Accesso civico generalizzato

Va garantito a tutti, indipendentemente da un interesse diretto.

Di Michele Mavino

Il parere ANAC del 9 luglio 2025 (fascicolo n. 2672/2025) affronta il tema dell’accesso civico generalizzato (FOIA) con riferimento a una richiesta presentata all’Unione di Comuni e successivamente respinta dall’ente. L’ANAC, pur non potendo intervenire direttamente sul merito del diniego, in quanto priva di competenza decisoria su singoli procedimenti di accesso, fornisce importanti chiarimenti di carattere generale e operativo.

Il parere richiama le Linee guida ANAC già emanate in materia, evidenziando come l’accesso civico generalizzato sia concepito per garantire trasparenza diffusa e controllo sociale sull’azione amministrativa, andando oltre gli obblighi di pubblicazione obbligatoria. Tale accesso è aperto a “chiunque”, senza necessità di un interesse qualificato, e può riguardare tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti di tutela degli interessi pubblici e privati di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Un aspetto rilevante è la conferma che l’accesso civico generalizzato non è limitato agli atti formati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013. Richiamando la giurisprudenza (TAR Campania, n. 5671/2014) e la circolare FOIA n. 2/2017, l’ANAC chiarisce che tutti i documenti, anche se antecedenti, devono essere accessibili se ancora idonei a produrre effetti, salvo specifici limiti di legge. Questo principio evita che si creino vuoti di trasparenza legati alla data di formazione dell’atto.

Dati detenuti da più amministrazioni e richieste onerose

Il parere affronta anche l’ipotesi di atti detenuti da più amministrazioni, ribadendo che l’istanza deve essere presentata all’ente che li detiene “ratione officii”. Tuttavia, l’ANAC avverte che non è ammissibile un diniego puramente formale, soprattutto se il documento è comunque disponibile presso un altro soggetto pubblico, perché ciò vanificherebbe la finalità di trasparenza.

L’Autorità evidenzia che il diniego non può basarsi su un generico richiamo alla difficoltà di reperimento, ma solo su comprovate ragioni di intralcio al buon andamento dell’ente (Adunanza Plenaria n. 10/2020). Questo rappresenta un importante limite a eventuali abusi, ma nel contempo tutela le amministrazioni da istanze manifestamente sproporzionate.

Interesse del richiedente

L’ANAC richiama un principio cardine del FOIA: l’assenza dell’obbligo di motivare l’istanza e di possedere un interesse diretto, attuale e concreto come nell’accesso documentale ex L. 241/1990. L’unica esclusione riguarda le richieste pretestuose o contrarie alla buona fede, ma in generale l’ente non deve valutare la “meritevolezza” del richiedente.

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