Filtro Anti Particolato

L’applicazione ai veicoli già circolante non ne cambia la classe ambientale.

Di Michele Mavino

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 24622 del 5 settembre 2025 affronta il tema dell’omologazione e dell’installazione dei sistemi di riduzione della massa di particolato sui veicoli diesel, richiamando i D.M. n. 39/2008 e n. 42/2008. Si tratta di provvedimenti che, all’epoca, avevano l’obiettivo di incentivare l’adozione di filtri antiparticolato sui veicoli già in circolazione, al fine di ridurne le emissioni e consentire una riclassificazione del veicolo in una fascia emissiva superiore limitatamente al parametro del particolato.

Il documento mette in evidenza come, nel corso degli anni, la normativa europea si sia notevolmente evoluta. Dai decreti del 2008, centrati esclusivamente sul particolato, si è passati a un quadro regolatorio che considera l’insieme delle emissioni inquinanti, con particolare attenzione alla CO₂. I regolamenti UE citati (595/2009, 2017/1151, 2024/1127 e 2025/35) hanno introdotto standard più rigorosi e soprattutto sistemi di monitoraggio “in service”, capaci di verificare il reale comportamento del veicolo durante l’uso normale, superando la logica della mera omologazione su banco.

In questo scenario, l’installazione di sistemi antiparticolato aggiuntivi perde gran parte della sua rilevanza: se da un lato continua a incidere positivamente sul particolato, dall’altro non modifica le emissioni di NOx, CO₂ o altri inquinanti, che sono oggi i parametri determinanti per la classificazione Euro e per le politiche ambientali locali. Ne consegue che la dicitura prevista dai decreti del 2008, che consente l’inquadramento del veicolo in una categoria Euro superiore “ai soli fini del particolato”, rischia di generare equivoci, soprattutto per i cittadini, quando devono confrontarsi con limitazioni alla circolazione in ZTL o in aree soggette a blocchi ambientali.

La circolare chiarisce quindi due punti fondamentali:

  1. l’eventuale aggiornamento della carta di circolazione dopo l’installazione del sistema deve riportare esclusivamente le diciture previste dai DM 39/2008 e 42/2008, senza modificare la classe Euro complessiva del veicolo;
  2. l’utenza deve essere informata che l’effetto dell’installazione si limita al particolato e non comporta alcun avanzamento generale della categoria emissiva, che resta quella originaria.

In prospettiva, il Ministero preannuncia l’opportunità di abrogare i due decreti ministeriali del 2008, ormai superati dal nuovo quadro normativo europeo.

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