La presenza di minori nell’immobile non impedisce lo sfratto.
Di Michele Giuliano Perrone
È di qualche giorno fa una sentenza della Corte di cassazione secondo la quale, la presenza di un minore all’interno di un immobile occupato abusivamente, non impedisce “lo sfratto”.
IL FATTO
La vicenda giudiziaria, trattata dai Giudici della Suprema corte, riguarda quella di un capannone di grandi dimensioni a Firenze, occupato abusivamente dal novembre del 2013 da 30 persone, il cui sfratto nel corso degli anni è stato più volte rinviato dagli organi preposti poiché, all’interno dell’immobile, vi era la presenza di numerosi minori e disabili.
I giudici stabilirono, che il capannone andava liberato, ma la decisione fu respinta con veemenza dagli occupanti.
Nonostante la Corte d’Appello di Firenze fissò, nel mese di marzo del 2015, la data di esecuzione del provvedimento di sfratto – alla presenza dell’Ufficiale Giudiziario e la presenza delle forze di polizia, come da protocollo – l’esecuzione ha subito nel tempo numerosi rinvii, in virtù del fatto che gli occupanti si appellavano al fatto della presenza all’interno dell’edificio di “soggetti fragili e minori”.
LA CONCLUSIONE DELLA VICENDA
Soltanto nella primavera del 2018 a distanza di anni gli occupanti “sine titulo”,acconsentirono a liberare l’immobile, poiché il Comune aveva trovato una soluzione abitativa soddisfacente ad ospitarli.
La proprietaria del capannone, per essere ristorata degli ingenti danni economici subiti, si rivolgeva al Tribunale di Firenze, che quantificava i danni in circa 183 mila euro, in danno dei competenti Ministeri.
IL FOCUS DELLA SENTENZA
Per “gli ermellini” il proprietario di un edificio non può sobbarcarsi le problematiche sociali dell’emergenza abitativa al posto di altri Enti, la cui soluzione spetta allo STATO.
Inoltre, se la Pubblica Amministrazione non ottempera in tempi ragionevoli ai provvedimenti giudiziari, commette una condotta negligente e illecita.
Nel caso preso in esame va, altresì, riaffermata la legalità violata soprattutto se si tiene conto della presenza di minori e disabili, che vanno tutelati, in maniera diversa, dagli Enti preposti.
LA NUOVA LEGGE SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI EDIFICI
La legge 80 del 2025 – Decreto Sicurezza – per combattere il fenomeno delle occupazioni abusive di edifici “sine titulo”, ha introdotto l’articolo 634 bis del Codice Penale stabilendo pene più severe con la reclusione da 2 a 7 anni e accelerando i tempi di sgombero degli edifici.
Con la nuova procedura, si prevede, inoltre, che il reato sia procedibile d’ufficio da parte della Polizia Giudiziaria e non più su querela di parte della parte offesa che avviava il procedimento penale.
In questa maniera le Forze di Polizia possono eseguire lo sgombero in tempi celeri e senza aspettare un apposito provvedimento giudiziario, ma previa autorizzazione del Pubblico Ministero di turno.