Di Stefano Manzelli
In caso di incidente sotto alle telecamere meglio formalizzare subito l’istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza comunale. Diversamente trascorso il periodo ordinario di conservazione dei tracciati l’utente stradale resta a mani vuote.
Con la sentenza n. 8472 del 31 ottobre 2025, Sez. V, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della cancellazione automatica dei filmati dopo pochi giorni, ribadendo che il diritto di accesso non può estendersi oltre i limiti temporali fissati dalle norme in materia di protezione dei dati personali. La vicenda prende le mosse da una richiesta avanzata da un’automobilista coinvolta in un sinistro senza lesioni. La conducente aveva chiesto al Comune di visionare i filmati registrati dalle telecamere comunali per dimostrare la responsabilità dell’altro veicolo. Dopo mesi di silenzi e dinieghi, la ricorrente ha portato la questione davanti al Tar, sostenendo che l’omessa conservazione e la mancata visione dei filmati da parte della Polizia locale avessero leso il suo diritto di difesa. Il Tribunale amministrativo lombardo aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima la cancellazione dei dati dopo pochi giorni. Secondo i giudici, l’istanza era stata presentata con un ritardo di quattro mesi e la richiesta iniziale non configurava un vero accesso agli atti, ma un generico invito alla Polizia locale a verificare la dinamica del sinistro. Il Consiglio di Stato conferma integralmente tale impostazione. I giudici hanno chiarito che le immagini della videosorveglianza sono documenti amministrativi, ma il diritto di accesso è esercitabile solo finché l’Amministrazione è tenuta a conservarli. L’art. 10, comma 5, del regolamento comunale bergamasco, che prevede la conservazione per un massimo di cinque giorni, è dunque conforme ai principi europei di “limitazione della conservazione” sanciti dall’art. 5 del GDPR e alle regole nazionali in materia di sicurezza urbana. Il Collegio ha inoltre escluso ogni responsabilità della Polizia locale, osservando che il comando non è tenuto a dirimere controversie assicurative tra privati e che l’omessa conservazione dei filmati non costituisce comportamento antigiuridico.









