Fruizione dei permessi per la legge 104 e godimento dei permessi maturati e non goduti in caso di progressione tra le aree.

di Stefano MANINA

In data 2 settembre 2025 l’Aran ha emesso due importanti orientamenti applicativi relativi rispettivamente alla possibilità di fruire i permessi di cui all’articolo 33 della Legge 104/92 per l’assistenza dei congiunti per frazioni di ora (Id: 35270) e sulla fruizione dei permessi e della banca ore precedentemente maturati in caso di progressione verticale interna tra le aree. (Id: 35268).

Sulla prima questione l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubbliche Amministrazioni ha evidenziato come la disciplina dell’istituto in esame è contenuta all’art. 33 del CCNL 21.05.2018 che si limita a prevedere, nel comma 1, che tali permessi possono essere utilizzati ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Alla luce di quanto previsto dal nuovo CCNL del...

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