di Stefano MANINA
In data 2 settembre 2025 l’Aran ha emesso due importanti orientamenti applicativi relativi rispettivamente alla possibilità di fruire i permessi di cui all’articolo 33 della Legge 104/92 per l’assistenza dei congiunti per frazioni di ora (Id: 35270) e sulla fruizione dei permessi e della banca ore precedentemente maturati in caso di progressione verticale interna tra le aree. (Id: 35268).
Sulla prima questione l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubbliche Amministrazioni ha evidenziato come la disciplina dell’istituto in esame è contenuta all’art. 33 del CCNL 21.05.2018 che si limita a prevedere, nel comma 1, che tali permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
Alla luce di quanto previsto dal nuovo CCNL del 16.11.2022, sia per i permessi orari di cui all’art. 41, per particolari motivi personali o famigliari, che per i permessi, di cui all’art. 44, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, rispetto ai quali è stata introdotta la possibilità della fruizione degli stessi per frazioni di ora ma solo dopo la prima ora l’ARAN ritiene che tale modalità di fruizione possa essere estesa anche al permesso orario in oggetto.
Ne consegue quindi che i permessi per la Legge 104/92 possano essere fruiti dai dipendenti degli Enti Locali e quindi anche dagli operatori di Polizia Locale anche per frazioni di ora ma solo a partire dalla prima ora di permesso utilizzata.
Invece il secondo orientamento allo studio risponde al quesito sulla possibilità per il lavoratore interessato in caso di progressione tra le aree, di dare continuità vedendosi riconosciuti e portandosi dietro nel nuovo profilo anche i permessi e la banca delle ore oltre alle ferie maturate e non godute
Sula questione l ’Aran ha osservato che l ’unica previsione contrattuale che preveda che non ci sia una soluzione di continuità tra la posizione nell’area originaria e quella nell’area nuova, per effetto della progressione, è contenuta all’art. 15 comma 2 del CCNL 16.11.2022.
Tale articolo prevede che: “In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.”,
Alla luce di ciò solo in questi casi al dipendente potrà essere garantita la continuità degli istituti rispetto alla precedente area.
Ne consegue quindi che ai permessi banche ore maturati e non goduti nella precedente area inferiore non potrà essere data continuità con la conseguenza che il dipendente progredito perderà le ore maturate e non godute nel periodo di lavoro nell’ area inferiore di provenienza.
DI SEGUITO I LINK PER LA LETTURA INTEGRALE DEI DUE ORIENTAMENTI APPLICATIVI DELL’ARAN