La sentenza n. 27513 del 25 luglio 2025 della Corte di Cassazione, sezione II penale, rappresenta un importante arresto giurisprudenziale su vari profili di diritto sostanziale e processuale, connessi a un procedimento per associazione per delinquere e plurime ricettazioni di beni di lusso.
Il contenzioso nasce da una serie di condanne confermate in appello, seppure con alcune modifiche, tra cui la sostituzione di pene detentive con misure alternative, l’assoluzione parziale di un imputato e la revoca di alcune pene accessorie. I ricorrenti hanno investito la Cassazione sollevando diversi motivi, che spaziavano dall’asserita violazione del principio di uguaglianza nella gestione delle misure di sicurezza, ai presunti difetti di motivazione delle sentenze di merito, fino alla questione – di grande attualità – relativa all’uso probatorio dei sistemi di geolocalizzazione GPS installati sui veicoli.
Particolarmente significativa è la parte della motivazione dedicata al pedinamento elettronico mediante GPS. La Corte ribadisce la linea tradizionale: la localizzazione satellitare non costituisce intercettazione, ma un mezzo atipico di ricerca della prova, assimilabile al pedinamento tradizionale della polizia giudiziaria. Non richiede, pertanto, un provvedimento autorizzativo del giudice e le relative risultanze sono utilizzabili. Inoltre, nel caso concreto, i dati GPS erano comunque marginali, poiché la condanna si fondava su elementi probatori autonomi (perquisizioni, sequestri di beni di provenienza illecita, rinvenimento di chiavi di veicoli rubati, presenza degli imputati nei luoghi di interesse). Da ciò discende che non vi era spazio per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE, perché la questione non era dirimente.
Quanto al merito dei reati associativi, la Cassazione conferma la “doppia conforme” di merito, valorizzando la stabilità del vincolo e la disponibilità di mezzi e appartamenti per occultare refurtiva, pur in assenza di una struttura gerarchica complessa. Viene ribadito che l’associazione per delinquere può configurarsi anche con organizzazioni rudimentali, purché funzionali a un programma criminale indeterminato, distinto dal mero concorso di persone nel reato continuato.
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. La sentenza assume rilievo tecnico sotto due profili: da un lato, conferma l’orientamento restrittivo in tema di ammissibilità dei motivi di ricorso, valorizzando il principio della “prova di resistenza”; dall’altro, consolida la giurisprudenza nazionale sulla natura giuridica del pedinamento elettronico, differenziandolo dalle intercettazioni e segnando così un punto fermo rispetto ai richiami difensivi alla giurisprudenza europea.