizio, con remunerazione fondata, almeno in parte, sul diritto di gestire il servizio e trattenere introiti, assumendo un rischio operativo più o meno significativo. Non sempre, però, il valore stimato della concessione raggiunge soglie elevate. In Comuni piccoli, in aree limitate, in parcheggi stagionali, in zone periferiche o in servizi sperimentali, il valore può collocarsi sotto i 140.000 euro. Davvero, in questi casi, l’ente concedente dovrebbe necessariamente consultare dieci operatori, anche quando il mercato locale o specialistico ne offre pochi, il valore economico è ridotto e l’esigenza amministrativa è circoscritta? Oppure può utilizzare un affidamento diretto motivato, magari preceduto da interpello esplorativo, garantendo comunque trasparenza, congruità economica e adeguatezza tecnica?
La stessa domanda vale per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post sinistro. Si tratta di servizi spesso affidati in concessione, nei quali l’operatore interviene per ripristinare la sede stradale dopo incidenti, recuperando i costi, normalmente, nei confronti delle compagnie assicurative o dei responsabili civili, con assunzione di un rischio gestionale collegato alla capacità di recupero. Anche qui non tutte le concessioni sono economicamente rilevanti allo stesso modo. Per piccoli Comuni, Unioni di Comuni, ambiti territoriali contenuti o servizi con traffico limitato, il valore stimato può essere modesto. E allora il punto è identico: se la concessione è realmente una microconcessione, sotto 140.000 euro, e se l’affidamento diretto è definito dal Codice come utilizzabile anche dall’ente concedente, ha ancora senso ritenere obbligatoria una procedura negoziata a dieci inviti come soglia minima inderogabile?
La risposta non può essere data con superficialità. Le concessioni, a differenza degli appalti, implicano un diverso assetto del rischio operativo. L’ente non acquista semplicemente una prestazione dietro pagamento di un prezzo. Affida la gestione di un servizio o di un’utilità economica, trasferendo al concessionario un rischio legato alla domanda, all’offerta o comunque all’equilibrio economico dell’operazione. Questo giustifica una maggiore cautela, soprattutto quando la concessione incide su servizi rivolti agli utenti, sull’utilizzo di beni pubblici, sulla percezione di tariffe o corrispettivi, sulla gestione di flussi economici o sull’esercizio di attività che impattano sul territorio. Ma cautela non significa irrigidimento automatico. Significa istruttoria più seria.
Nel caso dei parcometri, ad esempio, il RUP dovrà stimare correttamente il valore della concessione, considerando l’intero flusso economico potenzialmente generato dal servizio e non il solo canone riconosciuto all’ente. Dovrà valutare la presenza di rischio operativo effettivo, le modalità di gestione degli incassi, la durata dell’affidamento, gli investimenti richiesti, la manutenzione delle apparecchiature, l’interoperabilità dei sistemi di pagamento, la reportistica, la vigilanza, i rapporti con il comando di polizia locale, la disciplina dei riversamenti e le garanzie. Se, all’esito di tale istruttoria, il valore resta sotto la soglia dei 140.000 euro e la struttura dell’operazione giustifica una semplificazione, l’affidamento diretto può diventare una prospettiva giuridicamente sostenibile, non una bestemmia amministrativa.
Nel ripristino post sinistro, il ragionamento è ancora più delicato. L’ente dovrà verificare se il servizio comporta effettivamente rischio operativo, se l’operatore recupera i costi presso soggetti terzi, se vi sono oneri diretti per l’amministrazione, se il modello contrattuale è davvero concessorio o se si è davanti a un appalto mascherato. Dovrà disciplinare tempi di intervento, reperibilità, sicurezza, tracciabilità degli interventi, rapporti con la polizia locale, documentazione fotografica, gestione dei rifiuti, responsabilità ambientali, coperture assicurative, modalità di recupero verso le compagnie, divieto di pretese indebite verso l’ente e obblighi di rendicontazione. Solo dopo questa ricostruzione può porsi il problema della modalità di affidamento. Ma se il valore è micro e il mercato di riferimento è limitato, l’affidamento diretto, sorretto da istruttoria e motivazione, appare oggi meno eretico di quanto si sia sostenuto finora.
Il documento esaminato sottolinea che l’apertura della sentenza potrebbe condurre a una lettura dell’art. 187 tale da includere la possibilità dell’affidamento diretto, ovviamente nei limiti di importo inferiore a 140.000 euro. La precisazione è importante: non si parla di concessioni sotto soglia europea in generale, ma di microconcessioni che, per valore e struttura, possono essere accostate al perimetro degli affidamenti diretti di servizi e forniture. È qui che il ragionamento diventa persuasivo. Se l’operazione è piccola, se la qualificazione rafforzata non è richiesta, se la concessione è di servizi e non di lavori, se l’ente può motivare la scelta e se l’affidamento è gestito su piattaforma digitale, l’esigenza di obbligare sempre alla negoziata con dieci operatori appare meno convincente.
A rafforzare questa lettura contribuisce anche la modifica apportata dal correttivo all’Allegato II.4, che ha alleggerito il regime di qualificazione per le concessioni di servizi di importo inferiore a 140.000 euro e per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Il documento richiama questo dato come elemento coerente con una prospettiva di maggiore semplificazione. Se il legislatore ha ritenuto di non pretendere, per le microconcessioni di servizi, il rigore della qualificazione rafforzata, è ragionevole chiedersi se sia coerente continuare a imporre sempre e comunque un modulo procedurale negoziato con almeno dieci inviti anche per operazioni di valore estremamente contenuto.
Un ulteriore indice viene dalla sentenza Tar Sardegna, sez. I, n. 435/2026, che ha ammesso una modalità alternativa al classico avviso pubblico per la procedura negoziata, valorizzando una RDO aperta sul mercato elettronico. Il documento precisa che tale strumento, sotto il profilo formale e sostanziale, non può essere oggettivamente equiparato a un bando sostanziale quale l’avviso pubblico. Anche questo conferma che il sistema sta cercando, non senza fatica, di liberarsi da una lettura eccessivamente rigida delle procedure concessorie minori, valorizzando strumenti digitali, indagini semplificate, interpelli e forme meno solenni di apertura al mercato.
Restano, naturalmente, argomenti contrari. L’art. 187 parla espressamente di almeno dieci operatori, mentre l’art. 50 per gli appalti prevede una spinta molto più marcata verso l’affidamento diretto. La disciplina delle concessioni mantiene una cautela maggiore, anche per la struttura del rapporto concessorio e per il rilievo del rischio operativo. Il documento evidenzia proprio questo sbilanciamento interno al Codice: da un lato, per gli appalti, una chiara apertura allo strumento semplificato; dall’altro, per le concessioni, una prudenza palpabile, espressa dal riferimento ai dieci inviti e alla rotazione anche nella fase di invito.
Ma gli argomenti contrari non cancellano la novità interpretativa. La rendono, semmai, più interessante. La questione non può essere risolta con un automatismo. Non si può dire che tutte le microconcessioni possono essere affidate direttamente, come se l’art. 187 fosse evaporato. Ma non si può neppure continuare a sostenere che l’affidamento diretto sia ontologicamente escluso dalle concessioni, come se l’Allegato I.1 non esistesse. La soluzione più corretta è una lettura prudente, sistematica e proporzionata: l’affidamento diretto delle microconcessioni è possibile quando il valore sia inferiore a 140.000 euro, l’operazione sia effettivamente di modesta entità, l’ente concedente abbia svolto un’istruttoria seria, la scelta sia motivata, il mercato sia stato ragionevolmente considerato e non vi siano ragioni oggettive per preferire una procedura negoziata più ampia.
Questa impostazione ha ricadute immediate proprio sui casi che interessano maggiormente gli enti locali. Per una concessione di parcometri, l’affidamento diretto non potrà mai essere fondato su una motivazione generica del tipo “trattasi di importo inferiore a 140.000 euro”. Occorrerà indicare come è stato stimato il valore, quali ricavi sono prevedibili, quale durata è proporzionata, quali obblighi gestionali sono posti a carico del concessionario, quali standard di servizio sono richiesti, come viene garantita la tracciabilità degli incassi e perché il soggetto individuato offre adeguate garanzie tecniche ed economiche. Analogamente, per il ripristino post sinistro, l’ente dovrà dimostrare la corretta qualificazione concessoria, l’assenza di oneri indebiti per l’amministrazione, il sistema di recupero verso terzi, le garanzie operative, la capacità di intervento e la congruità della scelta.
Qui emerge il vero punto metodologico: nelle microconcessioni l’affidamento diretto è eventualmente possibile, ma deve essere più istruito di quanto molti affidamenti diretti ordinari siano oggi. Perché il problema non è solo il valore, ma la struttura dell’operazione. Nella concessione l’amministrazione non paga semplicemente un prezzo. Organizza un segmento di servizio, attribuisce una possibilità di gestione economica, disciplina rapporti con utenti o soggetti terzi, trasferisce un rischio operativo. Questo richiede un provvedimento di affidamento robusto, non una determina pigra.
Anche il profilo della responsabilità del RUP merita attenzione. Il documento evidenzia che la prospettiva aperta dalla sentenza può indurre i RUP a utilizzare sistemi di assegnazione diretti, con interpelli o moduli procedimentalizzati, e richiama la configurazione della responsabilità per colpa grave dopo la legge n. 1/2026, ritenuta insussistente quando il responsabile unico del progetto abbia ispirato la propria azione a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Questo passaggio è decisivo. Il RUP che si muove sulla base di un orientamento del Consiglio di Stato, con istruttoria seria e motivazione trasparente, non sta azzardando una scorciatoia: sta applicando una lettura giurisprudenziale del Codice.
Tuttavia, proprio per evitare che questa apertura venga banalizzata, occorre fissare alcune cautele minime. Primo: stimare correttamente il valore della concessione, considerando il fatturato generabile e non il solo eventuale canone. Secondo: verificare la natura realmente concessoria del rapporto, con effettivo trasferimento del rischio operativo. Terzo: motivare la scelta dell’affidamento diretto rispetto alla dimensione economica e alla struttura del mercato. Quarto: documentare l’eventuale interpello di più operatori, anche quando non si intenda procedimentalizzare la scelta in senso competitivo. Quinto: disciplinare con precisione obblighi, controlli, durata, corrispettivi, rendicontazione, penali e cause di risoluzione. Sesto: evitare il riaffido automatico all’uscente, perché la semplificazione non è ereditarietà gestionale.
La sentenza n. 4185/2026, dunque, può davvero cambiare le regole pratiche delle microconcessioni. Non perché cancelli l’art. 187, ma perché impedisce di leggerlo come una gabbia inderogabile anche per operazioni minime. Essa obbliga a coordinare la disciplina speciale delle concessioni con la definizione generale di affidamento diretto e con il complessivo impianto del Codice, sempre più orientato a risultato, fiducia, proporzionalità e responsabilità. La semplificazione non deve essere temuta quando è giuridicamente motivata. Deve essere temuta solo quando è usata male.
In conclusione, le concessioni di parcometri, le concessioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post sinistro e, più in generale, le microconcessioni di servizi sotto 140.000 euro entrano oggi in una zona interpretativa nuova. Non più automaticamente escluse dall’affidamento diretto, ma nemmeno consegnate a una libertà incontrollata dell’ente concedente. La via corretta è quella dell’affidamento diretto istruito, motivato, tracciato e proporzionato. Chi continuerà a sostenere che per ogni concessione, anche minima, serve sempre e comunque la procedura negoziata a dieci inviti dovrà spiegare perché il Codice parla anche di ente concedente nella definizione di affidamento diretto. Chi, al contrario, penserà di usare la sentenza come autorizzazione al riaffido fiduciario senza istruttoria, farà un pessimo servizio alla semplificazione.
Il vero insegnamento è questo: la microconcessione non deve essere trattata come un mostro giuridico più pesante dell’appalto. Deve essere governata per quello che è: una concessione di valore limitato, da affidare con strumenti proporzionati, senza sacrificare concorrenza, trasparenza e controllo. Il Consiglio di Stato ha aperto una porta. Ora spetta agli enti concedenti attraversarla con tecnica, motivazione e senso dell’amministrazione, non con la solita tentazione di trasformare ogni apertura interpretativa in una scorciatoia.
Pubblicato il 25/05/2026
N. 04185/2026REG.PROV.COLL.
N. 07587/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7587 del 2025, proposto da . omissis – di C. Terranova., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B613924CCC, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Stalteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Scherma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 62;
nei confronti
Studio Marino di Massimiliano Marino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10136/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Scherma;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Stalteri e Tavolacci;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce l’appellante che la Federazione Italiana Scherma, in vista degli eventi agonistici più importanti della stagione 2024/2025, in data 18 febbraio 2025, ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la procedura di affidamento del servizio di supporto tecnico specializzato delle dirette video streaming dei grandi eventi FIS 2024/2025, gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, per un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2. Hanno partecipato diverse imprese tra le quali – omissis -.
3. L’avviso richiedeva agli offerenti requisiti esperienziali specifici, stabilendo che tutti gli operatori economici interessati, in possesso alla data di pubblicazione dell’avviso dei requisiti indicati, potessero partecipare alla procedura, previa iscrizione all’albo fornitori telematico della FIS.
4. L’avviso di manifestazione di interesse prescriveva che gli offerenti avessero:
a) esperienza pluriennale nel settore con particolare riferimento all’attività sportiva e istituzionale delle Federazioni sportive;
b) esperienze di supporto regia da remoto e trasmissione in diretta video streaming nell’ambito degli eventi sportivi da almeno 10 anni;
c) esperienze di supporto per la trasmissione in diretta video streaming di interviste agli atleti in occasione dei campionati europei e campionati del mondo di scherma o eventi assimilabili da almeno 5 anni;
d) esperienza di supporto regia da remoto e trasmissione in diretta video streaming degli eventi agonistici di scherma olimpica e paralimpica o eventi assimilabili da almeno 5 anni.
5. CT Service, in data 19 febbraio 2025, presentava – tramite l’inserimento nella piattaforma telematica https://federscherma.acquistitelematici.it/ la manifestazione di interesse, nella quale dichiarava di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento e dei requisiti di esperienza professionale.
6. La Federazione, quindi, trasmetteva a CT Service l’invito a formulare l’offerta precisando che l’affidamento diretto sarebbe avvenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 6 36/2023, previa consultazione di più operatori economici, a seguito della valutazione della documentazione presentata, ivi compresa l’offerta economica, nella piena e libera facoltà della Federazione di individuare l’offerta più rispondente alle proprie esigenze, sulla base della valutazione delle documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale richiesta e dell’ammontare dell’offerta proposta.
7. Nella seduta del 10 marzo 2025 la Commissione, all’esito della valutazione delle offerte presentate da dieci operatori e dei curricula professionali trasmessi, riteneva quali offerte migliori, maggiormente rispondenti alle esigenze federali, quelle dello Studio Marino e della ricorrente CT Service di Corrado Terranova, trasmettendole, unitamente al verbale della seduta, al Consiglio Federale affinché quest’ultimo valutasse l’assegnazione del servizio.
8. Il Consiglio Federale ha disposto, con delibera del 14 marzo 2025, l’affidamento del servizio in favore dello Studio Marino.
9. CT Service, a seguito di accesso agli atti, proponeva ricorso avverso la citata delibera del Consiglio Federale.
10. Il TAR, con sentenza n. 10136/2025, dichiarava il ricorso inammissibile.
11. Di tale sentenza, CT Service ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure, così rubricate: “1) Erroneità della sentenza nell’accertamento dell’interesse a ricorrere: violazione dei principi in materia di condizione dell’azione e in particolare di interesse ad agire. Violazione dell’art. 34 co. 2 c.p.a.; violazione e falsa applicazione del principio di rotazione; 2. Erroneità della sentenza per omesso esame dei motivi di ricorso: violazione di legge: violazione dell’art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e dell’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Violazione del principio dell’auto-vincolo; 3. Erroneità della sentenza per omesso esame del secondo motivo di ricorso: violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 50, dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del criterio di valutazione delle offerte e di affidamento del servizio. Violazione del principio dell’autovincolo. Violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione”.
12. Ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, la Federazione Italiana Scherma.
13. Alla udienza pubblica del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
14. Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di CT Service sulla base della motivazione che di seguito si sintetizza:
a) dagli atti risulta che la parte ricorrente è l’affidataria uscente del servizio che ha svolto negli anni 2024 e 2023;
b) la ricorrente, in quanto affidataria uscente del medesimo servizio, non potrebbe giammai conseguire l’affidamento ostandovi il principio di rotazione, applicabile agli affidamenti diretti sottosoglia diretti e procedimentalizzati in virtù del disposto dell’art. 49 d.lgs. n. 36/23;
c) nella fattispecie, per altro, proprio la presenza di una pluralità di soggetti che hanno presentato manifestazioni d’interesse e che sono stati ritenuti dalla stazione appaltante in possesso dei requisiti di partecipazione induce il Collegio a ritenere inapplicabile la deroga al principio di rotazione prevista, in casi eccezionali, dall’art. 49 comma 4 d.lgs. n. 36/23 che, a tal fine, richiede una rigorosa motivazione riferita “alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa”, presupposti la cui esistenza non è nemmeno dedotta dalla ricorrente;
d) né, ai fini della valutazione di fondatezza del gravame, assume significativa rilevanza quanto dalla parte ricorrente prospettato nella memoria depositata il 19/04/25;
e) infatti, la giurisprudenza ivi citata (Cons. Stato n. 3999/21) si riferisce ad una fattispecie ontologicamente diversa rispetto a quella oggetto di causa e, in particolare, ad una procedura negoziata e, quindi, comparativa in cui gli operatori da invitare erano stati selezionati attraverso una preliminare procedura di invito a presentare manifestazioni d’interesse, senza alcuno sbarramento numerico (in coerenza con quanto previsto dall’art. 49 comma 5 d.lgs. n. 36/23 per le sole procedure negoziate);
f) nella fattispecie, invece, viene in rilievo un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/23, come desumibile anche dall’art. 4 dell’avviso di richiesta di offerta economica;
g) venendo in rilievo un affidamento diretto, ad esso deve rigorosamente applicarsi il principio di rotazione che, nell’ipotesi di accoglimento del gravame, impedisce, comunque, l’affidamento in favore della ricorrente, la quale è risultata affidataria delle ultime due annualità del servizio.
15. La ricorrente contesta le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, in sintesi, sulla base dei seguenti argomenti:
a) (primo motivo) il TAR, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse, in ragione della presunta impossibilità di CT Service di conseguire l’aggiudicazione, per effetto della futura ed eventuale applicazione del principio di rotazione, è incorso in un duplice errore, essendosi pronunciato su poteri amministrativi non esercitati e avendo travisato l’effettiva natura della procedura espletata che, sebbene sia stata qualificata come “affidamento diretto”, era in realtà una gara informale aperta al mercato;
a.1.) il primo errore cui è incorso il TAR nella gravata sentenza è stato quello di porre a fondamento dell’accertamento dell’interesse al ricorso i possibili futuri sviluppi dell’azione amministrativa in una fase successiva al giudizio, ed in particolare la possibile esclusione di CT Service, quale gestore uscente del servizio, anziché la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione; si rileva infatti che la futura ed eventuale applicazione del principio di rotazione e la conseguente esclusione di CT Service quale gestore uscente è stata rappresentata dalla Federazione solo negli atti processuali;
a.2.) la Stazione appaltante nel corso della procedura non ha né disposto l’esclusione di CT Service quale gestore uscente, né menzionato negli atti del procedimento e nella delibera di affidamento del servizio l’applicazione del principio di rotazione;
a.3.) la Stazione Appaltante non può, in via di eccezione, addurre l’eventuale e futura esclusione della ricorrente a fondamento della carenza di interesse al ricorso; se alcun provvedimento di esclusione è stato disposto nei confronti della ricorrente non se ne può ipotizzare la futura adozione nell’eventualità di accoglimento del ricorso;
a.4.) il TAR, accogliendo l’eccezione della stazione appaltante, si è così pronunciato su poteri amministrativi non esercitati, in violazione dell’art. 34 comma 2 c.p.a.;
a.5.) la procedura svolta dalla Federazione, pur formalmente definita come affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, era sostanzialmente una gara informale aperta al mercato, espletata attraverso:
a.5.1.) la pubblicazione dell’avviso per manifestazioni di interesse;
a.5.2.) la richiesta di offerta economica formulata a tutte le imprese che nella manifestazione di interesse trasmessa avevano dichiarato il possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti nella lex specialis;
a.5.3.) una fase di valutazione delle offerte rimessa ad una Commissione esaminatrice;
a.5.4.) la previsione di un criterio di affidamento basato sull’ammontare dell’offerta economica e sul possesso dei “requisiti esperienziali” del concorrente;
a.6.) il TAR ha trascurato che, a prescindere dalla qualificazione lessicale attribuita dalla Stazione Appaltante, l’effettivo svolgimento di un confronto competitivo di tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e l’assenza di limitazioni alla partecipazione degli operatori del settore, rimesse ad una determinazione discrezionale della Stazione appaltante, privano di senso e utilità l’applicazione del principio di rotazione;
b) (secondo motivo) il TAR, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse, non si è pronunciato sui motivi di ricorso articolati dalla ricorrente, la quale aveva censurato la delibera del Consiglio Federale recante l’affidamento del servizio, in ragione della carenza di requisiti di ordine speciale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse da parte dell’affidatario;
b.1.) la Federazione, dopo aver prescritto specifici requisiti ai fini della partecipazione alla procedura, in termini di pregressa esperienza nei sensi esplicitati nell’avviso di manifestazione di interesse, ha disapplicato gli autovincoli da essa stessa previsti ai fini dell’ammissione degli operatori alla procedura di affidamento e della selezione dell’offerta più idonea;
b.2.) la Stazione Appaltante, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui dispone, ai fini della selezione dell’offerta più adeguata alle proprie esigenze, può richiedere, in aggiunta alle pregresse esperienze idonee, come avvenuto nella procedura per cui è causa, il possesso di requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto dall’art. 100 d.lgs. 36/2023;
b.3.) la Federazione Italiana Scherma, nell’avviso di manifestazione di interesse, ha richiesto, in vista dei grandi eventi agonistici della stagione sportiva 2024/2025, e ai fini della valorizzazione e della diffusione al pubblico delle predette competizioni, che l’offerente dovesse avere:
b.3.1.) esperienza pluriennale nel settore delle grandi competizioni sportive, con particolare riferimento all’attività sportiva e istituzionale delle Federazioni sportive;
b.3.2.) esperienze supporto regia da remoto e trasmissione in diretta video streaming nell’ambito degli eventi sportivi da almeno 10 anni;
b.3.3.) esperienze di supporto per la trasmissione in diretta video streaming di interviste agli atleti in occasione dei campionati europei e campionati del mondo di scherma o eventi assimilabili da almeno 5 anni;
b.3.4.) esperienza di supporto regia da remoto e trasmissione in diretta video streaming degli eventi agonistici di scherma olimpica e paralimpica o eventi assimilabili da almeno 5 anni;
b.4.) Federscherma, nonostante la vincolatività delle previsioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse e nell’invito a formulare l’offerta economica, ha omesso qualsiasi verifica rispetto al possesso dei requisiti da parte dello Studio Marino, il quale, come si evince dal curriculum allegato all’offerta, non dispone di esperienza pluriennale nello svolgimento dei servizi di regia e trasmissione dirette streaming nell’ambito di manifestazioni e competizioni sportive, né tanto meno nell’ambito delle competizioni di scherma;
b.5.) dal curriculum professionale dell’affidatario del servizio emerge un’esperienza limitata ai servizi di realizzazione fotografica e produzione video, per spettacoli teatrali, campagne pubblicitarie, nonché la produzione web, social e la realizzazione cataloghi, quindi ad attività che non sono equipollenti e assimilabili ai servizi di regia e diretta videostreaming di grandi eventi sportivi;
b.6.) lo Studio Marino ha attestato una sola esperienza professionale in ambito sportivo (svolto a gennaio 2022) che non ha neanche riguardato servizi di “regia da remoto e trasmissione in diretta video streaming” delle competizioni sportive, ma soltanto “servizi fotografici, video, catalogazione e montaggio”;
b.7.) nonostante l’elevata specializzazione richiesta dalla Stazione Appaltante attraverso i requisiti esperienziali prescritti ai concorrenti e l’evidente carenza del requisito di capacità tecnica da parte dello Studio Marino, nella gravata delibera di affidamento del servizio, il Consiglio Federale, con motivazione laconica, generica e distonica rispetto alle evidenze documentali, ha rilevato che l’offerta dello Studio Marino fosse congrua e adeguata alle finalità perseguite dalla FIS e che l’operatore economico fosse in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c) (terzo motivo) la Federazione, oltre a prescrivere ai concorrenti, ai fini dell’ammissione alla procedura, il possesso di specifici requisiti esperienziali, ha previsto un criterio di affidamento del servizio basato sulla convenienza dell’offerta economica, nonché sulla valutazione delle “documentate esperienze pregresse” idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale richiesta;
c.1.) il criterio di valutazione delle offerte, ai fini dell’affidamento del servizio, era basato, per espressa determinazione della Federazione, non solo sull’ammontare dell’offerta economica, ma anche sulla documentata esperienza pregressa dei concorrenti nei servizi resi in occasione di grandi eventi e competizioni sportive;
c.2.) all’esito della valutazione delle due offerte ritenute congrue dalla Commissione esaminatrice, il Consiglio Federale ha affidato il servizio allo Studio Marino, evidentemente attribuendo rilevanza esclusivamente all’offerta economica di quest’ultimo, più bassa di soli € 1.020,00 rispetto a quella proposta da CT Service, e senza valutare, in funzione premiale, la notevole differenza tra i due concorrenti sotto il profilo curriculare.
16. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate, non prima di aver scrutinato l’eccezione della Federazione Italiana Scherma secondo cui l’appello sarebbe tardivo. L’eccezione è infondata visto che il quarto comma dell’art. 155 c.p.c. è applicabile anche al processo amministrativo, conseguentemente, se un termine relativo ad atti processuali da compiersi fuori udienza, come la notifica di un ricorso in appello, viene a scadere di sabato o domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (Cons. giust. amm. Sicilia, 30 marzo 2022, n. 410). Il ricorso è quindi stato notificato tempestivamente (lunedì 29 settembre 2025).
17. L’articolato atto di appello verte sulle seguenti questioni di fondo:
a) i poteri amministrativi non ancora esercitati;
b) la natura dell’affidamento diretto;
c) la differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura di gara;
d) il principio di rotazione.
18. Quanto al primo punto (i poteri amministrativi non ancora esercitati) occorre ricordare che l’art. 34 comma 2 dispone che “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29”.
18.1. Il giudice amministrativo deve astenersi dall’esercitare il proprio sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2025, n. 7261). In assenza di un provvedimento, le censure relative a futuri provvedimenti non possono essere valutate. Il giudice deve limitarsi a valutare la legittimità degli atti già adottati e non può intervenire in via preventiva esercitando un potere che l’Amministrazione non ha ancora concretamente esercitato, poiché un simile intervento si tradurrebbe in una sostituzione dell’autorità giudiziaria nelle valutazioni sull’interesse pubblico da perseguire nel caso concreto.
18.2. Quello che è accaduto nella fattispecie, in cui il primo Giudice ha deciso, senza che l’amministrazione sul punto avesse adottato alcun provvedimento, che nella procedura per cui è causa, applicando il principio di rotazione, la ricorrente non avrebbe potuto essere affidataria dell’appalto.
19. Quanto al secondo punto e al terzo punto (la natura dell’affidamento diretto e la differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura di gara) premono le seguenti considerazioni.
19.1. Nell’affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente (la definizione contenuta nell’art. 3 comma 1 lett. d dell’allegato I.1. include, evidentemente, anche le concessioni), nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice.
19.2. La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest’ultima soluzione, come è pacificamente avvenuto nel caso qui esaminato.
19.3. Quella che la stazione appaltante svolge è un’istruttoria che si riflette nella motivazione della decisione di affidare che dovrà dar conto delle ragioni della scelta del contraente. Si tratta di un affidamento senza gara, quindi senza un confronto competitivo fra una pluralità di offerte.
19.4. Le caratteristiche dell’affidamento diretto sono le seguenti:
a) non si tratta di una procedura competitiva e, quindi, non è una gara, neppure intesa in senso informale;
b) non c’è un criterio di aggiudicazione;
c) non c’è una graduatoria;
d) l’acquisizione di preventivi, in caso di previo interpello, non qualifica gli stessi come offerte da valutare in una procedura competitiva.
19.5. La differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura negoziata è piuttosto semplice: la procedura negoziata è una gara mentre l’interpello con l’acquisizione di preventivi è una delle modalità (non l’unica) di giustificazione della scelta di negoziare con un determinato operatore economico.
19.6. Se è prevista una fase preliminare volta ad acquisire le manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione giudicatrice, un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto, bensì di una gara e, come gara, va trattata.
19.7. Se la stazione appaltante decide di fare una gara, pur non essendovi obbligata, non può poi disapplicare le regole che essa stessa si è data giustificando tale disapplicazione dietro lo schermo di un inesistente affidamento diretto.
20. In ordine al quarto punto (il principio di rotazione) premono le seguenti considerazioni.
20.1. Il principio di rotazione, in verità è un criterio, trattandosi di una regola. Tale principio, se inteso in modo distorto (come talora accade e come è accaduto in questo caso) finisce per concretizzare una causa di esclusione dalle gare non codificata.
20.2. Il principio di rotazione non nasce con il Codice dei contratti del 2023 né con quello del 2016.
Già il precedente Codice del 2006 prevedeva all’art. 57, comma 6, dopo aver indicato i casi tassativi nei quali è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, che:
a) nella fase preliminare di selezione degli operatori economici da consultare, la stazione appaltante “ove possibile” individua tali soggetti “sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”;
b) nella fase della partecipazione alla gara, gli operatori economici selezionati sono quindi contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, l’art. 125 del Codice dei contratti del 2006 prevedeva al comma 8 quanto di seguito si riporta:
“Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento“.
Analoga disposizione si rinveniva per servizi e forniture nel comma 11.
Se si risale ancora indietro nel tempo, l’art. 78 del d.P.R. 554/99 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, c.d. Legge “Merloni”) così disponeva:
“Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
20.3. Nulla di nuovo quindi. Si tratta di un principio (oggi regola) da tempo previsto. La ragione dell’introduzione della regola è semplice. Il criterio della rotazione è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie di appalti pubblici.
20.4. Per come era pacificamente inteso prima del Codice dei contratti del 2016, esso non aveva, per le stazioni appaltanti, una valenza precettiva assoluta, di guisa che la sua episodica mancata applicazione non valeva ex se a inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si fosse comunque conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni ovvero già affidatario dell’appalto. Tali considerazioni valevano laddove fosse provato che la gara si era svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento e si era conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, senza che nel giudizio comparativo tra le offerte avesse inciso la pregressa esperienza specifica maturata dalla impresa aggiudicataria nella veste di partner contrattuale della stazione appaltante.
20.5. Il Consiglio di Stato aveva già chiarito quale fosse la ragione dell’introduzione del principio di rotazione (all’epoca si trattava, in effetti, di un principio). Nel contesto dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici (del 2006) il principio della rotazione, imposto con riferimento alla procedura di cottimo fiduciario, era concepito dal legislatore come una contropartita, o un bilanciamento, del carattere sommario e fiduciario della scelta del contraente (Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2014, n. 4661).
20.6. E tutto si comprende se si chiude il cerchio del ragionamento.
Nelle procedure ordinarie il mercato è aperto a tutti i potenziali concorrenti. Non c’è necessità di curarsi della rotazione perché tutti gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti, possono partecipare alla gara.
20.7. Nelle procedure informali la situazione è differente. Non tutti possono partecipare ma solo coloro che sono individuati dalla stazione appaltante. E questo è lo snodo centrale della questione.
Si tratta di bilanciare il potere di scelta delle amministrazioni con l’obbligo di rispettare la rotazione.
20.8. L’esigenza è sempre la medesima, e cioè evitare che la Stazione appaltante consolidi una posizione di vantaggio in capo a un determinato operatore.
20.9. Nell’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023, eliminato ogni riferimento alla rotazione degli inviti, la disciplina si concentra sul divieto di affidamento o di aggiudicazione del contratto al contraente uscente, quando il nuovo contratto rientri nel medesimo settore merceologico (per i contratti di fornitura) o nello stesso settore di servizi o si tratti di appalti di lavori riconducibili alle medesime categorie di opere di quello precedente.
20.10. La funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato. Se nelle procedure negoziate la rotazione tende a controbilanciare la facoltà attribuita alla stazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare, questa esigenza non ricorre nelle procedure aperte e in ogni caso in cui l’amministrazione proceda attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici. Quando il procedimento di gara è preceduto da un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, cui abbia fatto seguito l’invio delle lettere di invito a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, la rotazione non si applica, semplicemente perché il meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato esclude qualsiasi intervento della stazione appaltante nella fase di selezione o individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura.
20.11. L’art. 49 comma 5 del Codice dei contratti pubblici dispone che “Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”. La disposizione, naturalmente, non estende il proprio ambito di applicazione agli affidamenti diretti (lettere a e b) dell’art. 50 comma 1, perché gli affidamenti diretti, come ampiamente esposto, non sono gare. Non essendoci una procedura competitiva, il divieto di affidamento al gestore uscente non incontra deroghe se non quelle previste dall’art. 49 comma 4 del Codice.
20.12. Se la stazione appaltante si determina, come nel caso qui esaminato, per una vera e propria procedura competitiva aperta a tutti i soggetti interessati, non può escludere il gestore uscente e men che meno può farlo il Giudice senza che l’amministrazione, sul punto, abbia deciso alcunché.
21. Svolte tutte queste considerazioni e acclarato che l’amministrazione, nel caso di specie ha indetto una vera e propria gara (con una fase di prequalifica gestita da una Commissione di gara, un invito a presentare “la migliore offerta” inviato a tutti i soggetti che hanno risposto alla manifestazione di interesse, un verbale di apertura delle offerte economiche con fase di ammissione delle offerte, un provvedimento che si sostanzia in una aggiudicazione al minor prezzo a seguito di una valutazione comparativa delle offerte delle prime due classificate) a questo punto, essa doveva rispettare i vincoli che si era data. Tra i vincoli, la Federazione Italiana Scherma, aveva espressamente previsto che l’offerente dovesse possedere esperienza pluriennale nel settore delle grandi competizioni sportive.
22. L’appellante coglie pienamente nel segno laddove afferma che la stazione appaltante ha, in sostanza, omesso qualsiasi verifica rispetto al possesso dei requisiti da parte dello Studio Marino, verifica di cui non è dato rinvenire traccia se non nella apodittica affermazione circa l’esistenza delle esperienze pregresse contenuta nella delibera n. 111 del 12 marzo 2025.
23. La stazione appaltante aveva previsto un vero e proprio criterio di valutazione delle offerte che non è stato in alcun modo rispettato con l’effetto di giungere a una decisione a sorpresa in palese difformità rispetto alle regole della gara.
24. Per tutte le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10136/2025, il ricorso di primo grado è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10136/2025, accoglie il ricorso di primo grado.
Condanna la Federazione Italiana Scherma alle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026










