Condotte riparatoria ex. art. 162-ter C.P.
Non serve il consenso della persona offesa per l’estinzione del reato.
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 41899 depositata il 14 novembre 2024 è intervenuta sulla estinzione del reato per condotta riparatoria intervenuta dopo l’apertura del dibattimento con una offerta banco judicis.
Secondo la Suprema Corte l’art. 162 ter c.p. possiede finalità eminentemente deflattive, il cui effettivo conseguimento non è condizionato all’esercizio di un diritto da parte della parte offesa il cui effettivo conseguimento è affidato all’ attento apprezzamento del giudice e non è condizionato all’esercizio di un diritto potestativo della persona offesa.
Di seguito si propone il testo della Sentenza.
Cassazione penale sentenza 41899/2024 del 14 novembre 2024
Fatto
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica...