L’utilizzo è possibile ma a determinate condizioni.
Di Michele Mavino
l’interpello dell’autorità idrica pugliese del 21 luglio 2025, n. 136815 affronta una questione particolarmente attuale: la possibilità di utilizzare acque reflue depurate per scopi antincendio in contesti di emergenza idrica. L’interpello dell’AIP nasce dalla consapevolezza della crescente scarsità idrica e dalla necessità di non gravare ulteriormente sulle risorse potabili, soprattutto durante la stagione estiva caratterizzata da elevato rischio di incendi.
Il Ministero dell’Ambiente, rispondendo al quesito, in data 11 agosto ha richiamato il quadro normativo vigente. Da un lato, il regolamento (UE) 2020/741 disciplina il riutilizzo delle acque reflue urbane per scopi irrigui, ma non riguarda direttamente gli usi antincendio. Per questi ultimi continua ad applicarsi il d.m. 185/2003, che prevede espressamente la possibilità di impiegare acque reflue trattate “come acqua antincendio” nell’ambito degli usi industriali.
Da tale ricostruzione emergono alcuni punti chiave:
- Ammissibilità del riutilizzo: il riutilizzo delle acque reflue depurate e affinate per scopi antincendio è consentito, purché avvenga nel rispetto delle prescrizioni del d.m. 185/2003 e previa autorizzazione specifica. Non è quindi sufficiente la sola conformità ai limiti tabellari: è necessario un titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità competente.
- Standard di qualità: il decreto richiede che le acque destinate ad usi industriali rispettino almeno i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali (tabella 3, allegato 5, parte III del TUA). Tuttavia, il Ministero sottolinea che tali valori non sono idonei a garantire adeguata tutela ambientale nel caso di impiego per spegnimento di incendi, che implica la dispersione delle acque sul suolo e nell’aria. Per questo motivo, gli standard minimi di riferimento devono essere quelli più rigorosi previsti per gli usi civili, a garanzia della salute pubblica e della protezione dell’ambiente.
- Ruolo dell’autorizzazione: l’art. 6 del d.m. 185/2003 stabilisce che ogni riutilizzo sia subordinato a un provvedimento autorizzatorio che definisce limiti e prescrizioni specifiche. In assenza di tale titolo, non è consentito alcun utilizzo, neppure in situazioni emergenziali, salvo che vi sia una formale dichiarazione dello stato di emergenza che preveda poteri straordinari.
- Prospettive regolatorie: è in corso di definizione un nuovo DPR attuativo dell’art. 99 TUA, destinato a fornire un quadro organico e aggiornato per il riuso delle acque reflue. Ciò dovrebbe garantire maggiore certezza normativa e uniformità applicativa sul territorio nazionale.
In conclusione, la risposta ministeriale conferma che l’uso delle acque reflue depurate per scopi antincendio è possibile e legittimo, ma solo entro un quadro autorizzatorio stringente e nel rispetto di parametri qualitativi elevati. La scelta di estendere gli standard degli usi civili a questo ambito riflette l’esigenza di contemperare l’emergenza idrica con la tutela della salute e dell’ambiente. Per gli enti locali e per i Vigili del Fuoco, questo significa poter disporre di una risorsa alternativa preziosa, purché gestita in maniera conforme e sicura.