Massimo rigore nella verifica dei requisiti.
Di Michele Mavino
La circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affronta una questione complessa e delicata: la richiesta di conversione in Italia di patenti di guida comunitarie ottenute a loro volta per conversione di patenti extracomunitarie rilasciate da Stati con i quali esiste un accordo bilaterale di reciprocità.
Il nodo critico evidenziato riguarda i casi in cui la patente extracomunitaria originaria non avrebbe potuto essere convertita direttamente in Italia, ad esempio per mancanza del requisito della “residenza normale” in quel Paese al momento del rilascio, e che invece è stata prima convertita in uno Stato UE e poi presentata per conversione in Italia.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama:
- l’art. 136 del Codice della Strada, che al comma 3 vieta la conversione di patenti comunitarie derivate da patenti extracomunitarie se non esiste un’intesa bilaterale fra l’Italia e lo Stato extra-UE di rilascio originario;
- l’art. 11, par. 6, della Direttiva 2006/126/CE, che consente a uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente comunitaria ottenuta per sostituzione di una patente rilasciata da un Paese terzo, lasciando quindi un margine di valutazione discrezionale alle autorità nazionali;
- l’art. 12 della stessa Direttiva, sul requisito della residenza normale;
- l’art. 15 della Direttiva, sul principio di reciproca assistenza e scambio di informazioni tra autorità tramite la rete RESPER.
Orientamento espresso
La circolare chiarisce che la sola esistenza di un’intesa bilaterale non è di per sé sufficiente a garantire la legittimità della conversione: essa costituisce un presupposto necessario, ma non esclude ulteriori verifiche da parte degli uffici della Motorizzazione Civile in presenza di incongruenze o dubbi.
In particolare, viene ritenuto opportuno e prudente che gli UMC (Uffici della Motorizzazione Civile) si attivino preventivamente per acquisire informazioni dallo Stato membro che ha rilasciato la patente comunitaria da convertire, verificando:
- se al momento del rilascio della patente comunitaria (ad esempio tedesca) il titolare avesse effettivamente la residenza normale in quello Stato;
- eventuali segnalazioni di irregolarità che possano comportare provvedimenti restrittivi da parte dello Stato di rilascio.
Se emergesse l’assenza del requisito di residenza o altre irregolarità, l’UMC italiano potrebbe legittimamente respingere la domanda di conversione, oppure — se la conversione fosse già avvenuta — procedere alla revoca della patente italiana.
In sintesi, la circolare afferma che:
- la vigenza di un accordo bilaterale è necessaria ma non sufficiente;
- in caso di dubbi, va sempre effettuato uno scambio informativo con lo Stato UE che ha rilasciato la patente comunitaria;
- solo dopo tale verifica si può valutare la sussistenza delle condizioni per la conversione in Italia.