Accesso agli atti di gara

Bandi appalti procedure

Il segreto industriale non si autocertifica con la formula magica.

Di Luca Leccisotti

Nel meraviglioso universo degli appalti pubblici esiste una frase che, più di altre, viene utilizzata come scudo universale contro l’accesso agli atti: “l’offerta contiene informazioni tecniche e commerciali riservate”. Una formula elegante, sufficientemente intimidatoria, apparentemente giuridica, spesso accompagnata da ulteriori espressioni di repertorio come “know-how aziendale”, “segreti industriali”, “strategie commerciali”, “dati sensibili di mercato” e, quando si vuole proprio esagerare, “patrimonio immateriale dell’impresa”. Il problema è che il diritto amministrativo non funziona con le parole d’ordine. La riservatezza non si proclama. Si dimostra.

La sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1251 del 2026, offre una risposta molto chiara a una prassi ormai diffusa: l’operatore economico aggiudicatario non può pretendere l’oscuramento di parti della propria offerta limitandosi a opporre ragioni generiche di riservatezza; la stazione appaltante, a sua volta, non può trasformarsi nel notaio passivo delle dichiarazioni dell’impresa controinteressata. Il RUP deve valutare, motivare, attivare il contraddittorio e verificare se esistano davvero segreti tecnici o commerciali meritevoli di protezione. In mancanza, prevalgono trasparenza, accesso e diritto di difesa.

Il punto è semplice, anche se nella pratica viene spesso complicato. L’accesso agli atti nelle procedure di affidamento non è una gentile concessione dell’amministrazione. È uno strumento di controllo, tutela e verifica della legittimità della gara. L’operatore che ha partecipato alla procedura deve poter conoscere gli atti necessari per comprendere se l’aggiudicazione sia corretta, se l’offerta del primo classificato sia conforme alla lex specialis, se la valutazione tecnica sia coerente, se l’offerta economica sia sostenibile, se vi siano profili da contestare in giudizio. Senza accesso, il diritto di difesa rischia di diventare un diritto decorativo.

Naturalmente, anche la riservatezza dell’impresa è un valore giuridico. Nessuno sostiene che l’offerta debba essere sempre ostesa integralmente e senza cautele. Vi possono essere dati tecnici, formule, processi produttivi, soluzioni industriali, metodi organizzativi, algoritmi, informazioni commerciali e know-how effettivamente protetti. Ma proprio perché si tratta di un’eccezione alla trasparenza, la riservatezza deve essere provata in modo rigoroso. Non basta dire “segreto”. Bisogna spiegare quale informazione sia segreta, perché lo sia, quale valore economico abbia, quali misure siano state adottate per proteggerla e quale pregiudizio concreto deriverebbe dalla sua ostensione.

L’art. 35 del d.lgs. 36/2023 disciplina l’accesso agli atti e la riservatezza nell’ambito delle procedure di affidamento. La norma deve essere letta insieme alla disciplina generale dell’accesso documentale e ai principi del procedimento amministrativo. Il sistema cerca un equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della concorrenza e dei segreti tecnici o commerciali dell’impresa; dall’altro, la trasparenza della procedura e il diritto dell’operatore concorrente a difendersi. Questo equilibrio non si costruisce con dinieghi generici, ma con una valutazione puntuale.

Il TAR Sicilia richiama una giurisprudenza ormai consolidata: la dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate dall’offerente. Questo significa che l’amministrazione non può ricevere l’opposizione dell’aggiudicatario e limitarsi a dire: “l’impresa si oppone, quindi oscuriamo”. Sarebbe troppo comodo. E, soprattutto, sarebbe illegittimo.

La stazione appaltante deve invece compiere un’istruttoria. Deve verificare se l’opposizione sia motivata. Deve chiedere al controinteressato di individuare le parti specifiche dell’offerta che si intendono sottrarre all’ostensione. Deve pretendere una spiegazione concreta delle ragioni di segretezza. Deve valutare se quelle ragioni rientrino davvero nel concetto di segreto tecnico o commerciale. Deve bilanciare tali ragioni con il diritto di accesso del richiedente. Deve motivare l’eventuale oscuramento. E se tutto questo non viene fatto, il diniego non regge.

Qui entra in gioco un altro riferimento fondamentale: l’art. 98 del d.lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale. Il segreto commerciale non è una categoria poetica. Non coincide con qualunque informazione che l’impresa preferirebbe non mostrare al concorrente. Per essere protetta, l’informazione deve presentare requisiti precisi: deve essere segreta, nel senso che non sia generalmente nota o facilmente accessibile agli esperti e agli operatori del settore; deve avere valore economico in quanto segreta; deve essere sottoposta, da parte del legittimo detentore, a misure ragionevolmente adeguate per mantenerla segreta. Se questi elementi mancano, non siamo davanti a un segreto industriale. Siamo davanti a una preferenza dell’impresa per la riservatezza. Che è comprensibile sul piano commerciale, ma non basta sul piano giuridico.

È qui che l’ironia diventa inevitabile. Non ogni pagina dell’offerta tecnica è il manoscritto perduto dell’innovazione industriale. Non ogni schema organizzativo è un brevetto. Non ogni tabella dei costi è un segreto aziendale. Non ogni relazione metodologica è know-how irripetibile. Molte offerte contengono descrizioni operative, soluzioni standard, esperienze pregresse, organigrammi, modalità esecutive, cronoprogrammi, proposte migliorative, schede tecniche e dati che possono essere rilevanti per la valutazione della gara, ma non per questo automaticamente segreti. Se bastasse dichiarare “riservato” per oscurare, l’accesso agli atti diventerebbe una commedia amministrativa.

Il TAR Sicilia censura proprio questa impostazione. Nel caso esaminato, l’opposizione all’accesso si fondava su riferimenti a non meglio precisate “informazioni tecniche e commerciali riservate” che sarebbero state rese note a un concorrente operante nello stesso settore. Ma una simile affermazione è troppo generica. La concorrenza tra imprese non è, di per sé, ragione sufficiente per negare l’accesso. È ovvio che chi chiede l’accesso sia spesso un concorrente. È il funzionamento normale del contenzioso sugli appalti. Se la sola qualità di concorrente bastasse a impedire l’ostensione, l’accesso nelle gare pubbliche sarebbe praticamente svuotato.

Le ragioni di riservatezza tecnica, afferma la giurisprudenza, devono riguardare specifici elementi e dati tecnici. Non si può oscurare per categorie indefinite. Non si può dire “tutta l’offerta tecnica è riservata”. Non si può coprire una relazione intera con il mantello del segreto industriale. Bisogna indicare, con precisione chirurgica, quali passaggi, quali dati, quali formule, quali informazioni o quali soluzioni siano effettivamente segreti. Il resto deve essere accessibile, eventualmente con oscuramenti mirati e proporzionati.

La proporzionalità è decisiva. Anche quando esistono informazioni riservate, l’amministrazione non deve necessariamente negare l’accesso all’intero documento. Può disporre oscuramenti selettivi. Può consentire l’accesso alle parti non sensibili. Può bilanciare la tutela del segreto con il diritto di difesa del richiedente. Il diniego totale deve essere l’eccezione, non la scorciatoia. Il sistema non conosce l’alternativa secca tra ostensione integrale e oscuramento integrale. Conosce il dovere di calibrare la risposta amministrativa.

Il ruolo del RUP, in questa materia, è particolarmente rilevante. La sentenza chiarisce che, in caso di richiesta di accesso, il RUP deve coinvolgere il concorrente controinteressato nel rispetto del contraddittorio, secondo le forme della disciplina generale del procedimento amministrativo. Ma il contraddittorio non è una passerella. Non serve a raccogliere una opposizione qualunque e poi riprodurla nel provvedimento. Serve a consentire al controinteressato di motivare seriamente la propria richiesta di tutela e alla stazione appaltante di valutarla. Il RUP deve chiedere, valutare e decidere.

Questo passaggio è spesso sottovalutato. L’amministrazione non può nascondersi dietro l’impresa. Il controinteressato può opporsi, ma non decide. Decide la stazione appaltante. E decide sulla base di una propria autonoma valutazione. Se l’impresa scrive due righe generiche e l’amministrazione le trasforma in oscuramento, il vizio non è solo dell’opposizione. È dell’istruttoria pubblica. Il RUP deve sintetizzare la sussistenza dei presupposti di legge per il diniego o per l’oscuramento. In assenza di tale valutazione, il provvedimento è debole.

La questione diventa ancora più delicata quando l’accesso è funzionale alla difesa in giudizio. La giurisprudenza richiamata dal TAR chiarisce che, in mancanza della prova dell’esistenza di effettivi segreti commerciali, il richiedente è esentato dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa. In altri termini, se la riservatezza non è provata, riprendono vigore i principi generali di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. Non si può pretendere dal concorrente una prova rafforzata della necessità dell’accesso quando dall’altra parte non è stata neppure dimostrata l’esistenza del segreto.

Anche questo principio è molto importante. L’indispensabilità dell’accesso diventa centrale quando vi sia un segreto effettivamente provato e occorra bilanciarlo con il diritto di difesa. Ma se il segreto non è stato dimostrato, non si arriva nemmeno a quel livello di bilanciamento rafforzato. La trasparenza torna a essere la regola. L’amministrazione non può spostare sul richiedente il peso di una prova che prima deve essere fornita da chi si oppone all’ostensione.

Il caso deciso dal TAR Sicilia è emblematico anche per un altro motivo: dimostra che il generico riferimento all’offerta economica non basta a impedire l’accesso. Anche l’offerta economica può contenere elementi rilevanti per la tutela del concorrente: composizione dei prezzi, ribassi, costi, giustificativi, sostenibilità, eventuali anomalie, coerenza con gli obblighi di gara. Certo, vi possono essere dati commercialmente sensibili. Ma anche qui occorre specificità. Non è sufficiente affermare che la documentazione economica è riservata perché appartiene alla strategia dell’impresa. Se così fosse, ogni offerta economica sarebbe inaccessibile. E sarebbe un risultato incompatibile con la natura pubblica della procedura.

Sul piano operativo, le stazioni appaltanti dovrebbero adottare una procedura interna chiara per la gestione delle istanze di accesso. Alla ricezione dell’istanza, il RUP dovrebbe verificare l’oggetto della richiesta, individuare i controinteressati, comunicare l’avvio del subprocedimento, assegnare un termine per eventuali opposizioni motivate, richiedere espressamente l’indicazione puntuale delle parti da oscurare e delle ragioni di segretezza, valutare tali ragioni alla luce dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, bilanciare con l’interesse difensivo del richiedente e adottare un provvedimento motivato. Sembra tanto, ma è semplicemente amministrazione fatta bene.

Le imprese, dal canto loro, devono cambiare approccio. Se intendono proteggere parti della propria offerta, devono pensarci già in sede di presentazione. È opportuno che indichino in modo puntuale le sezioni ritenute riservate, spiegando perché lo siano e allegando elementi a supporto. Dichiarazioni generiche inserite in fondo all’offerta, del tipo “tutto il documento è riservato”, servono poco e rischiano di non reggere. La riservatezza deve essere selettiva, motivata e comprovata. L’impresa che vuole oscurare tutto, spesso dimostra solo di non saper distinguere ciò che è davvero segreto da ciò che è semplicemente scomodo da mostrare.

Una buona opposizione all’accesso dovrebbe indicare: a) la specifica parte dell’offerta da oscurare; b) la natura dell’informazione; c) la ragione per cui essa non è generalmente nota o accessibile nel settore; d) il valore economico derivante dalla segretezza; e) le misure interne adottate per proteggerla; f) il pregiudizio concreto che deriverebbe dalla divulgazione; g) l’eventuale possibilità di ostensione parziale. Questo è il linguaggio della prova. Tutto il resto è dichiarazione di stile.

Il tema ha anche un impatto sulla qualità della concorrenza. La trasparenza sugli atti di gara consente agli operatori di verificare la correttezza delle valutazioni e, indirettamente, migliora il comportamento delle stazioni appaltanti. Un sistema in cui le offerte aggiudicatarie vengono sistematicamente oscurate per ragioni generiche è un sistema opaco. E l’opacità, negli appalti, non è mai neutrale. Alimenta sospetti, contenzioso, sfiducia e cattiva amministrazione. Al contrario, una trasparenza ben governata protegge sia il diritto di difesa sia i veri segreti aziendali.

Va respinta anche l’idea che l’accesso agli atti sia sempre una manovra aggressiva del concorrente sconfitto. Può esserlo, certo. Ma può essere anche l’unico modo per comprendere se la gara sia stata gestita correttamente. Non è l’accesso a danneggiare la concorrenza. La danneggiano i dinieghi immotivati, gli oscuramenti eccessivi, le valutazioni non verificabili e le offerte rese invisibili dietro formule generiche. La concorrenza si tutela anche permettendo agli operatori di controllare come l’amministrazione ha scelto.

Il messaggio finale del TAR Sicilia è quindi molto pratico: l’oscuramento non è automatico, la riservatezza non è presunta, il segreto non si dichiara soltanto, il RUP non può limitarsi a recepire l’opposizione dell’aggiudicatario. Serve prova. Serve valutazione autonoma. Serve motivazione. In mancanza, si deve consentire la visione e l’estrazione della documentazione richiesta.

La conclusione è diretta, con un minimo di ironia inevitabile: negli appalti pubblici non basta scrivere “segreto industriale” per trasformare un’offerta in una cassaforte. Se il segreto esiste, va indicato e dimostrato. Se non esiste, o se viene evocato in modo generico, prevale l’accesso. La stazione appaltante non è il custode automatico delle paure commerciali dell’aggiudicatario. È il soggetto pubblico che deve garantire trasparenza, contraddittorio, diritto di difesa e corretta tutela dei soli segreti effettivi.

In definitiva, la regola è semplice: oscurare si può, ma solo con prova e motivazione. Il resto è nebbia amministrativa. E nelle gare pubbliche, quando la nebbia copre l’offerta dell’aggiudicatario, il primo dovere del RUP non è alimentarla. È aprire le finestre.

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