Telecamere stradali

Bocciati gli impianti fai da te a Bolzano

Di Stefano Manzelli

Per effettuare il monitoraggio statistico del traffico non servono sistemi di videosorveglianza con lettura delle targhe. E se è proprio necessario utilizzare queste tecnologie è meglio effettuare prima un’adeguata valutazione privacy. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 531 del 25 settembre 2025 che ha sanzionato la Provincia Autonoma di Bolzano con una multa da 32.000 euro e ha disposto il blocco integrale del trattamento dei dati raccolti attraverso la rete di 124 telecamere di lettura targhe installate sui principali passi dolomitici.

Il progetto era stato presentato come uno strumento di analisi dei flussi di traffico e di valutazione ambientale, ma l’Autorità ha ritenuto che le modalità di raccolta e conservazione delle informazioni veicolari non rispettassero i principi fondamentali di liceità, proporzionalità e trasparenza.

Secondo quanto emerso dall’istruttoria – avviata anche a seguito di segnalazioni e notizie di stampa – il sistema conservava dati pseudonimizzati per un periodo fino a due anni, senza una motivazione adeguata e senza una chiara definizione delle finalità del trattamento. Un tempo di conservazione eccessivo, dunque, rispetto agli obiettivi dichiarati di mera analisi statistica.

Il Garante ha anche censurato la qualificazione dei dati come “anonimi”: le targhe venivano semplicemente oscurate, restando comunque riconducibili ai rispettivi veicoli e proprietari. Si trattava quindi di dati personali a tutti gli effetti, soggetti alla piena applicazione del GDPR. Le informative rivolte agli utenti della strada ovvero i cartelli si sono rivelate incompleti e fuorvianti. Non riportavano in modo chiaro né la base giuridica del trattamento, né i tempi di conservazione, né i diritti riconosciuti agli interessati.

Ulteriori criticità hanno riguardato la contitolarità del trattamento con la Provincia di Trento, mai formalizzata in un accordo scritto ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento. A ciò si aggiungeva la mancata redazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), obbligatoria per sistemi di questo tipo, che comportano la raccolta automatizzata e su larga scala di dati riferibili a persone fisiche. La combinazione di questi elementi ha portato l’Autorità a ordinare non solo la sospensione immediata del trattamento, ma anche la cancellazione completa dei dati già raccolti.

Prima di attivare sistemi di videosorveglianza o di rilevazione veicolare, le amministrazioni devono procedere a una valutazione preliminare della liceità e proporzionalità del trattamento, redigere una DPIA dettagliata, predisporre informative trasparenti e cartelli stradali aggiornati, oltre a formalizzare correttamente i ruoli e le responsabilità in materia di titolarità o contitolarità del trattamento

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